Se risulta che la parte soccombente (1) ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (2), il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni (3), che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza [disp. att. 152] (4).
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente (5).
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
(1) La soccombenza della parte deve essere totale.
(2) La mala fede e la colpa grave consistono nell'agire o resistere in giudizio con la consapevolezza del proprio torto, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti.
(3) Il codice richiede come presupposti per ottenere il risarcimento dal danno non solo la prova del comportamento illecito del soccombente, ma anche un'effettiva perdita patrimoniale e la relativa prova. È, infatti, un onere della parte istante fornire la prova del danno subìto non potendo il magistrato, secondo la giurisprudenza, fare ricorso, in sede di liquidazione, a mere nozioni di comune esperienza o al criterio equitativo ove dagli atti non risultino elementi idonei all'identificazione di tale danno.
(4) La responsabilità aggravata può essere riconosciuta solo se espressamente richiesta, riferendosi l'inciso «d'ufficio» alla sola liquidazione dei danni.
(5) Sono ipotesi tassative specificative del principio generale, di cui al primo comma con la sola differenza che in tale caso la responsabilità è generata anche dalla sola colpa lieve.
Con tale norma il legislatore ha inteso sanzionare direttamente quel comportamento illecito della parte poi risultata soccombente nel giudizio che dia luogo alla c.d. lite temeraria. Per tale comportamento, la legge configura, difatti, una responsabilità aggravata, ossia una responsabilità che, andando oltre la normale responsabilità per soccombenza, si aggrava in quanto, essendo fondata su un illecito, comporta l'obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono all'aver dovuto partecipare ad un processo evidentemente immotivato.