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Articolo 143 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Dispositivo dell'art. 143 Codice di procedura civile

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, [e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (1).

Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [disp. att. 49].

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (2) (3).

Note

(1) Le parole da ", e mediante" fino alla fine del periodo sono state soppresse dall'art. 174 comma 6 D. L. 30 giugno 2003 n. 196.
Tale forma di notificazione presuppone che siano state eseguite tutte le ricerche rivolte ad individuare il recapito del destinatario usando la normale diligenza. Pertanto, deve trattarsi di impossibilità oggettiva di individuare il luogo effettivo, incorrendo, qualora non risulti dalla relata di notifica l'esperimento di tali indagini, nella c.d. ignoranza colpevole. Invero, è bene precisare che la notifica deve ritenersi nulla se nella relata l'ufficiale giudiziario non compare alcun riferimento alle indagini svolte per accertare la residenza del destinatario.
(2) Questo comma è stato così sostituito dalla l. 6-2-1981, n. 42.
(3) La notifica si perfeziona con il deposito presso la casa comunale dell'ultima residenza del destinatario, o se questa è ignota presso quella del luogo di nascita. Il termine di venti giorni a cui la norma si riferisce non rileva ai fini del perfezionamento della notifica, ma indica solo l'inefficacia temporanea della notifica a tutela del destinatario dell'atto, che ha a disposizione venti giorni (dal compimento delle formalità prescritte nei commi precedenti) per compiere gli atti di sua pertinenza. In questo caso il legislatore ha operato un distacco tra il momento perfezionativo e quello dell'efficacia della notificazione, prevedendo in tal modo che la notifica si perfezioni nei confronti dell'istante dal momento in cui sono compiute le dovute formalità, mentre è efficace, nei confronti del destinatario, solo dopo i venti giorni suddetti.

Ratio Legis

La norma in esame si differenzia dall'art. 140 del c.p.c. in quanto in questo caso la residenza, la dimora o il domicilio sono conosciuti ma la notifica non può avvenire per assenza del destinatario o per rifiuto a ricevere dei consegnatari, mentre per la norma de quo l'indirizzo del destinatario deve essere ignoto nonostante le ricerche svolte.

Spiegazione dell'art. 143 Codice di procedura civile

A differenza dell’art. 140 del c.p.c., che prevede l’assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede ovvero l’incapacità o il rifiuto di ricezione della copia da parte delle persone abilitate di cui all’art. 139 del c.p.c., nell’ipotesi di irreperibilità non temporanea trova applicazione la norma in esame.

Per la sua applicazione non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l’atto deve essere consegnato, ma occorre la sua irreperibilità oggettiva, ossia l’impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando malgrado l’esperimento delle indagini con l’uso della comune diligenza.

A tal fine non sarà sufficiente una mera indagine anagrafica, ma occorre sempre che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario ne dia espresso conto nella relata di notifica.

Spetterà poi al giudice compiere, di volta in volta, una indagine in concreto sull’uso della comune diligenza da parte del notificante, al fine di considerare validamente effettuata una notifica ex art. 143 c.p.c.
Così, occorrerà verificare l’eventuale possibilità di effettuare la notifica nel luogo in cui il destinatario ha dichiarato di avere la propria residenza di fatto (pur se non corrisponde alle risultanze anagrafiche), o nel luogo in cui presta attività lavorativa o dove lo stesso è stato raggiunto da altra notifica (non rileva, invece, la circostanza che il notificante sia a conoscenza del numero telefonico del destinatario).

E’ stato anche sostenuto che i requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la notificazione secondo l’art. 143 c.p.c. sono in qualche modo connessi ai rapporti che intercorrono tra le parti. Infatti, si afferma che, sotto il profilo soggettivo, chi chiede tale forma di notifica deve versare in uno stato di ignoranza incolpevole circa la residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto, mentre, dal punto di vista oggettivo, occorre dare prova delle indagini compiute da chi chiede la notifica e della circostanza che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso quelle indagini.

Di contro, non si può pretendere in capo al notificante una ulteriore ricerca in qualunque altra possibile località, poiché incombe sul notificando che abbandoni l’originaria residenza, senza preoccuparsi di effettuare il dovuto cambio, il rischio di una declaratoria di irreperibilità, qualora non riesca a dimostrare che la propria reperibilità nel luogo eletto era nota alla controparte o facilmente conoscibile con l’ordinaria diligenza.

Se poi la notificazione viene effettuata in mancanza dei presupposti sopra visti, allora la stessa sarà da considerare nulla, ma tale nullità si intenderà sanata per effetto della successiva costituzione in giudizio da parte del destinatario; costituisce causa di nullità anche il caso in cui l’ufficiale giudiziario non fornisca nella relata di notifica alcuna indicazione in ordine alle ricerche ed indagini compiute per accertare la residenza del destinatario.

