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Articolo 388 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Dispositivo dell'art. 388 Codice Penale

(1)Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa(2), compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento(3), con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude(4) l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito(10).

La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale(5).

È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine(5).

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309(6).

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa(6).

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516(6).

La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione(7)(8).

Il colpevole è punito a querela della persona offesa(9).

Note

(1) Tale articolo è stato così sostituito dall’art. 3, comma 21, della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Trai soggetti attivi rientrano solo coloro che sono obbligati in forza di una decisione giudiziale, individuata al comma prima in una sentenza di condanna, qui intesa in senso ampio, quindi comprensiva anche delle ordinanze che ne sanciscono l'adempimento (rimangono dubbi invece circa il decreto ingiuntivo) e al comma secondo in un provvedimento riguardante l'affidamento di minori e incapaci, da intendersi non di contenuto patrimoniale, quindi esclusivamente riferito ai provvedimenti volti a disciplinare la custodia, tutela e potestà.
(3) L'inottemperanza all'ingiunzione è un'ulteriore presupposto richiesto ai fini dell'integrazione del reato. Tradizionalmente veniva considerata una condizione obiettiva di punibilità sottoposta come tale alla disciplina di cui all'art. 44, tuttavia ora si preferisce ritenerla un elemento costitutivo del reato che deve, perciò, formare oggetto di rappresentazione e volizione ex art. 43 e che riguarda nello specifico l'evento del reato.
(4) Le parole "l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora" sono state inserite dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(5) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 con decorrenza dal 22 giugno 2018.
(6) Si tratta di ipotesi speciali rispetto a quelle previste nell'art. 334, in materia di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, da cui si differenziano per il particolare vincolo cui è sottoposta la cosa sulla quale ricade l'azione tipica, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo ovvero il pignoramento.
(7) Viene qui anticipata la tutela del credito ad un momento antecedente al pignoramento, ovvero quando l'ufficiale giudiziario si attiva pe l'individuazione dei beni pignorabili, quindi il presupposto del reato diventa il semplice avvio di un procedimento esecutivo, che comporti la necessità di rintracciare dei beni da sottoporre appunto a pignoramento.
(8) Comma modificato dall'art. 9, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 con decorrenza dal 22 giugno 2018.
(9) Comma modificato dall'art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 con decorrenza dal 6 maggio 2018.
(10) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Ratio Legis

Tradizionalmente si riteneva che tale disposizione fosse stata inserita nel codice penale al fine di tutelare l'autorità delle decisioni giudiziarie. Tuttavia ora si preferisce considerare che la ratio di tale disposizione si situi nell'esigenza di tutelare l'interesse all'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti.

Spiegazione dell'art. 388 Codice Penale

La norma in esame configura un reato plurioffensivo, dato che tutela non solo l'autorità delle decisioni giudiziarie, ma anche l'interesse del privato a favore del quale è stato emesso il provvedimento o la sentenza del giudice.

Il delitto è inoltre un reato proprio, dato che può essere commesso solamente dal destinatario del provvedimento o della sentenza del giudice.

Le condotte penalmente rilevanti disciplinate sono plurime:

  • la prima contempla l'ipotesi di chi compia su determinati beni atti fraudolenti o manomissivi allo scopo di eludere gli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Non è richiesto il carattere definitivo del provvedimento, reputandosi per contro sufficiente anche la mera provvisoria esecutività. Per atti simulati si intendono quelli caratterizzati da una divergenza tra volontà dichiarata e quelle effettiva, sia nella forma della simulazione assoluta che relativa. Atti fraudolenti sono invece quelli contraddistinti dall'utilizzo di artifizi o raggiri in danno al beneficiario del provvedimento del giudice;

  • la seconda condotta è quella di chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, amministrativo o contabile che riguardi l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, oppure la prescrizione di misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. I particolari oggetti del secondo comma rendono speciale ex art. 15 la disposizione, di modo che le condotte di cui all'art. 650 concernenti l'inosservanza dolosa dei provvedimenti dell'autorità hanno un'applicazione residuale.

