L'opera ricostruisce le tappe che hanno cadenzato le vicende dei procedimenti possessori e indica, sul piano teorico, le soluzioni più probabili alle novità introdotte, ripercorrendo, alla luce del nuovo testo, la vecchia giurisprudenza in maniera "ragionata".
Accanto agli inquadramenti teorici offre, inoltre, una serie di soluzioni operative ai problemi per così dire "pratici", con indicazione delle soluzioni proposte dalla giurisprudenza che comincia a formarsi,... (continua)
Il volume approfondisce, in maniera completa ed aggiornata alla più recente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la disciplina in tema di procedimenti cautelari e possessori, facendo un punto della situazione in seguito alle riforme del 2005 e del 2009 che hanno inciso profondamente sulla materia.L’opera è un importante ed utile strumento per il professionista.
(continua)Il proprietario [832], il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziariae ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo (1) (2).
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali [1179] (3).
(1) Tale azione è esercitabile sulla base del presupposto del pericolo di un danno futuro scaturente da una situazione pericolosa connessa ad un edificio, un albero od un'altra cosa inanimata purché il danno minacciato sia grave (tale cioè da danneggiare notevolmente la cosa in pericolo) e prossimo (possa, cioè, verificarsi da un momento all'altro). Secondo alcuni, altro presupposto dell'azione è l'antigiuridicità del comportamento del denunciato, e quindi la colpa dello stesso soggetto.
(2) Non sono previsti in tal caso termini di decadenza (a differenza di quanto dispone l'art. 1171 1).
(3) Vedi 1171 nota .
L'azione di denunzia di danno temuto è esercitabile quando, dall'inosservanza di un obbligo che si aveva il dovere di osservare (quindi da un comportamento omissivo), avente ad oggetto la rimozione di una situazione pericolosa per il bene oggetto del diritto reale o del possesso altrui, possa scaturire un danno grave. In tal caso, il denunziante potrà ottenere dal giudice i provvedimenti idonei alla rimozione della situazione pericolosa; in tal senso il giudice ha poteri più ampi di quanti non disponga in forza dell'art. 1171. Mentre in quel caso, infatti, egli non può ordinare la demolizione delle opere (peraltro in corso di realizzazione) se non per le parti realizzate dopo l'ordinanza di sospensione dei lavori, nel caso in esame può ordinare la demolizione di quanto rechi pericolo alla cosa sulla quale il denunziante vanti il diritto od eserciti il possesso.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
553Queste due azioni trovavano nel codice del 1865 la loro disciplina sotto il titolo del possesso; ma la collocazione era impropria, trattandosi di azioni cautelari o assicurative, che possono essere esercitate così a tutela del possesso come a tutela della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Data l'impossibilità di ricondurle sotto altro titolo, ho regolato le due azioni sotto un titolo autonomo.
Salvo alcuni emendamenti di forma, rimane immutata nell'art. 1171 del c.c. e nell'art. 1172 del c.c. la disciplina dettata dagli articoli 698
e 699 del codice anteriore.
E’ ammissibile l’azione cautelare promossa ex art. 688 del c.p.c., art. 669 bis c.p.c. e art. 1171 del c.c. da alcuni condomini avverso la costruzione su fondo contiguo che si assume essere lesiva della statica dell’edificio, essendo la medesima azione cautelare fondata sul pregiudizio al diritto di proprietà dei singoli condomini, ed ai correlati diritti di godimento vantati da quest’ultimi. La fattispecie concreta però ricade, più specificamente, sotto la prescrizione normativa contenuta nell’art. 1171 del c.c., in cui si trova espressamente descritto il caso in cui il proprietario di un fondo può esercitare l’azione nunciatoria qualora abbia ragione di temere la minaccia di danno proveniente da “una nuova opera”da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo. I presupposti dell’esercizio dell’azione sono che “questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio”. Si tratta di un procedimento di natura cautelare, a cognizione sommaria: le parti possono fare comunque produzione documentale che ben può consistere in una perizia di parte attestante le effettive motivazioni del timore di danno al proprio fondo. L’autorità giudiziaria, con ordinanza, può vietare la continuazione dell’opera (dietro versamento di idonea cauzione) o permetterla, a seconda che trovi più o meno fondata la prospettazione del danno. Alla causa, poi, può seguire un ordinario giudizio di merito, a cognizione piena in cui saranno assunte maggiori fonti di prova.
Una domanda sintetica : posso invocare l'articolo 1172 c.c. per quanto riguarda l'accesso a una corte comune da parte dei miei vicini che entrano a velocità esagerate con le autovetture? Mia madre cammina con il deambulatore in quanto ha un'invalidità al 100% ed un importante deficit uditivo. Grazie per un'eventuale risposta.
Sonia Novi
Un’azione di nunciazione ex art. 1172 c.c. è esercitabile sulla base del presupposto del pericolo di un danno futuro scaturente da una situazione pericolosa connessa ad un edificio, un albero od un'altra cosa inanimata. Si attaglia di più, al caso di specie, un’azione di manutenzione nel possesso ex art. 1170 del c.c. volta a fare cessare il comportamento tenuto dai soggetti che attraversano il cortile a gran velocità mettendo concretamente in pericolo la salute di chi si trova li. Tale comportamento configura chiaramente una turbativa e molestia nel possesso. L’azione va esercitata entro un anno dalla molestia arrecata che deve essere di apprezzabile intensità e deve essere accompagnata da un animus turbandi, cioè dall'intenzione di arrecare disturbo al possessore (in questo caso, compossessore). Nel ricorso proponibile ai sensi dell'art. 703 del c.p.c. e ss. potrebbe chiedersi, oltre all’emanazione dell’ordine di cessazione della turbativa, l’ulteriore prescrizione di installare (a spese comuni, se la corte, come pare, è di proprietà comune), alcuni dissuasori del traffico atti a far rallentare la velocità dei veicoli in entrata.
maria consiglia d'addio, mercoledì 15 dicembre 2010 , chiede:
Vorrei sapere se è applicabile l'art 1172 nel caso che mi riguarda. Sono proprietaria di un appartamento sito in un condominio (30 appartamenti su 10 piani) che confina con un'area privata nella quale i proprietari hanno deciso di costruire una autorimessa interrata che si sviluppa per 4 piani sottoterra. Visto l'esiguo spazio a disposizione (appena 400 mq) sono costretti -per rendere l'opera interessante dal punto di vista economico- a scendere a quella profondità minacciando seriamente la stabilità dei quattro Condomini circostanti (tra i quali quello nel quale è sito il mio appartamento)anche in ragione della particolare conformazione geologica del terreno (costituito da terra di riporto e pervaso da importanti falde acquifere a bassa profondità).
Posso quindi invocare questo articolo per chiedere il blocco degli imminenti lavori considerando che la gravità del danno temuto può essere per ora solo dichiarata da una perizia tecnica-geologica di parte e la imminenza dello stesso è legata ai tempi ed ai metodi (a noi non completamente noti) di svolgimento dell'opera stessa?
Grazie e cordiali saluti