Testi per approfondire questo articolo

I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Aspetti sostanziali e processuali. Con CD-ROM

Collana: Serie L. Professionale
Pagine: 335
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 34 -10%34 €

Questa nuova edizione strutturata in tre parti, analizza rispettivamente, i profili formali e gli aspetti sostanziali della tutela d'urgenza, nonché i margini di manovra dell'art. 700 c.p.c. nel rapporto di lavoro. Più in generale, il presente volume intende fornire un'analisi aggiornata e facilmente accessibile dei provvedimenti cautelari e, in particolare, della species dei provvedimenti d'urgenza, che tanto successo riscuotono nelle aule giudiziarie perché... (continua)

Formulario commentato dei procedimenti cautelari e urgenti nel diritto civile. Con CD-ROM

Collana: Formulari ipertestuali commentati
Pagine: 1032
Data di pubblicazione: febbraio 2012
Prezzo: 100 -10%100 €

Il Formulario commentato dei Procedimenti cautelari e urgenti nel diritto civile, attraverso i due supporti integrati, volume cartaceo e banca dati su CD-rom, offre all'operatore giuridico uno strumento affidabile e completo per la preparazione dei principali atti cautelari ed urgenti in materia civilistica.

L'opera - che tiene conto di tutte le modifiche legislative che hanno interessato i vari temi trattati, compresa il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la... (continua)

Tutela cautelare. Impostazione del contenzioso e chance nella fase di merito

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: gennaio 2012
Prezzo: 33 -10%33 €
Procedimenti cautelari. Con CD-ROM

Autore: Penta A.
Editore: La Tribuna
Collana: Tribuna memo
Pagine: 310
Data di pubblicazione: dicembre 2011
Prezzo: 24 -10%24 €

Il procedimento cautelare uniforme, introdotto agli inizi degli anni '90, si è rivelato uno schema processuale al contempo duttile ed efficace. Le pronunce della Corte Costituzionale e gli interventi successivi del legislatore non hanno poi stravolto l'impianto originario, adattandolo, però, sia alle esigenze di piena esplicazione del diritto di difesa, sia alla condivisa cultura per cui il servizio giustizia costituisce, per definizione, una risorsa non illimitata, di guisa... (continua)


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Dispositivo dell'art. 700 Codice di Procedura Civile

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo (1), chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto (2) in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (3), può chiedere con ricorso al giudice (4) i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze (5), più idonei ad assicurare provvisoriamente (6) gli effetti della decisione sul merito (7) (8).

Note

(1) La procedura del provvedimento d'urgenza è applicabile in tutti quei casi in cui non sono utilizzabili, per mancanza dei relativi presupposti, le misure cautelari tipiche del sequestro, della denuncia di nuova opera o di danno temuto o del procedimento di istruzione preventiva. Caratteristica specifica di questa misura atipica è dunque la sussidiarietà.
Il ricorso al procedimento d'urgenza è altresì precluso ove la finalità cautelare possa essere raggiunta attraverso i rimedi provvisori (o interinali) previsti da specifiche disposizioni di legge. Es.: in materia societaria, il rimedio ex art. 700 è inammissibile ove sia attivabile lo specifico procedimento di cui all'art. 2409 c.c. (il quale, per il caso che vi sia fondato sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori e dei sindaci nell'adempimento dei propri doveri, prevede che i soci rappresentanti un decimo del capitale sociale possano denunciare i fatti al Tribunale affinché questo adotti le opportune cautele). Parimenti, in materia di diritti reali il provvedimento d'urgenza è inammissibile ove sia possibile avvalersi della tutela possessoria.