Il terzo comma della norma dispone che la notifica effettuata secondo le forme qui previste si intende perfezionata nel ventesimo giorno successivo a quello in cui le formalità sono compiute.
Occorre, tuttavia, aggiungere che anche in questo caso vale il principio sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 477 del 2002 della scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, secondo cui la notifica di un atto che debba compiersi entro un determinato termine deve ritenersi perfezionata per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario nel ventesimo giorno dal compimento delle formalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 143 c.p.c.

Qualora destinatario della notifica sia una persona giuridica, sarà possibile ricorrere alle formalità previste da questa norma (così come alla forma di notifica di cui all’art. 140 c.p.c.) soltanto qualora nell’atto da notificare sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente e la notifica venga richiesta presso la residenza, dimora o domicilio della stessa. In ogni caso, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che sarà preliminarmente necessario verificare la esperibilità della notificazione secondo le regole dettate dall’art. 145 del c.p.c., e solo ove tale notificazione non sia possibile si potrà ricorrere alla notifica presso il legale rappresentante.

Il trasferimento del destinatario della notifica all’estero non legittima il notificante a ricorrere alle formalità dell’art. 143 c.p.c., anche se il difetto di risultanze anagrafiche sia imputabile all’inerzia del destinatario della notifica; occorrerà pur sempre esperire ulteriori ricerche con l’impiego dell’ordinaria diligenza presso l’ufficio consolare di cui all’art. 6 Legge 470/1988.


Si propone qui di seguito la formula utilizzabile per la relata di notifica

Corte d’Appello/Tribunale di…….
U.N.E.P.
Relata di notifica

Ad istanza di come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto all’Ufficio Notifiche, Esecuzioni e protesti presso la Corte d’Appello/il Tribunale di …..,
ho notificato, ex art. 143 cpc, il su esteso atto a
………………………………………………………………………………
di residenza, domicilio o dimora sconosciuti e privo di procuratore ai sensi dell’art. 77 c.p.c., mediante deposito di copia conforme all’originale nella Casa Comunale di …………………………
luogo di ultima residenza del destinatario
oppure
luogo di nascita del destinatario, in mancanza di conoscenza del luogo dell’ultima residenza.

…………….(luogo e data)
Timbro e firma dell’ufficiale giudiziario

Massime relative all'art. 143 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2966/2019

In tema di notificazione di atti giudiziari, in presenza di informazioni circa l'origine estera del destinatario (nella specie, evincibili dall'estremo "Z404M" del codice fiscale, indicante la cittadinanza statunitense del proprietario del bene oggetto di pretesa usucapione), deve essere seguita la procedura di cui all'art. 142 c.p.c., concernente la notificazione "a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica", e non quella prevista dall'art. 143 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di notificazione "a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti". Pertanto, rientra nell'ordinaria diligenza esigibile da parte del notificante, quale espressione della lealtà processuale, un'attività di indagine coerente con le informazioni disponibili, da svolgersi, al fine di accertare la nuova residenza, mediante verifiche presso l'ufficio consolare di riferimento di cui all'art. 6 della l. n. 470 del 1988, non essendo, al contrario, sufficiente la ricerca effettuata presso un ufficio anagrafico nazionale privo di qualsiasi correlazione soggettiva col destinatario straniero.

Cass. civ. n. 19012/2017

L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ad un destinatario, imprenditore assoggettato a fallimento che, risultando impossibile effettuare la notificazione presso la sede sociale, ormai chiusa, non aveva potuto ricevere la notifica neppure presso la sua ultima residenza nota, coincidente con la residenza anagrafica, ove il suo nominativo non era stato rinvenuto sui citofoni e neppure sulle cassette postali, secondo quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, avendo quest’ultimo anche raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell’atto, dai residenti interpellati).

Cass. civ. n. 8638/2017

In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l’ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell’assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell’indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura “famiglia” seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito).

Cass. civ. n. 18595/2014

L'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude l'utilizzo del procedimento ex art. 140 cod. proc. civ., che presuppone l'impossibilità di consegnare ivi l'atto per mere difficoltà di ordine materiale, mentre l'irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 cod. proc. civ., la cui applicabilità postula la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall'ordinaria diligenza.

Cass. civ. n. 17964/2014

In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., l'omessa indicazione, nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi indicati dall'art. 160 cod. proc. civ. (Nella specie, la corte territoriale aveva accertato la diligenza del notificante autore di opportune ricerche, tradottesi in più tentativi di notifiche eseguite in luoghi diversi, senza che, per contro, risultasse agli atti la conoscenza, o la facile conoscibilità con la normale diligenza, del luogo di residenza o dimora del notificando, il quale, per parte propria, aveva abbandonato l'originaria residenza senza preoccuparsi della registrazione anagrafica e del conseguente rischio di una declaratoria di irreperibilità).