Mentre per le condotte di cui al primo comma è richiesto il dolo specifico, consistente nella volontà di compiere atti fraudolenti o simulati al fine di sottrarsi agli obblighi civili, nel secondo comma è sufficiente l'accertamento del dolo generico, consistente nella rappresentazione e volontà di eludere il provvedimento e gli obblighi ivi specificati.

Massime relative all'art. 388 Codice Penale

Cass. pen. n. 10905/2023

In tema di elusione di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede.

Cass. pen. n. 34261/2022

Non integra il reato di cui all'art. 388, comma ottavo, cod. pen. la mancata indicazione, da parte del debitore, di beni utilmente pignorabili, laddove sia stata attestata dall'ufficiale giudiziario la piena capienza dei beni appresi "in executivis" ai fini del soddisfacimento delle ragioni creditorie, giacché, in tal caso, l'invito a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 492, comma 4, cod. proc. civ., è dato in carenza dei presupposti legittimanti e non fa sorgere alcun obbligo comunicativo nell'esecutato.

Cass. pen. n. 13439/2021

L'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori non può concretarsi in un comportamento di mancato esercizio di un diritto (nella specie, omessa presentazione, da parte del padre, agli incontri col figlio minore nei giorni stabiliti dal giudice civile), trattandosi di condotta inidonea a determinare la lesione delle legittime pretese altrui a tutela delle quali è prevista la fattispecie incriminatrice di cui all'art.388 cod.pen..

Cass. pen. n. 29672/2020

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., il consenso dei figli minorenni alla condotta di un genitore che impedisca all'altro l'esercizio del diritto di visita non esclude la sussistenza del reato.

Cass. pen. n. 20301/2020

In tema di reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro o pignoramento la nozione di proprietario ha un significato più ampio di quello letterale e comprende anche i soggetti che hanno una disponibilità gestoria dei beni pignorati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione a beni pignorati appartenenti ad una società ed affidati in custodia all'amministratore della stessa).

Cass. pen. n. 14172/2020

Il delitto di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen., concernente l'elusione di un provvedimento del giudice civile relativo all'affidamento di minori, ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui si verifica il primo fatto con il quale il genitore affidatario elude l'esecuzione del provvedimento, potendo tuttavia assumere il carattere di reato permanente qualora la condotta elusiva delle prescrizioni abbia determinato una situazione perdurante, tale da poter cessare solo per volontà dell'agente.

Cass. pen. n. 27705/2019

In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, sia stato comunque determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituisse valida causa di esclusione della colpevolezza il consenso dei figli minori in affido condiviso ad essere condotti in un paese straniero da uno dei genitori, contro la volontà dell'altro).

Cass. pen. n. 58413/2018

Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice presuppone l'esistenza di un obbligo già accertato o in corso di accertamento in sede giurisdizionale, essendo insufficiente la mera preesistenza di una "ragione di credito" rispetto alla condotta elusiva o fraudolenta posta in essere ai danni dei creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa con riferimento alla cessione di beni da parte del liquidatore di una società, in quanto tale condotta era stata realizzata precedentemente alla notifica e, in alcuni casi all'emissione, dei decreti ingiuntivi emessi ai danni della società medesima).

Cass. pen. n. 33024/2018

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, non integra il reato di cui all'art.388 cod.pen. la cessione delle azioni da parte del debitore qualora il pignoramento dei titoli sia stato eseguito con la sola annotazione nel libro soci e non anche sul titolo stesso.

Cass. pen. n. 12213/2018

Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto priva di offensività, perché non fraudolenta, la vendita di una parte di beni immobili effettuata, con atto pubblico regolarmente trascritto, dal debitore intimato successivamente alla notifica dell'atto di precetto).

Nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa.

