Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda (1)e non oltre i limiti (2) di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti (3).
(1) Nel caso in cui il giudice si pronunci solo nei confronti di alcune parti o non decida su alcuni dei capi della domanda o sulle eccezioni, come definite dalle parti al momento della precisazione delle conclusioni o, comunque, ometta il provvedimento necessario per la definizione della questione, si rientra nell'ipotesi di omessa pronuncia, che non ricorre invece nell'ipotesi in cui risultino assorbite nella decisione le domande alternative e subordinate alla principale. L'omissione alla quale la norma si riferisce è solo quella parziale (ad es. pronuncia di un provvedimento dal contenuto meno ampio, di mero accertamento, rispetto a quello richiesto, di condanna). Mentre quella totale determina la responsabilità del giudice ex l. 117/1988 per rifiuto od omissione di pronuncia [v. 55 e 56] comportando la possibilità di impugnare la pronuncia, non potendo essere riproposta la domanda rimasta assorbita.
(2) I limiti soggettivi ed oggettivi della domanda sono fissati dalle parti in virtù del principio dispositivo. Infatti, in base a tale principio la fissazione del thema decidendum viene sottratta al giudice, per cui una sua decisione che superi quanto richiesto e cioè viziata da ultra petizione, ovvero una decisione viziata da extra petizione perchè evidenziante un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi, sarà affetta dal vizio di nullità, convertibile in motivo di gravame ex art. 161, non rilevabile, quindi, d'ufficio dal giudice d'appello e sanabile, pertanto, col solo passaggio in giudicato del provvedimento.
Accanto alla possibilità di proporre appello, si può proporre anche il ricorso in Cassazione, trattandosi di error in procedendo (v. 360 n. 4).
Tuttavia, è bene ricordare che non ricorre ultrapetizione nel caso di provvedimenti accessori, ma disponibili anche d'ufficio dal giudice, come nell'ipotesi in cui il giudice, liquidata la somma dovuta per le prestazioni svolte da liberi professionisti, si pronunci ex officio sugli interessi relativi agli onorari.
(3) Nell'ambito del potere del giudice di rilevare ex officio le eccezioni, è opportuno distinguere le eccezioni in senso proprio ed improprio. Infatti, solo le seconde, consistenti in mere negazioni dei fatti costitutivi del diritto controverso, sono rilevabili d'ufficio, in quanto allegazioni di fatti sottratte alla disponibilità della parte ed in grado di contestare autonomamente il fondamento della domanda.
La norma in commento impone al giudice sia individuare il contenuto e la portata delle domande o delle eccezioni proposte e sollevate dalle parti sia di pronunciarsi entro determinati margini, fissati dalle parti o dalla legge, per le materie sottratte alla loro disponibilità. Invero, il principio al quale si riferisce la norma si può sostanziare nel brocardo latino «da mihi factum dabo tibi jus», per cui spetta al solo giudice la valutazione esatta del significato giuridico delle espressioni usate, sempre che questa operazione ermeneutica non stravolga la volontà processuale delle parti.