Cass. civ. n. 12526/2014

L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui é ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. ad un destinatario che, in ragione di quanto attestato dall'ufficiale giudiziario per averlo appreso dal portiere in sede di infruttuosa notifica presso la residenza anagrafica, risultava aver abbandonato l'abitazione per un domicilio ignoto).

Cass. civ. n. 1608/2012

In tema di notifica nei confronti del cittadino italiano che abbia trasferito all'estero la propria residenza, sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che traferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo dell'interessato e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'A.I.R.E., deve escludersi che il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, legittimi, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di cui all'art. 143 c.p.c., che restano, invece, subordinate all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta.

Cass. civ. n. 8310/2011

Ai fini della notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. a cittadini italiani che abbiano trasferito all'estero la propria residenza, non è sufficiente l'omessa comunicazione da parte del destinatario della sua nuova residenza all'ufficio dell'anagrafe per l'annotazione nei registri dell'AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l'Ufficio consolare ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e ciò anche quando la notificazione ai sensi del citato art. 143 venga eseguita per ordine del giudice, giacché tale ordine non è sufficiente, di per sé, a salvaguardare la validità di un atto ove non ne ricorrano i requisiti prescritti dalla legge.

Cass. civ. n. 2909/2008

Nel caso in cui la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sia stata eseguita dall'ufficiale giudiziario sulla base del solo certificato rilasciato dall'ufficiale di anagrafe, dal quale risulti che il destinatario è sloggiato per ignota dimora dalla sua ultima residenza conosciuta, omettendo ogni ulteriore ricerca ed indagine, essa deve ritenersi nulla ma non inesistente, con conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul rilievo per cui — avendo l'appellante provveduto alla notifica del provvedimento di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sulla base della sola certificazione dell'ufficiale di anagrafe — tale notificazione fosse inesistente anziché nulla).

Cass. civ. n. 15228/2007

È rituale la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. se il notificante, pur facendo uso della normale diligenza che il caso suggerisce, non sia in grado di conoscere la residenza, la dimora o il domicilio effettivi del destinatario, né rileva che il notificante sia a conoscenza di un mero recapito del predetto.

Cass. civ. n. 8077/2007

Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, sulla residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto, altresì, che tale ignoranza, indipendentemente dalla colpa del destinatario della notifica per l'inosservanza dell'onere di denuncia, nei registri anagrafici del luogo di sua nuova residenza, sia oggettivamente incolpevole, perché non superabile con diligenti indagini.

Cass. civ. n. 12589/2002

Ai fini della validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la nullità della notificazione ex art. 143 c.p.c. per il mancato tentativo della notificazione della citazione introduttiva nel luogo dove il destinatario dell'atto aveva dichiarato — nell'atto di vendita di cui controparte aveva chiesto l'invalidità — di avere la propria residenza di fatto, ancorché con corrispondente alle risultanze anagrafiche).

Cass. civ. n. 4339/2001

Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo della ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto altresì che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto. Pertanto, la notifica deve ritenersi nulla qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario.

Cass. civ. n. 540/2000

È valida la notificazione eseguita per affissione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nell'ipotesi in cui alla prima notificazione effettuata presso la residenza anagrafica sia risultata la separazione coniugale del destinatario e il suo allontanamento per destinazione non conosciuta, e, ripetuta successivamente la ricerca di certificazione anagrafica, sia risultato ancora l'indirizzo presso il quale era stata infruttuosamente tentata la prima notificazione, giacché, se è vero che la procedura di cui all'art. 143 cit. può essere utilizzata solo in presenza di una effettiva irreperibilità che resista alle ricerche effettuate secondo la normale diligenza, tuttavia, quando il destinatario risulti aver definitivamente abbandonato la residenza anagrafica e non sia possibile conoscere la nuova, non può ritenersi che la «normale diligenza» debba spingersi fino ad una ulteriore e inesigibile ricerca in qualunque altra possibile località.

Cass. civ. n. 9218/1996

L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento comporta l'obbligo del tribunale fallimentare di disporne la previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dall'art. 15 l. fall., nel testo fissato dalla sentenza della Corte cost., n. 141 del 1970), effettuando, a tal fine, ogni ricerca (anche attraverso le formalità dell'art. 140 c.p.c.) per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione. Tuttavia, per la compatibilità tra tale diritto di difesa e l'esigenza di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. (Nella specie i soci illimitatamente responsabili di una società si erano resi irreperibili sia presso il domicilio che essi stessi avevano dichiarato alla Cancelleria delle società commerciali, sia presso il domicilio anagrafico, in maniera non temporanea, tanto da essere ignoti al portiere, per cui, non individuandosi l'appartamento suppostamente occupato, erano inibite le formalità dell'art. 140 c.p.c.).