Cass. pen. n. 52173/2017

Il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, previsto dall'art. 388, comma terzo, cod. pen., ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violazione del vincolo di indisponibilità cui è soggetto il bene, cosicché, una volta constatato che lo stesso è stato distolto dalla procedura esecutiva, deve escludersi che un successivo accertamento della medesima condotta già compiuta integri un'ulteriore violazione della norma incriminatrice, trattandosi della mera ricognizione di effetti, ancora permanenti, di un delitto già perfezionatosi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto violato il principio del "ne bis in idem" in relazione alla duplice contestazione relativa alla sottrazione da parte del ricorrente di beni mobili sottoposti a pignoramento, accertata in occasione di due distinti accessi dell'addetto alle vendite giudiziarie disposti dal giudice dell'esecuzione).

Cass. pen. n. 46483/2017

La legittimazione a proporre querela per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice riguardante l'affidamento dei figli, previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., spetta al genitore interessato all'osservanza del provvedimento e non al minore, in quanto l'interesse tutelato è quello relativo all'esercizio delle prerogative genitoriali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto efficace la rinuncia alla proposizione della querela formulata dal genitore).

Cass. pen. n. 36760/2017

L'omessa indicazione all'ufficiale giudiziario da parte del debitore esecutato della titolarità delle quote di società in accomandita semplice non integra il reato di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., il quale ha d oggetto l'omessa o falsa dichiarazione in ordine a beni pignorabili e non quelli - come dette quote sociali - impignorabili e, come tali, esclusi dall'obbligo dichiarativo.

Cass. pen. n. 11952/2017

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., l'elusione del provvedimento del giudice può consistere anche in una condotta che ostacola dall'esterno un'attività esecutiva integralmente affidata ad altri ovvero in una inottemperanza di un obbligo coattivamente ineseguibile, per la cui esecuzione è indispensabile la collaborazione dell'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, avverso la sentenza che lo aveva condannato per il suddetto reato, in quanto non aveva osservato il provvedimento adottato dal giudice civile, ex art. 700 cod. proc. civ., che lo obbligava a dare esecuzione ai contratti conclusi con la persona offesa, secondo cui la società dell'imputato doveva esporre per la vendita presso il suo supermercato i prodotti forniti dalla controparte contrattuale).

Cass. pen. n. 33989/2015

Le norme di cui agli artt. 388 e 574 cod. pen., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità, poiché il primo reato è caratterizzato dalla elusione di un provvedimento del giudice, mentre il secondo è qualificato da un'incidenza su un rapporto di cui il minore è parte e che si collega alla potestà genitoriale o ad altre situazioni particolari, ed inoltre le diverse componenti delle fattispecie sono indicative di offese diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.

Cass. pen. n. 17650/2015

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, secondo comma, c.p., nella categoria dei provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari a difesa delle proprietà è compreso ogni provvedimento atto ad incidere sull'esercizio del diritto reale e che richiede la necessaria ottemperanza del destinatario dell'ordine, in quanto insuscettibile di essere regolarmente eseguito in via coattiva secondo le regole dell'esecuzione civile.

Cass. pen. n. 15915/2015

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, comma sesto, cod. pen., che sanziona la condotta del debitore il quale, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione, è sufficiente anche l'omessa o falsa dichiarazione relativa ad un credito contestato.

Cass. pen. n. 7611/2015

In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato nella condotta dell'imputata che, in qualità di affidataria, non aveva consentito al marito separato di vedere i figli nel giorno stabilito, durante il periodo di vacanza, allegando un loro generico impegno per motivi ludici).

Cass. pen. n. 51218/2014

Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), è necessario e sufficiente che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata anche quanto alla sua ricezione da parte del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato l'idoneità di una sollecitazione ad adempiere inoltrata personalmente al soggetto obbligato dal professionista delegato dai creditori alla gestione della controversia).

Cass. pen. n. 31192/2014

Tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari, la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 388, comma secondo, c.p., rientrano anche i provvedimenti di urgenza emessi a norma dell'art. 700 c.p., purché attinenti alla difesa della proprietà, del possesso o del credito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto attinente alla proprietà l'ordine di consegna della documentazione contabile inerente all'amministrazione di un condominio, incidendo, lo stesso, sulla proprietà condominiale ed in particolare sulla corretta amministrazione di essa).

