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Dispositivo dell'art. 88 Codice di Procedura Civile

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità [92, 116 2, 395 n. 1, 404] (1) (2) (3).
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi (4) (5).

Note

(1) In linea generale si considerano comportamenti sleali e disonesti le attività rivolte non solo ad alterare la normale applicazione del principio del contraddittorio [v. 101] (impedendo alla controparte di venire a conoscenza di informazioni rilevanti per la causa), ma anche quelle consistenti in manovre scorrette al fine di intralciare o soltanto ritardare il regolare svolgimento del processo. Alcuni esempi: sottrazione dal proprio fascicolo di un atto o documento, già acquisito al processo, che possa avvantaggiare la controparte; affermazione di fatti contrari al vero (come la falsa indicazione della propria residenza per impedire alla controparte di eccepire l'incompetenza per territorio); tardiva produzione di documenti, anche se autorizzata dal giudice; sleale richiesta al giudice, da parte del difensore, di un rinvio affermando di essere già d'accordo con il difensore avversario, assente all'udienza.

(2) A conferma della considerazione che tale dovere ha natura sia morale che giuridica, sono previste sanzioni disciplinari e processuali. La parte, infatti, può essere condannata, anche se non soccombe, al rimborso delle spese che essa abbia causato all'altra per trasgressione al dovere di lealtà [v. 92].
Il comportamento sleale è inoltre considerato motivo per l'applicazione di ulteriori norme: è consentito al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo [v. 116 2] o di esercitare un controllo sull'attività delle parti provvedendo affinché si abbia un procedimento leale [v. 175]. Si pensi, inoltre, ai casi di opposizione ad opera degli aventi causa o dei creditori di una delle parti alla sentenza, quando questa (sfavorevole al loro debitore o dante causa) sia stata pronunciata per effetto di dolo o collusione a loro danno [v. 404 2].

(3) Il comportamento processuale contrario ai doveri delle parti e dei difensori, ma non artificioso (ad es.: la sostituzione di un documento ad opera della parte, ma in un periodo in cui la controparte aveva il potere-dovere di controllare la documentazione avversaria), non vale ad integrare l'ipotesi del dolo revocatorio [v. 395 n. 1].

(4) Se il difensore viola tale dovere, il giudice è tenuto ad informare le organizzazione competenti (cioè i Consigli degli Ordini professionali che esercitano il potere disciplinare sugli avvocati) le quali, dopo aver verificato la sussistenza della trasgressione alle regole della deontologia professionale, devono applicare le relative sanzioni disciplinari.
Non è necessaria l'istanza della parte, poiché il giudice agisce ex officio. Inoltre, trattandosi di un accertamento di fatto, il giudice non è tenuto a verificare la slealtà del comportamento: se, però, decide di farlo, avrà l'obbligo di informare ufficialmente il Consiglio dell'Ordine.
Se, invece, le autorità professionali competenti ricevono notizie di tali trasgressioni da altre fonti, possono autonomamente dare impulso al procedimento disciplinare.

(5) Ai sensi dell'art. 32, r.d. 30-12-1923, n. 3282 l'avvocato, deputato al gratuito patrocinio [v. 90], deve trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.


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