Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13277 del 10 dicembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Le spese processuali necessarie all'attuazione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. – cui č preposto lo stesso giudice di questi ultimi e non quello dell'esecuzione – vanno regolate dalla sentenza che definisce il giudizio di merito e, pertanto, non sono suscettibili di ripetizione attraverso una separata procedura monitoria.

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