Cass. pen. n. 50097/2013

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., l'ingiunzione ad adempiere, che costituisce condizione di punibilità del reato, può consistere anche in una richiesta di adempimento informale o addirittura implicita, purché inequivoca e non semplicemente supposta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l'ingiunzione ad adempiere nel contegno del figlio che, ottenuta giudizialmente l'assegnazione di una casa di abitazione a soddisfazione del diritto di credito al mantenimento nei confronti del genitore, si era opposto alle successive azioni da questi intentate per sfrattarlo dall'immobile, fino ad ottenerne il sequestro preventivo in sede penale).

Integra gli estremi del tentativo del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice nella forma dell'elusione della misura cautelare a difesa del credito, a norma degli artt. 56 e 388, secondo comma, cod. pen., la condotta del genitore che, al fine di eludere il provvedimento emesso ex art. 700 cod. proc. civ. a tutela del diritto del figlio di ricevere il mantenimento mediante la messa a disposizione di una casa di abitazione, simula un contratto di alienazione dell'immobile in favore di terzi e, sulla base di questo atto, agisce davanti al giudice per ottenere lo sfratto dell'avente diritto, non riuscendo nell'intento per il sequestro giudiziario del bene.

Cass. pen. n. 39217/2013

Non integra il reato di elusione del provvedimento del giudice civile che ha disposto la nomina dell'amministratore di sostegno la condotta di chi, con il consenso del destinatario del provvedimento adottato a norma dell'art. 404 c.c., trasferisce quest'ultimo in altro luogo contro la volontà del titolare dell'incarico, in quanto l'istituto dell'amministrazione di sostegno costituisce uno strumento di assistenza tendente a sacrificare il meno possibile la capacità di agire dell'assistito.

Cass. pen. n. 9397/2013

Integra gli estremi del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziale (art. 388 comma secondo cod. proc. pen.) e non quelli della contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., che ha carattere residuale, la condotta di chi si avvicini al centro abitato nel quale hanno dimora il coniuge ed i figli, eludendo il provvedimento del giudice che aveva vietato tale avvicinamento.

Cass. pen. n. 1038/2013

Non integra il reato previsto dall'art. 388, comma secondo, c.p., l'inadempimento dei provvedimenti di carattere patrimoniale conseguenziali alla pronuncia del giudice civile in tema di affidamento della prole. (Fattispecie relativa all'inottemperanza dell'ordine di rilascio della casa di comune abitazione da parte del coniuge non affidatario).

Cass. pen. n. 41682/2012

Ai fini della sussistenza del reato previsto dal comma sesto dell'art. 388 c.p. l'invito dell'ufficiale giudiziario al debitore deve contenere espressamente l'avvertimento della sanzione penale per l'omessa o falsa dichiarazione nonché l'indicazione espressa del termine entro il quale tale dichiarazione deve essere resa.

Cass. pen. n. 5912/2012

Sussiste il reato di cui all'art. 388, comma terzo, c.p. anche nel caso in cui il debitore, cui sono stati pignorati beni affidatigli in custodia, li sostituisca con altri, diversi da quelli originariamente pignorati, ancorché di valore pecuniario equivalente. (La Corte ha osservato che la norma penale vuole tutelare non soltanto la generica garanzia offerta dal patrimonio del debitore, ma anche la persistenza di uno specifico vincolo giudiziale sui beni sottratti o dispersi, che non può essere eluso né surrettiziamente aggirato fin quando il giudice civile non ne dichiari l'eventuale inefficacia).

Cass. pen. n. 27164/2011

Non è configurabile il delitto punito dall'art. 388, comma terzo, c.p., in caso di vendita simulata di un bene immobile sottoposto a sequestro conservativo, effettuata dal proprietario dopo la trascrizione del vincolo reale.

Cass. pen. n. 25796/2010

Integra il delitto di elusione dolosa della misura cautelare disposta dal giudice civile la condotta del titolare di quote di una società, di cui sia stato disposto il sequestro conservativo, che provveda alla loro cessione con l'intento di vanificare l'esecuzione della misura, ancorché tale cessione avvenga prima della formale notifica all'interessato del provvedimento cautelare.