Cass. civ. n. 7850/1994

È valida la notificazione eseguita per affissione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di persona che pur conservando l'iscrizione anagrafica risulti trasferita all'estero e di cui si ignori l'attuale residenza o domicilio — con conseguente impossibilità di esecuzione della notificazione all'estero con le modalità di cui all'art. 142 c.p.c., nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1978 — senza che occorra procedere ad un preventivo tentativo di notifica presso il luogo indicato come residenza anagrafica, posto che detto luogo diviene elemento giuridicamente irrilevante dopo il trasferimento all'estero del notificando, dovendosi escludere che rientri nella ordinaria diligenza del notificante accedervi per attingere notizie sul luogo ove notificare l'atto all'estero, salvo si provi che il notificante sapesse o fosse in grado di sapere che avrebbe potuto colà acquisire quegli elementi di conoscenza.

Cass. civ. n. 1012/1993

Se il domiciliatario venga reperito nel luogo indicato e si rifiuti di ricevere l'atto assumendo di non avere autorizzato la domiciliazione, si realizza una situazione che, in quanto derivante dai rapporti fra lui e la parte non può interessare il terzo notificante, il quale, una volta avuta notizia dell'elezione di domicilio e fino a quando la stessa non venga revocata, deve tenerne conto per gli effetti che la legge vi ricollega, con la conseguenza che quel rifiuto avrà la medesima rilevanza del rifiuto del destinatario, senza che al notificante stesso si possa addossare l'ulteriore carico di accertare la veridicità delle ragioni prospettate all'ufficiale giudiziario o di procedere a diverse forme di notificazione.

Cass. civ. n. 1096/1987

La notificazione, ai sensi del primo comma dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo di nascita del destinatario può essere effettuata solo ove sia ignota l'ultima residenza del destinatario stesso, e non già quella attuale, la cui non conoscenza costituisce il presupposto per il ricorso al sistema di notificazione così disciplinato dall'art. 143 del codice di rito. (Nella specie, la Suprema Corte ha osservato che il deposito era stato ritualmente eseguito nel comune dell'ultima residenza nota, anziché nel comune di nascita, come preteso dal ricorrente — destinatario della notifica — per il fatto che era ignota la sua residenza al tempo della notifica stessa).

Cass. civ. n. 3291/1986

Con riguardo al momento di perfezionamento della notificazione è irrilevante il fatto del destinatario che abbia dato causa al ricorso all'una o all'altra modalità di notifica (irreperibilità, mutamento o abbandono del precedente domicilio etc.). Ne consegue che il rischio costituito dai tempi e dalle operazioni necessarie per il compimento della fattispecie non può che gravare sulla parte in cui incombe l'onere della notifica, la quale dovrà, pertanto, valutare i tempi eventuali, necessari in relazione alle varie evenienze (ricerche od altro) per eseguire la notificazione entro i termini previsti.

Cass. civ. n. 993/1985

Qualora la parte istante per la notificazione di un atto conosca — o all'ufficiale giudiziario procedente risulti — che il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo indicato nei registri anagrafici, la notificazione stessa deve essere eseguita, non già nella forma prevista dall'art. 140 c.p.c. (pena la nullità dell'atto), bensì in quella prevista dall'art. 143 c.p.c. a meno che, a seguito delle ricerche e richieste di informazioni suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza (la cui prova incombe alla parte istante) non sia noto, o non avrebbe potuto esser noto, il nuovo luogo di effettiva residenza, dimora e domicilio giacché in tal caso la notificazione va invece eseguita (sempre a pena di nullità dell'atto) nell'individuato nuovo luogo di effettiva residenza, dimora e domicilio ai sensi dell'art. 139 c.p.c. ed — in caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone in tale norma indicata — ai sensi del successivo art. 140. (Alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto contrario al canone di ordinaria diligenza il fatto che un condominio, istante per la notifica di un atto nei confronti di un condomino, la cui residenza anagrafica non corrispondeva a quella reale, non avesse effettuato ricerche per conoscere che lo stesso di fatto risiedeva nell'appartamento di sua proprietà sito nell'edificio oggetto del condominio; e da ciò aveva fatto conseguire la nullità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.).

Cass. civ. n. 4602/1984

La notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito, che non sia possibile eseguire nella residenza (od ufficio presso altro procuratore) nel capoluogo del circondario del tribunale cui è assegnato, come prescritto dall'art. 10 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve avvenire nella cancelleria della predetta autorità giudiziaria in applicazione analogica degli artt. 58 disp. att. c.p.c. e 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e non a norma dell'art. 143 c.p.c., che postula una situazione esclusa dall'art. 10 citato.

