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Articolo 117 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/07/2025]

Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88

Dispositivo dell'art. 117 Codice Civile

Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86 [c.p. 556], 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi [124], dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero [125] e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale [125, 127, 191, 785; 70, 100 c.p.c.].

Il matrimonio contratto in violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero(1). La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età [2934, 2964]. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia stata accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza [56].

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.

Note

(1) In tali ipotesi di difetto di età, l'annullabilità è relativa e sanabile.

Ratio Legis

Con il presente articolo si stabiliscono alcuni termini temporali affinché venga delimitato il periodo di tempo in cui vi sia incertezza sulle sorti di un matrimonio contratto in violazione di alcuni articoli.

Spiegazione dell'art. 117 Codice Civile

L'interesse di cui trattasi non è un mero interesso patrimoniale o morale, da intendersi alla stregua dei criteri validi per esercitare l'azione di nullità contrattuale di cui all'art. 1421 del c.c.. Si tratta, invece, di un interesse inerente a posizioni soggettive di terzi variamente incisi dai rapporti familiari (come ha specificato la Cassazione con la nota sent. 720/1986) mediante un pregiudizio diretto ed immediato.
Le ipotesi di nullità delineate dalla prima parte dell'articolo riguardano i casi di: assenza della libertà di stato/preesistente vincolo matrimoniale (di cui all'art. 86 del c.c.), matrimonio contratto nonostante vi fosse un rapporto di parentela, affinità, o adozione non dispensabile (art. 87 del c.c.), ed impedimento da delitto (art. 88 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

96 E' stata collocata nell'art. 117 la norma per cui il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza (art. 130, comma 20, del progetto). Essa trova qui razionale sistemazione, poiché stabilisce l'inammissibilità dell'impugnativa del matrimonio per bigamia non da parte dell'assente, finché dura l'assenza, il che sarebbe inconcepibile, ma da parte di tutti coloro che possono avere interesse all'annullamento e da parte del pubblico ministero.

Massime relative all'art. 117 Codice Civile

Cass. civ. n. 15028/2024

Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile, anche in caso di cessazione, scioglimento o declaratoria di nullità del vincolo da cui deriva l'affinità, poiché tale vincolo, che lega un coniuge ai parenti dell'altro, non cessa neanche con la morte, se non per alcuni effetti relativi all'obbligazione alimentare, legittimando alla proposizione dell'azione di cui all'art. 117 c.c. il titolare di un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato in capo al figlio, in quanto titolare di un interesse successorio attuale, la legittimazione ad impugnare il nuovo matrimonio contratto dal padre, poi deceduto, con la figlia della sua precedente moglie, anch'ella deceduta).

Cass. civ. n. 1772/2024

L'interesse ad agire ex art. 117, comma 1 c.c., che sia fatto valere per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.

Alla materia matrimoniale si applica il criterio generale di cui all'art. 1147, quarto comma, cod. civ., dovendosi - agli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio putativo ex art. art. 128 cod. civ.- presumere la buona fede dei nubendi nel momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l'onere di provare l'inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubendo, incombe a colui che lo allega.

Cass. civ. n. 33409/2021

In tema di matrimonio putativo, la buona fede dei nubendi al momento della celebrazione del matrimonio si presume, in applicazione dei principi generali sanciti dall'art. 1147 c.c. L'onere della prova grava pertanto su colui che allega la mala fede e ha interesse a dimostrarne l'esistenza, restando comunque ogni valutazione al riguardo - anche in ordine alla ricorrenza di una condizione di ignoranza dipendente da colpa grave - riservata al giudice di merito.

Cass. civ. n. 4653/2018

In tema di impugnative matrimoniali, l'azione per impugnare il matrimonio affetto da vizi della volontà ovvero da incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi ha carattere personale ed è trasmissibile agli eredi solo qualora il relativo giudizio sia già pendente al momento della morte di detto coniuge, il quale è titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio; l'azione di nullità, inoltre, pur essendo promuovibile dal pubblico ministero, ex art. 125 c.c., non può più essere esperita dopo la morte di uno dei coniugi.

Cass. civ. n. 10734/2010

A norma dell'art. 117 cod. civ., e dei principi generali in tema di interesse ad agire, il matrimonio può essere impugnato dai terzi a condizione che essi abbiano un interesse legittimo ed attuale all'impugnazione; a tal fine, gli eredi necessari pretermessi in sede di successione sono legittimati all'impugnazione del matrimonio canonico del "de cuius", tardivamente trascritto (nella specie dal coniuge - nominata erede universale - successivamente al decesso del "de cuius"), se ed in quanto da esso derivi loro un pregiudizio diretto ed immediato ad un interesse, anche morale, attinente al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere.