Cass. pen. n. 18494/2010

Integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice la condotta di colui che, per sottrarre i propri beni all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, cede gli stessi ad un fondo fiduciario di cui è amministratore, il quale successivamente provvede alla loro vendita in favore di una società della quale l'agente risulta essere procuratore speciale.

Cass. pen. n. 32832/2009

Il reato di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa pignorata da parte del proprietario che ne sia anche custode rientra nella previsione dell'art. 388, comma quarto, c.p., e non già dell'art. 334 dello stesso codice, che si riferisce infatti ai vincoli sulla cosa derivanti dal sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Cass. pen. n. 31817/2009

Integra il delitto previsto dall'art. 30 L. 13 settembre 1982, n. 646, l'omessa comunicazione alla polizia tributaria di un mutuo o di un affidamento bancario alla cui concessione corrisponda l'assunzione di un debito di pari importo per la persona condannata o sottoposta a misura di prevenzione perché indiziata di appartenere ad associazioni mafiose o camorristiche.

Cass. pen. n. 14405/2009

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non già il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (di cui all'art. 388, comma terzo, c.p.), la condotta di occultamento di un bene sottoposto a sequestro giudiziario da parte di soggetto fallito.

Cass. pen. n. 13101/2009

Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l'affidamento dei minori o di altre persone incapaci è un reato istantaneo, potendo realizzarsi anche con un solo atto elusivo degli obblighi dallo stesso imposti.

Cass. pen. n. 35854/2008

Non è configurabile il reato punito dall'art. 388, terzo comma c.p. nel caso di vendita da parte del proprietario di un immobile prima della trascrizione dell'atto di pignoramento.

Cass. pen. n. 31717/2008

Il trasferimento all'estero del coniuge affidatario di un minore non integra, di per sé, gli estremi del delitto di cui all'art. 388 c.p., per violazione degli obblighi concernenti il diritto di visita dell'altro genitore, poiché la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con L. n. 64 del 1994, attribuisce al coniuge affidatario di un minore il diritto di stabilire la propria residenza all'estero; ne consegue che il diritto di visita del genitore non affidatario gode di una tutela affievolita, potendo egli esigere l'immediato rientro in patria del minore soltanto in presenza di violazioni del diritto di affidamento o custodia, ed in difetto, potendo unicamente chiedere che gli sia garantito l'effettivo esercizio del diritto di visita, anche attraverso una ridefinizione delle relative modalità. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 26565/2008

In tema di sottrazione di cose pignorate, eventuali cause di nullità od inefficacia del pignoramento non rilevano ai fini della sussistenza del reato, qualora non intervenga una pronuncia del giudice che ne accerti la sussistenza. (Nella specie il ricorrente, custode non proprietario dei beni pignorati, aveva sostenuto che la sottrazione era avvenuta a causa del legittimo ritiro dei beni, concessi in leasing al debitore, da parte della società proprietaria ).

Cass. pen. n. 8428/2008

Il delitto di cui all'art. 388, comma quarto, c.p., non è escluso dall'illegittimità del pignoramento, non essendo consentito al privato di eludere il vincolo giudiziale sulla cosa oggetto della condotta criminosa se non quando il giudice civile ne abbia dichiarato l'inefficacia, accogliendo i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un pignoramento eseguito su apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell'attività di medico, impignorabili ai sensi dell'art. 514, comma primo, n. 4, c.p.c.).

Cass. pen. n. 4058/2008

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 388, comma terzo, c.p., la nozione di proprietario adottata dalla norma penale è più ampia di quella assunta in sede civilistica, includendo ogni persona contro la quale è eseguito il pignoramento o presso la quale sono rinvenute le cose mobili e che abbia, pertanto, salva prova contraria, l'oggettiva disponibilità delle cose sottoposte al vincolo pignoratizio. (Fattispecie in cui l'imputato risultava essere proprietario dei beni staggiti reperiti presso la sua abitazione ed affidati alla sua custodia).