Cass. civ. n. 5288/1983

Il procedimento di notificazione disciplinato dall'art. 143 c.p.c. trova applicazione qualora s'ignori il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e tale ignoranza non sia superata con le ricerche e richieste di informazioni, suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza. A tal fine, mentre non può essere considerata «negligenza» l'omesso uso di «eccesso di diligenza», deve ritenersi configurabile la «ignoranza colpevole» qualora risulti che nessuna indagine (oltre quella anagrafica conclusasi con esito negativo) è stata compiuta, ovvero non risulti dalla stessa relazione di notifica che tali indagini siano state compiute. È, pertanto, nulla la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. effettuata sulla base del solo certificato rilasciato dall'ufficiale di anagrafe dal quale risulti che il destinatario sia sloggiato per ignota dimora, in tale ipotesi appalesandosi necessaria la richiesta di informazioni (quanto meno ai vicini di casa in mancanza di un portiere dello stabile), proprio in relazione al contenuto del certificato anagrafico.

Cass. civ. n. 5825/1981

Qualora il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo o dai luoghi indicati nei registri anagrafici, e se ne ignori la nuova residenza, dimora o domicilio, la notificazione medesima va effettuata con le formalità prescritte dall'art. 143 c.p.c., ove la suddetta ignoranza non sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite, nel caso concreto, dalla ordinaria diligenza. Pertanto, se il destinatario della notificazione, alla stregua di dichiarazioni rese dal portiere dello stabile di residenza anagrafica, risulti «sloggiato per ignota destinazione», la legittimità del ricorso alle suddette formalità non può essere esclusa per il fatto che le ricerche anagrafiche siano di qualche giorno anteriori a quello della notificazione stessa, e non siano state aggiornate fino a quest'ultima data, né per il fatto che la parte istante abbia omesso di assumere informazioni anche presso altri immobili, che sapeva di proprietà di detto destinatario, ma non nella sua disponibilità, trattandosi di attività esorbitanti dai limiti dell'ordinaria diligenza.

Cass. civ. n. 19/1981

Qualora il trasferimento della residenza del destinatario non risulti dai registri anagrafici, la notificazione va effettuata nel luogo risultante da tali registri solo se il notificante versi in buona fede, e non sia cioè a conoscenza dello stato di fatto reale, perché altrimenti detto trasferimento deve ritenersi a lui opponibile, con la conseguenza che la notificazione, per essere valida, deve essere eseguita nella nuova residenza, o, se questa è sconosciuta, nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c. La buona fede del notificante, non può peraltro, essere esclusa nel caso in cui il trasferimento della residenza del destinatario — dedotto dall'attore a fondamento della domanda di decadenza del convenuto dall'assegnazione dell'alloggio popolare locatogli — sia stato nel merito contestato dal convenuto, in quanto tale contestazione (indipendentemente dalla sua fondatezza) esclude la piena e sincera consapevolezza del notificante circa l'avvenuto trasferimento del destinatario della notifica.

Cass. civ. n. 4947/1980

La vacatio di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte per la notificazione ex art. 143 c.p.c. mira ad escludere che il destinatario dell'atto possa ricevere alcun pregiudizio processuale prima della scadenza di detto termine, ma non incide sulla durata dei termini perentori stabiliti dalla legge o dal giudice, sicché nei confronti della parte istante la notificazione si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle indicate prescritte formalità. Conseguentemente, ove un atto di integrazione del contraddittorio in appello venga notificato, a termini dell'art. 143 citato, nel termine fissato dal giudice, il mancato decorso del suddetto termine di venti giorni a favore dell'appellato non importa l'inammissibilità del gravame bensì l'eventuale rinnovazione della citazione con l'assegnazione di un nuovo termine congruo.

Cass. civ. n. 3527/1979

Nelle forme di notificazione previste per le ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna dell'atto al destinatario o a persona a lui legata da particolari rapporti considerati dalla legge come idonei ad assicurare il recapito dell'atto — sia in via generale nel codice di rito (artt. 140 e 143 c.p.c.), sia nelle leggi speciali (ad esempio: art. 38, lettera f del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) — il deposito dell'atto nella casa comunale rappresenta, insieme con l'affissione dell'avviso nell'albo, un elemento della fattispecie di carattere essenziale, in quanto indispensabile per mettere il destinatario in condizione di entrare in possesso del documento a lui destinato, di talché, non risultando compiuta l'attività della consegna dell'atto o quella sostitutiva prevista dalla legge, non vengono in considerazione le norme che disciplinano gli effetti della fattispecie, nemmeno quelle che ne sanciscono la nullità, ma si versa in caso di inesistenza della notificazione.

Cass. civ. n. 4514/1977

L'ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta nell'acquisizione dell'informazione necessaria per eseguire la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea a tal fine, anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata: essa deve perciò ritenersi dimostrata quando le ricerche siano state svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).