(2) Quanto alla natura del diritto tutelabile in via d'urgenza, l'orientamento meno recente riteneva che il rimedio ex art. 700 fosse esperibile soltanto per la tutela dei diritti assoluti, negandolo nei diritti di obbligazione. Si osservava, al riguardo che, essendo la prestazione dovuta surrogabile per equivalente in danaro (bene fungibile), non sarebbe mai stato configurabile il requisito della irreparabilità del pregiudizio e che, in ogni caso, a tutela del diritto di credito, si sarebbe potuto attivare lo strumento del sequestro conservativo.
Le opinioni più recenti, invece, hanno messo in luce l'inesattezza di questa tesi, sulla base della duplice considerazione che l'ordinamento giuridico riconduce i diritti di credito alla categoria dei diritti soggettivi, tutelandoli in quanto tali e che anche le pretese nascenti da un rapporto obbligatorio possono subire un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione: nè è conseguita l'estensione del rimedio di cui all'art. 700 anche ai diritti di obbligazione, in particolare in quelle ipotesi in cui, pur traendo origine la pretesa da un rapporto di natura obbligatoria, vengano lesi diritti della persona o comunque bisogni (di natura personale o economica) che non potrebbero essere soddisfatti altrimenti (es.: si pensi al diritto del lavoratore, illegittimamente licenziato o trasferito, alla reintegra nel posto di lavoro o alla sospensione del provvedimento di trasferimento).

(3) La imminenza ed irreparabilità del pregiudizio è valutata dal giudice caso per caso. E poiché scopo del provvedimento d'urgenza è quello di prevenire l'evento dannoso, la misura cautelare in esame non può essere più richiesta quando tale evento si sia già verificato.

(4) Nel caso di domanda ante causam è venuta meno, a seguito della riforma del '90, la riserva di competenza in capo al pretore del luogo nel quale sta per verificarsi il fatto dannoso, applicandosi l'art. 669ter. Peraltro, con la riforma del d.lgs. 19-2-1998, n. 51, è soppresa la figura del pretore e le sue funzioni sono svolte dal tribunale in composizione monocratica [v. 8 nota (1)]
La competenza in corso di causa è invece regolata dall'art. 669quater.

(5) Il contenuto di questi provvedimenti non è perciò predeterminabile, ma è atipico.

(6) È dall'uso del termine «provvisoriamente» che emerge la funzione strumentale e anticipatoria (o eventualmente conservativa) tipica di ogni provvedimento cautelare.

(7) Quanto al tipo di azione esercitata è stato ritenuto che il rimedio di cui all'art. 700 non è esperibile nel caso di azione costitutiva: in questo caso, infatti, la domanda mira ad attuare diritti potestativi ad una modificazione giuridica, la cui realizzazione postula una pronuncia (costitutiva) del giudice. Di conseguenza -- si è osservato -- non avrebbe senso chiedere un provvedimento cautelare a tutela di un diritto che, nelle more del giudizio di merito, non può considerarsi esistente fino alla pronuncia del giudice (es.: trasferimento coattivo della proprietà ex art. 2932 c.c.). La giurisprudenza è tuttavia orientata nel senso di ammettere la procedura, di cui al presente articolo, per la tutela dei diritti potestativi che si attuano mediante azione costitutiva necessaria.
Nessun problema, invece, si pone quanto alla utilizzabilità del rimedio in questione nel caso di azione di mero accertamento.

(8) La procedura è pacificamente azionabile nei confronti della Pubblica Amministrazione per la tutela di diritti soggettivi la cui cognizione sia devoluta al giudice ordinario (es.: nel caso di provvedimenti emanati in carenza di potere o di attività materiali della Pubblica Amministrazione, cioè comportamenti di fatto non sorretti da un formale provvedimento autoritativo), ma è esclusa ove la situazione lesa sia di interesse legittimo, nel qual caso unico rimedio esperibile è la sospensione dell'atto amministrativo ex art. 21, l. n. 1034/71 (legge di abolizione del Contenzioso Amministrativo).


Ratio Legis

La norma ha una funzione di chiusura del sistema.
Presupposti di questa forma di tutela sono il pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto (periculum in mora) e la approssimativa verosimiglianza circa la esistenza del diritto stesso (fumus boni iuris).
Il sistema precedente è rimasto sostanzialmente invariato con la sola differenza che in esso si è inserita, a seguito dell'abrogazione dei successivi artt. 701 e 702, la disciplina procedimentale generale ora contenuta negli artt. 669bis e seguenti, alla quale in questa sede si rinvia.

Quesiti degli utenti

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