Cass. pen. n. 40163/2007

Non può escludersi il reato di cui all'art. 338, comma quarto, c.p. nel caso, in cui al momento della sottrazione dei beni, il custode si sia trovato nella sopravvenuta impossibilità di garantirne la conservazione (nella specie, a causa del suo arresto), essendo questi comunque tenuto a comunicare l'evenienza alla competente autorità.

Cass. pen. n. 36692/2007

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (In applicazione del principio, le S.U. hanno ritenuto che il mero rifiuto del soggetto passivo di adempiere un'ordinanza di reintegrazione del possesso, eseguibile coattivamente, non integri gli estremi della «elusione» penalmente rilevante).

Cass. pen. n. 18285/2007

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento si realizza anche con la mera « amotio» della « res» ingiustificata e non comunicata all'ufficio esecutante.

Cass. pen. n. 17212/2007

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, con riferimento all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 388 c.p., il reato si consuma nel momento in cui l'agente elude — sia attraverso una condotta commissiva, compiendo atti vietati, sia attraverso una condotta omissiva, astenendosi dal porre in essere i comportamenti impostigli — l'esecuzione del provvedimento del giudice civile. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi criminosa dalla condotta dell'imputato il quale, condannato a ripristinare una servitù di passaggio, non si era adoperato per l'abbattimento di un muro insistente sul suo fondo).

Cass. pen. n. 16562/2007

Integra il reato di cui all'art. 388 c.p. l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che ordini la reintegrazione dell'altro coniuge nel compossesso dell'abitazione coniugale, consistita nell'aver, con azione commissiva, chiuso a chiave le porte blindate interne dell'appartamento, impedendo così la libera disponibilità dell'immobile.

Cass. pen. n. 17543/2006

In assenza di comportamenti fraudolenti, la violazione dell'obbligo assunto dal coniuge, con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di costituire in favore dell'altro coniuge il diritto di usufrutto su un bene immobile non può integrare il reato di cui all'art. 388, comma primo c.p., bensì, nel casi in cui il conferimento dell'usufrutto sostituisca il versamento periodico dell'assegno divorzile, quello di cui all'art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898, che punisce la condotta del coniuge divorziato che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno fissato dal giudice.

Cass. pen. n. 15186/2006

Risponde del reato di cui all'art. 388, commi terzo e quarto c.p. anche il terzo possessore della cosa del debitore sottoposta a pignoramento presso di lui, che spostandola senza autorizzazione dal luogo in cui è custodita, la sottrae all'esecuzione.

Cass. pen. n. 44936/2005

Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, c.p., è a consumazione istantanea e si perfeziona nel momento in cui il debitore non ottempera alla ingiunzione di adempiere, in quanto il danno del creditore si verifica al momento dell'inottemperanza del debitore e la eventuale permanenza dell'inadempimento rappresenta semplicemente la protrazione degli effetti di un fenomeno che si è già realizzato. (In motivazione la Corte ha precisato che sono differenti i concetti di «ingiunzione di ottemperanza» e di «inottemperanza» perché mentre il primo si configura come una condizione di punibilità del reato, l'altro rappresenta un comportamento che cade sotto la sfera di volontà del debitore).

Cass. pen. n. 4439/2005

In tema di elusione dei provvedimenti del giudice riguardanti l'affidamento di minori (art. 388, secondo comma, c.p.), premesso che detta elusione non postula necessariamente un contegno contrassegnato dall'uso di scaltrezza o da una subdola manifestazione dell'intento, ma può consistere anche nell'ingiustificato rifiuto di dare attuazione al provvedimento de quo, deve ritenersi che tale rifiuto trovi tuttavia giustificazione qualora sia stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore in una concreta situazione atta a pregiudicarlo, quando non sia stato possibile, per il carattere sopravvenuto e transitorio della medesima, sottoporla al giudice per l'eventuale adozione delle opportune iniziative di modifica del suddetto provvedimento. (Nella specie, in attuazione di tale principio, la Corte ha ritenuto giustificato il rifiuto opposto dalla madre di un minore, cui quest'ultimo era stato affidato in sede di separazione legale, all'esercizio, da parte del padre, del diritto di visita riconosciuto dal giudice, in un momento nel quale, trovandosi il minore in casa dei nonni materni ed avendo la nonna inibito l'ingresso nell'abitazione al genero, a sua volta apparentemente intenzionato ad entrare anche con l'ausilio della forza pubblica, appariva ragionevole temere che, ove la visita avesse avuto luogo in un tale contesto, essa si sarebbe tradotta in una causa di grave turbamento psichico del minore, al momento anche ammalato).