Cass. civ. n. 658/1975

La notificazione, effettuata ai sensi degli artt. 142, 143 c.p.c., non può ritenersi perfezionata nei confronti del destinatario prima del decorso del periodo di venti giorni previsto dall'ultimo comma del citato art. 143 c.p.c.; essa, pertanto, non è idonea a determinare una regolare vocatio in ius per una udienza anteriore al compimento di tale periodo, e la relativa citazione è nulla per difetto di indicazione di una udienza utile per la comparizione del destinatario in relazione agli artt. 163, n. 7 e 164 c.p.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 143 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. T. D. M. . chiede
venerdì 07/04/2023
“Vivo all' estero ma la mia residenza risulta ancora presso la casa che ho venduto anche se abitata dai nuovi proprietari. Un decreto ingiuntivo a mio nome è stato depositato presso la casa comunale senza che ne abbia avuto conoscenza legale. Tuttavia non sono ancora iscritta all' aire. Devo ritirarlo per fare opposizione o esiste una qualche causa di inesistenza o nullità?”
Consulenza legale i 11/04/2023
Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nel quesito si evince che il destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo si dovrebbe trovare, per quanto riguarda le risultanze anagrafiche, in una situazione di irreperibilità.
Infatti, non risulta più residente presso l’indirizzo dichiarato al Comune e – pur essendosi trasferito all’estero - non si è ancora iscritto all’AIRE (ossia l’anagrafe degli italiani all’estero).
A prima vista, dunque, parrebbero sussistere i presupposti fissati dall’art. 143 c.p.c. ai fini della notifica presso la casa comunale, ossia la non conoscenza della residenza, della dimora o del domicilio del destinatario presso i quali inviare l’atto da notificare.

La giurisprudenza, però, ha individuato alcuni presupposti ai fini della regolarità del ricorso a tale particolare modalità di notifica, che vale la pena ricordare sinteticamente in quanto potrebbero essere utili nel caso di specie.
In particolare, è stato affermato che, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è sufficiente il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine viene senz'altro meno al suo dovere di normale diligenza nello svolgimento dell'attività notificatoria (Cassazione civile sez. I, 27 gennaio 2022, n. 2530).
In ogni caso, il procedimento di notificazione compiuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è legittimo se, malgrado l'esperimento delle indagini suggerite nei casi concreti dalla comune diligenza, sussiste l'oggettiva impossibilità per il notificante di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del destinatario dell'atto, a meno che l'interessato provi che il notificante fosse in grado di sapere come acquisire elementi di conoscenza utili per procedere alla notifica ai sensi dell'art. art. 140 del c.p.c. (Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2005, n. 13384).

Per quanto riguarda nello specifico i soggetti che si sono trasferiti all’estero senza annotazione nei registri d'anagrafe, la giurisprudenza ritiene che il notificante, che abbia comunque avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento di residenza, sia tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art. 143 c.p.c., fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa (Cassazione civile, sez. III, 31 agosto 2015, n. 17307).
Infatti, sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo del destinatario e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'Aire, il difetto di risultanze anagrafiche relative a esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, a inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. che resta, invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6, L. n. 470/1988, costituendo tale ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta (ex multis, Cassazione civile sez. II, 13 gennaio 2014, n. 465).

Nel caso di specie, sarebbe dunque opportuno verificare se la controparte aveva modo con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza di avere conoscenza del trasferimento all’estero e, in caso affermativo, pare possibile fare riferimento alla giurisprudenza che richiede, ai fini della legittimità della notificazione ex art. 143 c.p.c., lo svolgimento di ulteriori ricerche presso gli uffici consolari.
In ogni caso, va tenuto conto che il luogo in cui è stata effettuata la notificazione aveva comunque un collegamento con il destinatario (rendendo quindi difficoltoso contestare l’inesistenza della notificazione, ma solo la sua nullità) e che l’eventuale ritiro dell’atto potrebbe comportare la sanatoria di eventuali nullità per il raggiungimento dello scopo.
Si consiglia, quindi, di rivolgersi a un legale di fiducie che, una volta portato a conoscenza di tutti i dettagli del caso, potrà consigliare la strategia migliore per tutelare i propri interessi, valutando sia il peso concreto dei presunti vizi della notifica e sia la possibilità di presentare una opposizione sulla base di essi, anche eventualmente ai sensi dell'art. art. 650 del c.p.c..

Gabriele G. chiede
giovedì 13/02/2020 - Emilia-Romagna
“Un decreto ingiuntivo telematico è stato notificato dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 143 cpc per irreperibilità del destinatario.
Il destinatario, impresa individuale, era in possesso di P.E.C. regolarmente funzionante, pubblicata sia al registro imprese sia su INI-PEC.

Venuti a conoscenza della notifica per effetto del pignoramento del conto corrente, si è avuto modo di apprendere che nella relata di notifica era scritto "omessa notifica perchè all'indirizzo non ho rinvenuto indicazioni relative al destinatario. Vane sono risultate le ricerche in loco".

