Il volume rappresenta una guida al processo esecutivo immobiliare. È in tale settore dell'esecuzione che il legislatore ha più fortemente voluto introdurre innovazioni, tratte dalla prassi in vigore in vari tribunali italiani. Tale prassi ha dimostrato come uno strumento ritenuto farraginoso ed inefficiente possa trasformarsi e adeguarsi al suo scopo: il soddisfacimento coattivo del creditore. La trattazione della materia, completa ed esaustiva, si sofferma in particolare... (continua)
Muovendo dalla rilevanza costituzionale del principio di effettività della tutela giudiziale, di cui l’esecuzione indiretta costituisce un corollario, l’analisi si sofferma sui modelli di misure regolati da altri ordinamenti giuridici e sulle caratteristiche peculiari delle misure speciali già contemplate dal nostro ordinamento nei settori della proprietà industriale e intellettuale, della difesa del consumatore, del lavoro, della famiglia e delle... (continua)
Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna (1) (2) per violazione di un obbligo di fare (3) o di non fare (4), dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione (5) che siano determinate le modalità dell'esecuzione (6).
Il giudice dell'esecuzione (5) provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza (7) designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
(1) Si esclude pacificamente che l'esecuzione in questione possa essere attuata sulla base di titoli esecutivi stragiudiziali (es. titoli di credito). Si nega altresì che costituisca titolo idoneo a fondare una esecuzione ex art. 612 il verbale di conciliazione.
(2) Quanto ai provvedimenti cautelari e possessori, nel vigore della vecchia normativa si escludeva concordemente che la procedura de qua potesse essere applicata alla fase di attuazione dei provvedimenti di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c. e 703 e ss. c.p.c., in quanto era lo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento a determinarne le modalità attuative. Queste considerazioni valevano anche per i provvedimenti d'urgenza [v. 700].
La materia è stata riordinata dalla l. 353/90 che ha introdotto per i procedimenti cautelari una disciplina autonoma, estendendone la applicazione anche ai procedimenti possessori.
(3) Si richiede che l'obbligazione di facere sia fungibile e consista nella creazione (es. ristrutturazione della facciata di un edificio fatiscente) o distruzione (es. demolizione di un muro edificato in violazione di una servitus altius non tollendi) di opere materiali in maniera tale da poter essere adempiuta, indifferentemente, dall'obbligato o, nel caso che questi sia inadempiente, da un terzo (a spese dell'obbligato) con identico effetto satisfattorio per il creditore.
(4) Anche per le obbligazioni di non facere si richiede la fungibilità della prestazione, per cui è necessario che la violazione si sostanzi nella creazione di un quid novi materiale e perciò eliminabile attraverso una attività fisica, in maniera tale da poter essere prestata anche da un terzo nel caso di inadempienza dell'obbligato.
(5) L'originaria parola «pretore» è stata così sostituita ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
Per la soppressione dell'ufficio del pretore [v. 8 nota (1)].
(6) Il giudice, nel determinare tali modalità potrebbe anche modificare quelle stabilite nel titolo esecutivo ove risultino inidonee o oggettivamente inattuabili. Per la esecuzione coattiva degli obblighi di non fare, si ritiene che la determinazione delle modalità attuative debba avvenire avendo riguardo allo stato di fatto preesistente alla violazione.
(7) Tale ordinanza può essere revocata o modificata dal giudice che l'ha emessa. L'esecutato può, inoltre, esperire contro di essa opposizione agli atti esecutivi [v. 617].
Il limite all'utilizzabilità di questa procedura non è dato dalla natura del rapporto da cui trae origine l'obbligo di fare o di non fare, rapporto che può essere di matrice contrattuale ovvero inerire ad un diritto reale e anche della personalità (es. distruzione di un'opera dell'ingegno lesiva dell'altrui reputazione), ma dall'oggettiva possibilità di esecuzione forzata, atteso che questa avviene contro la volontà dell'obbligato inadempiente. Condizione essenziale della esecuzione ex art. 612 è perciò la fungibilità della prestazione dedotta in obbligazione.
Tuttavia, nel caso di attuazione coattiva di un obbligo di non facere, in luogo della reintegrazione in forma specifica, può essere disposto il risarcimento del danno per equivalente quando l'esecuzione risulti eccessivamente onerosa per il debitore [v. c.c. 2058] o la distruzione dell'opera, realizzata in violazione dell'obbligo, possa causare pregiudizio all'economia nazionale. Ove il giudice, in sede di determinazione delle modalità di esecuzione, disponga che l'opera sia eseguita con modalità diverse da quelle stabilite nel titolo esecutivo o addirittura contrastanti con esse o, infine, idonee a ledere posizioni di diritto soggettivo ovvero decida su una questione relativa all'esistenza del diritto di agire esecutivamente o alla interpretazione del titolo, l'ordinanza acquista natura sostanziale di sentenza e diventa suscettibile di impugnazione mediante appello.
Sommario
Parte Prima: L’attuazione del credito nella prospettiva del titolo esecutivo e della par condicio creditorum. – I. La tutela del credito e la sua proiezione esecutiva. – II. Esecuzione e (tendenziale) trattamento paritario dei creditori. – Parte Seconda: Destrutturazione e depotenziamento delle parentesi cognitive e proiezione processuale esecutiva del diritto sostanziale. – I. Il problema dell’accertamento del diritto... (continua)
Quest'opera nasce con l'intento di fornire ai professionisti un fondamentale strumento che consente di comprendere facilmente tutte le problematiche inerenti alla disciplina delle esecuzioni civili e penali. In particolare, vengono riportate tutte le norme codicistiche, ogni articolo delle quali è spiegato sia con un agile ed esauriente commento che con la giurisprudenza più recente e rilevante. Ulteriore ausilio al lettore è fornito dagli utilissimi esempi pratici che... (continua)
L'opera è aggiornata con: la L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che ha fra l'altro recato le nuove norme di modifica del Codice di procedura civile in materia di riduzione del contenzioso e di disciplina relativa all'utilizzo nel processo della posta elettronica certificata; il D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150, di riforma della semplificazione dei riti civili, che ha dettato le nuove norme procedurali per le controversie in materia di opposizione al verbale... (continua)
La materia dell'esecuzione forzata è stata oggetto di numerosi interventi legislativi che, hanno inciso, direttamente o indirettamente, su vari istituti:
- il d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28, recante l'attuazione della delega contenuta nell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in tema di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, che ha introdotto un nuova forma di titolo esecutivo;
- la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d... (continua)
Al volume è allegato un utile CD-ROM che contiene - in formato editabile tutte le formule riportate nell'Opera, e un'ampia scelta di giurisprudenza. Con orientamenti, annotazioni processuali e formule per gli adempimenti dell'avvocato.
(continua)Il volume riporta, in calce ad ogni articolo del Codice di rito e del Codice civile, in ragione della persistente centralità di tali fonti, una vasta esposizione dottrinale ed un accurato commento giurisprudenziale e dedica trattazioni d'insieme ai principali procedimenti speciali di esecuzione, all'esecuzione forzata e alle misure cautelari su navi e aeromobili. Questa nuova edizione si presenta completamente riveduta e aggiornata alla luce delle più recenti e significative... (continua)