L'attività di consegna svolta dai messi comunali, apparentemente semplice, è vincolata al rispetto di una dettagliata procedura stabilita dalla legge. Il volume si propone di illustrare tali norme procedurali alla luce di tutti i più recenti aggiornamenti legislativi. In considerazione di ciò, il volume intende offrire un quadro completo delle diverse procedure di notifica approfondendo le novità telematiche dell'art. 137 c.p.c. (come modificato dalla L.... (continua)
Il volume fornisce il quadro completo e aggiornato delle articolate procedure concernenti le notificazioni. Vengono approfonditi gli aspetti della notificazione civile (codice di procedura civile, comunicazioni e notificazioni in generale, giudizio di primo grado, impugnazioni, regolamento di giurisdizione, regolamento di competenza, rito del lavoro, processo di esecuzione, procedimenti speciali, facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli... (continua)
Questo volume affronta, con un taglio prettamente pratico ed operativo, tutti i principali aspetti che riguardano la materia delle notificazioni civili e penali. Vengono così analizzati, con frequenti e ad opportuni riferimenti alla giurisprudenza più utile e recente, argomenti di peculiare interesse nell'ambito del processo civile, fra i quali si segnalano: la nullità della notifica; le notifiche nel corso del procedimento di primo grado, nei procedimenti di... (continua)
Il volume tratta della notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale nei Paesi membri dell'Unione Europea. Il linguaggio diretto e chiaro, le indicazioni precise sulle procedure da seguire, l'attenzione costante agli adempimenti pratici, le istruzioni argomentate sulle linee operative, nonché la presenza di numerosi schemi grafici, di schede analitiche dedicate a ciascun Paese membro, di dettagliate formule e della modulistica di riferimento,... (continua)
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziarioesegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede (1).
Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [disp. att. 49].
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (2) (3).
(1) Per poter procedere a tale forma di notificazione è necessario altresì che siano state eseguite, usando la normale diligenza, tutte le ricerche atte ad individuare il recapito del destinatario. Si deve, dunque, trattare di impossibilità oggettiva di individuare il luogo effettivo, incorrendo, qualora non risulti dalla relata di notifica l'esperimento di tali indagini, nella c.d. ignoranza colpevole.
(2) Tale ultimo comma è dettato a tutela del destinatario dell'atto, il quale ha a disposizione venti giorni (dal compimento delle formalità prescritte nei commi precedenti) per compiere gli atti di sua pertinenza. Il legislatore, operando un distacco tra il momento perfezionativo e quello dell'efficacia della notificazione, ha in tal modo previsto che la notifica è perfetta nei confronti dell'istante dal momento in cui sono compiute le dovute formalità, ma è efficace, nei confronti del destinatario, solo dopo i venti giorni suddetti.
(3) Comma così sostituito dalla l. 6-2-1981, n. 42.
Tutti gli atti che hanno per oggetto la costituzione, la modifica, il trasferimento o la rinunzia del diritto di usufrutto su beni immobili devono farsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata a norma dell'art. 1350 del c.c.. Deputato a ricevere tali tipi di atti è il notaio.
Si precisa che a fronte di un atto di rinuncia, occorre verificare se per la rinuncia sia previsto un corrispettivo oppure no. Se l'atto è senza corrispettivo, e quindi gratuito, allora è soggetto alla disciplina dell'imposta di successione e donazione di cui al Dlgs 346/1990. Altrimenti, si applica l’imposta di registro prevista per gli atti che trasferiscono un diritto.
Oltre a ciò, sussiste poi l’obbligo di versare le imposte ipotecarie e catastali; in misura fissa se si tratta di abitazione adibita a prima casa, altrimenti rispettivamente nella misura del 2% e dell'1% del valore del diritto di usufrutto.
Gli autori di questo lavoro, operando "sul campo" quali magistrati, presenti (attraverso la partecipazione a Convegni, Incontri di studio del Csm e scambio di informazioni con coloro che quotidianamente si interessano della materia) al dibattito che ha accompagnato gli ultimi eventi normativi ed interpretativi, offrono l'ampio materiale normativo che disciplina la materia, illustrano le regole e i criteri che hanno guidato il "precedente", si soffermano sulle innumerevoli, specifiche... (continua)
Marcello, venerdì 26 agosto 2011 , chiede:
Chiedo delucidazioni per quanto riguarda la rinuncia all'usufrutto in tutte le sue forme,di un appartamento abitato dall'usufruttuario;
è obbligatorio l'intervento del notaio?