Il decreto ingiuntivo è stato impugnato tardivamente invocando la nullità della notifica eccependo il mancato compimento delle attività prescritte e prima della notifica ex art. 143 cpc non sia stata fatta la notifica sulla PEC desumibile dal registro imprese e dall'elenco INI-PEC.
Non è stata presentata querela di falso perché si è ritenuto essere in presenza non di dichiarazioni evidentemente false, ma di un errore materiale (non aver considerato il domicilio dato dalla PEC) che può essere fatto valere a prescindere.

La sentenza ha dichiarato valida la notifica e inammissibile l’opposizione perchè tardiva sulla base dei seguenti motivi:
1) non è dovuta la notifica a mezzo PEC anche perchè l'ingiunto non ha provato l'iscrizione al REGINDE e una notifica a un diverso indirizzo sarebbe stata nulla (Cass. 3709/19, Cass. 9562/19).

OPINIONE NOSTRA A FONDAMENTO DELL'EVENTUALE APPELLO DI CUI SI CHIEDE LA VERIFICA DI FONDATEZZA DA PARTE DI BROCARDI.IT:
- La notifica ex art. 143 cpc è nulla perchè lo stesso art. 143 cpc indica come presupposto "Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è procuratore previsto nell'art. 77 ..."
- La Pec è senza alcun dubbio un domicilio secondo il Codice dell’Amministrazione digitale.

SI CHIEDE UN RISCONTRO URGENTE TENUTO CONTO CHE LA SCADENZA PER LA PROPOSIZIONE DELL’APPELLO SCADE IL 17 FEBBRAIO 2020. IL PAGAMENTO DI € 29,90 E’ GIA’ STATO EFFETTUATO.”
Consulenza legale i 15/02/2020
La sentenza n. 3709/2019 della III Sezione civile della Corte di Cassazione, a quanto pare citata dal giudice nel nostro caso, ha affermato il seguente principio di diritto: “il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC [..] inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)".
Tale principio è stato ripreso da successive, pronunce, quali l’ordinanza n. 24160/2019.
Si tratta, in realtà, di questione ancora dibattuta, dal momento che, ancora più recentemente, la Cassazione pare aver modificato il proprio orientamento. Infatti con l’ordinanza n. 29749/2019 la S.C. ha corretto l’ordinanza n. 24160/2019, da ultimo citata, eliminando dalla motivazione proprio il riferimento alla sentenza n. 3709/2019 che sanciva appunto il principio della inidoneità dell’indirizzo risultante dal solo registro INI - PEC.
A ben vedere, però, anche senza approfondire ulteriormente la questione, che appare complessa (va detto che le pronunce da ultimo citate si riferiscono alla notifica effettuata al difensore), occorre osservare che, nel nostro caso, non si tratta di far valere la eventuale nullità di una notifica effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro INI - PEC, quanto piuttosto di stabilire se il creditore avrebbe dovuto tentare di notificare il decreto ingiuntivo presso l’indirizzo PEC risultante, appunto, da tale ultimo registro.
Va tenuto presente infatti che l'art. 149 bis del c.p.c. stabilisce che, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
La notifica a mezzo PEC da parte dell’ufficiale giudiziario è configurata tuttavia come una facoltà, mentre altrove (ad esempio all’art. 15, comma 3 legge fallimentare) il legislatore ha previsto la notifica tramite posta elettronica certificata come obbligatoria.
Ora, premesso che per poter valutare l'opportunità di una impugnazione di un provvedimento giudiziario occorrerebbe leggerlo nella sua interezza, nel nostro caso non si può comunque ritenere che il creditore fosse tenuto a notificare il decreto ingiuntivo all’indirizzo di posta elettronica certificata. Qualora l’avesse fatto, la notifica avrebbe potuto considerarsi valida e, del resto, difficilmente il debitore avrebbe potuto contestarla senza con ciò dimostrare che essa aveva comunque raggiunto il proprio scopo. Diversamente avrebbe sopportato il rischio di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
Ma, allo stato attuale delle norme e della giurisprudenza (e pur essendo auspicabile e ragionevole una soluzione diversa), non sembra potersi affermare che vi fosse un obbligo di tentare la notifica all’indirizzo PEC, sia pure risultante dal Registro delle Imprese e dal registro INI - PEC, né di intendere la notifica fatta presso il domicilio ex art. 140 del c.p.c. come da effettuarsi al domicilio digitale.
L’impugnazione basata su tale motivazione appare, pertanto, rischiosa.

