Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1202 del 20 gennaio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche in sede di separazione tra i coniugi, il giudice può affidare il figlio ad entrambi i genitori congiuntamente, trovando applicazione l'art. 6 della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), il quale, appunto, dispone che il tribunale, pronunciando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvede in ordine alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, e, ove lo ritenga utile all'interesse del minore, pub disporne l'affidamento congiunto. In questo contesto, il disporre l'affidamento congiunto, anziché quello esclusivo, è questione rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro normativo di riferimento l'interesse del minore medesimo e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità.

(massima n. 2)

L'allontanamento dalla residenza familiare - che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell'altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale (e conseguentemente causa di addebitamento della separazione) - non concreta tale violazione allorchè risulti legittimato da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui) di per sè incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato la giusta causa dell'allontanamento della moglie nella situazione, accettata dal marito, di frequenti litigi domestici con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti sessuali tra gli stessi coniugi).

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