Cass. civ. n. 720/1986

Con riguardo alla nullità del matrimonio derivante dalla violazione degli artt. 86, 87 e 88 c.c. (mancanza di libertà di stato, vincolo di parentela, affinità, adozione ed affiliazione, omicidio), l'«interesse legittimo ed attuale», la cui titolarità è richiesta, ai sensi dell'art. 117 primo comma, c.c., per la legittimazione all'impugnazione del matrimonio stesso da parte di soggetti diversi dai coniugi, dagli ascendenti prossimi e dal pubblico ministero, non può identificarsi con qualunque interesse, morale o patrimoniale, giuridicamente rilevante per la rimozione del vincolo invalido, secondo gli ampi criteri operanti per l'azione di nullità del contratto (art. 1421 c.c.), ma è ravvisabile, alla stregua dei principi generali che circoscrivono e limitano le cause d'invalidità del matrimonio e le azioni per farle valere, nei soli casi in cui vi siano posizioni soggettive di terzi che siano attinenti al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e che inoltre traggano un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso. Pertanto, deve negarsi nei confronti dell'Inps la legittimazione all'azione di nullità del matrimonio per mancanza di libertà di stato, in relazione agli obblighi assicurativi inerenti al trattamento pensionistico in favore del coniuge superstite, tenuto conto che, in tale situazione, la qualità di coniuge non incide in via diretta sul rapporto assicurativo, ma configura mero presupposto del suddetto trattamento, e che inoltre l'interesse dell'istituto all'individuazione dell'avente diritto al trattamento stesso resta tutelato dalla facoltà di rifiutarlo a chi non provi l'indicato presupposto, ovvero, in presenza di un conflitto fra atti di matrimonio, fino a quando non venga accertata la validità dell'uno o dell'altro vincolo, su iniziativa degli aspiranti alla pensione di riversibilità.

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Consulenze legali
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C.A. chiede
mercoledì 20/08/2025
“Mia figlia si è sposata civilmente nel Comune di XXX, pur essendo il marito residente nel Comune di YYY e lei nel comune di ZZZ. Il matrimonio civile è stato celebrato da un Ufficiale Civile delegato dal Sindaco del Comune di XXX cognato dello sposo, dopo aver fatto le pubblicazioni nei comuni di rispettiva residenza. Il celebrante, in pratica, è stato il marito della sorella dello sposo. Si è scoperto solo ora che tale matrimonio non poteva essere celebrato dal cognato per l'Incompatibilità prevista dall'Art. 6 del DPR n. 396 del 2000. Diversi pareri di Esperti Anusca sostengono che tale matrimonio non poteva essere celebrato dal parente dello sposo. Oggi, mia figlia risulta separata giudizialmente per Ricorso presentato dall'Ex marito e sta subendo una richiesta di Annullamento degli effetti civili sempre a seguito di richiesta dell'Ex marito. La domanda che si pone, non trovando alcuna sentenza riguardante questo argomento, è la seguente: può mia figlia, utilizzando l'Art. 95 del DPR n. 396/2000, proporre Ricorso per l'annullamento del matrimonio civile celebrato nell'anno 2009 ma scoperto solo ora che è stato celebrato in dispregio dell' Art. 6 del DPR n. 396/2000? Si rimane in attesa, con cortese urgenza, di sapere le modalità di pagamento del parere richiesto e si saluta cordialmente.”
Consulenza legale i 27/08/2025
In riferimento al quesito formulato, si ritiene necessario chiarire la distinzione tra l’annullamento del vincolo matrimoniale e l’annullamento dell’atto dello stato civile, essendo quest’ultimo l’unico eventualmente invocabile ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396 del 2000.

Nella fattispecie in esame si prospetta l’ipotesi che la celebrazione del matrimonio da parte del cognato dello sposo costituisca violazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 396/2000 e possa fondare una domanda di annullamento dell’atto, in quanto celebrato da soggetto incompatibile.

Tuttavia, l’art. 6 del D.P.R. n. 396/2000 disciplina le modalità di designazione degli ufficiali dello stato civile e non prevede alcuna ipotesi di incompatibilità fondata su rapporti di parentela tra il soggetto delegato e uno dei nubendi. La norma non contiene alcun divieto espresso né alcuna previsione che possa essere interpretata, in via estensiva, in tal senso.

In assenza di una espressa previsione normativa o di una giurisprudenza consolidata che qualifichi tale parentela come causa ostativa alla validità della celebrazione, non può ritenersi che l’atto sia affetto da vizio formale, idoneo a determinarne l’annullamento ex art. 95 del D.P.R. n. 396/2000.

L’annullamento ai sensi dell’art. 95 citato riguarda esclusivamente gli atti dello stato civile redatti in violazione di legge, affetti da errori materiali o formali, ovvero redatti da soggetti assolutamente privi di competenza. Non è sufficiente, ai fini dell’annullamento dell’atto, una generica opinione circa l’inopportunità della celebrazione da parte di un parente, se tale soggetto è stato formalmente delegato dal sindaco, nel rispetto delle norme vigenti.

Per quanto concerne l’eventuale annullamento del matrimonio in senso sostanziale ai sensi dell’art. 117 c.c. e seguenti, lo stesso presuppone vizi della volontà o impedimenti legali esistenti al momento della celebrazione. Anche tale ipotesi, allo stato, non risulta configurabile nel caso in esame, non essendosi fatto cenno a difetti di capacità, errore, violenza, simulazione o ad altre cause previste dal codice civile.

Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che la celebrazione del matrimonio da parte del cognato dello sposo, formalmente delegato dal sindaco, non costituisce causa di nullità né dell’atto di matrimonio né del vincolo matrimoniale, e non legittima, in assenza di altri vizi rilevanti, una domanda di annullamento ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 396/2000.