Antonio F. chiede
venerdì 29/05/2015 - Lazio
“Quando un provvedimento della Corte di Appello - in questo caso di Roma - viene notificato mediante deposito nella casa comunale dell'ultimo dell'ultima residenza, quali sono gli obblighi del Comune di residenza per far conoscere alla Corte di Appello residenza, dimora e domicilio del destinatario del Provvedimento?
Il destinatario come viene informato tenuto conto che domicilio, residenza e dimora non sono mai cambiati nell'arco degli ultimi trenta anni?
Può essere considerata "impossibilità oggettiva" di individuare il recapito del destinatario il fatto che sul citofono non compare il nome del destinatario e che nessuno ha aperto o risposto all'Ufficiale giudiziario?
Grazie”
Consulenza legale i 05/06/2015
In base ai dati forniti nel quesito, si può ipotizzare che la notificazione del provvedimento della Corte d'appello sia avvenuta in base all'art. 140 del c.p.c.: difatti, leggiamo, che la consegna dell'atto non è potuta avvenire perché sul citofono del destinatario non compariva il suo nome e che di conseguenza è stato effettuato il rituale deposito nella casa del comune dove la notifica doveva eseguirsi.
Più precisamente, se l'ufficiale giudiziario, recatosi all'indirizzo indicato sull'atto, non trova il destinatario, né alcuna delle persone abilitate a ricevere la comunicazione ai sensi dell'art. 139 del c.p.c. ovvero queste ultime si rifiutino di riceverlo, deve espletare le seguenti formalità:
- affigge nei modi previsti e consentiti l'avviso di deposito all'indirizzo del destinatario;
- deposita copia dell'atto in busta chiusa e sigillata presso la casa comunale;
- informa il destinatario dell'atto con un secondo avviso (notizia di avvenuto deposito) a mezzo di lettera raccomandata a.r. Tale lettera conterrà le indicazioni per il ritiro dell'atto presso gli sportelli della casa comunale.
Se questo fosse il caso, non esiste obbligo del comune di residenza di comunicare ad alcuno l'indirizzo di residenza del destinatario, ma solo quello di conservare l'atto fino a che avvenga il ritiro, da parte dello stesso destinatario o di un suo valido delegato.
La notificazione effettuata nel modo sopra descritto si perfeziona anche se il destinatario non va a ritirare l'atto, in quanto essa si considera come effettuata - se sono stati rispettati tutti i passaggi formali previsti dal c.p.c. - con il ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (Corte Cost. 3/2010). Va precisato e ricordato che il fatto che la persona fosse irreperibile non costituisce una causa di impossibilità oggettiva al perfezionamento della notifica, poiché la legge ha già previsto questo caso e stabilito quali sono le formalità da espletare per ovviare al problema.
L'alternativa è che la notifica sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143 del c.p.c., nel caso in cui siano sconosciuti al mittente la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario. Questo articolo stabilisce che in tal caso l'ufficiale giudiziario deve eseguire la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale di ultima residenza.
Si presume in questo caso che chi ha richiesto la notifica non sia a conoscenza dell'indirizzo del destinatario, altrimenti si deve ricadere nell'ipotesi dell'art. 140, che si applica quando l'indirizzo è conosciuto (o almeno si presume di conoscerlo) ma la persona risulta irreperibile).
Anche in questa ipotesi, la notifica si considera perfezionata anche se il destinatario materialmente non "prende in mano" l'atto: l'ultimo comma dell'art. 143 stabilisce, infatti, che la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Gli atti depositati presso la casa comunale vengono conservati solitamente per 10 anni.
In entrambi i casi, quindi, se una persona sa di essere stata destinataria di un atto, ma lo stesso non gli è stato consegnato, bensì depositato presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 o dell'art. 143 c.p.c., è consigliabile andare a ritirare il plico al fine di potersi tutelare contro il contenuto dello stesso: il fatto di non aver ricevuto a mani la consegna, infatti, non implica che la notifica sia inefficace.

Marcello chiede
venerdì 26/08/2011 - Veneto
“Chiedo delucidazioni per quanto riguarda la rinuncia all'usufrutto in tutte le sue forme,di un appartamento abitato dall'usufruttuario;
è obbligatorio l'intervento del notaio?”
Consulenza legale i 11/10/2011

Tutti gli atti che hanno per oggetto la costituzione, la modifica, il trasferimento o la rinunzia del diritto di usufrutto su beni immobili devono farsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata a norma dell'art. 1350 del c.c.. Deputato a ricevere tali tipi di atti è il notaio.

Si precisa che a fronte di un atto di rinuncia, occorre verificare se per la rinuncia sia previsto un corrispettivo oppure no. Se l'atto è senza corrispettivo, e quindi gratuito, allora è soggetto alla disciplina dell'imposta di successione e donazione di cui al Dlgs 346/1990. Altrimenti, si applica l’imposta di registro prevista per gli atti che trasferiscono un diritto.

Oltre a ciò, sussiste poi l’obbligo di versare le imposte ipotecarie e catastali; in misura fissa se si tratta di abitazione adibita a prima casa, altrimenti rispettivamente nella misura del 2% e dell'1% del valore del diritto di usufrutto.


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