Cass. pen. n. 65/2005

La configurabilità del reato di cui all'art. 388, comma secondo, c.p. non è esclusa dal fatto che il provvedimento del giudice civile impositivo di una misura cautelare, la cui esecuzione sia stata elusa dall'agente, venga successivamente revocato a seguito di impugnazione.

Tra i provvedimenti che prescrivono misure cautelari a difesa della proprietà, la cui elusione costituisce reato ai sensi dell'art. 388, comma secondo, c.p., è annoverabile anche quello che inibisca ad un imprenditore l'uso di un marchio, atteso che un tale provvedimento attiene sicuramente alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Cass. pen. n. 49974/2004

In tema di sequestro preventivo, i beni oggetto di atti simulati possono essere oggetto di sequestro anche nel caso in cui la simulazione sia finalizzata a sottrarsi all'adempimento di obblighi derivanti da un lodo arbitrale, in quanto esso ha valore di sentenza e, come tale, è titolo per procedere ad esecuzione forzata.

Cass. pen. n. 48708/2004

È configurabile il reato di cui all'art. 388 c.p. anche in relazione alla mancata esecuzione dolosa di un lodo arbitrale.

Cass. pen. n. 37118/2004

L'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerna l'affidamento di minori può connettersi ad un qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo. Ne consegue la rilevanza penale della condotta del genitore affidatario il quale, esternando al figlio un atteggiamento di rifiuto a proposito degli incontri con il genitore separato, non si attivi affinché il minore maturi un atteggiamento psicologico favorevole allo sviluppo di un equilibrato rapporto con l'altro genitore. (Nella specie la Corte ha per altro rilevato la dipendenza dell'atteggiamento di rifiuto del minore dalla forte conflittualità espressa dal genitore affidatario nei confronti del coniuge, escludendo per tale ragione che potesse rilevare quale giustificato motivo per il comportamento dello stesso affidatario, pure improntato ad un formale rispetto delle prescrizioni giudiziali).

Cass. pen. n. 17691/2004

Il plausibile e giustificato motivo in grado di costituire valida causa di esclusione della colpevolezza - in quanto scriminante il rifiuto di dare esecuzione al provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei figli minori - pur non richiedendo gli elementi tipici dell'esimente dello stato di necessità, deve essere determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore in una situazione sopravvenuta che, per il momento del suo avverarsi e per il carattere meramente transitorio, non abbia potuto essere devoluta al giudice per la opportuna eventuale modifica del provvedimento. Ne consegue che non può giustificare l'elusione del provvedimento giudiziale una mera valutazione soggettiva di situazioni preesistenti (siano esse note, dedotte o deducibili al giudice) circa la inopportunità dell'esecuzione, in quanto il dissenso sul merito del provvedimento manifesta la volontà del soggetto agente di eluderne l'esecuzione.

Cass. pen. n. 1275/2004

Non vi è concorso tra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persone incapaci, puniti rispettivamente dagli artt. 388 e 574 c.p., quando l'agente disattende un ordine del giudice avente ad oggetto esclusivo la consegna di un minore a persona che su di lui eserciti la potestà di genitore, poiché il reato di sottrazione è assorbito in tal caso da quello di mancata esecuzione del provvedimento giudiziale.

Cass. pen. n. 47296/2003

Il fallimento del debitore non determina l'automatica rimozione del vincolo imposto con il sequestro sui beni a garanzia del credito, con la conseguenza, al fine della configurabilità del reato ex art. 388 c.p., che il custode dei suddetti beni mantiene le sue funzioni fino a quando non subentra l'amministrazione fallimentare (ovvero fino all'apposizione dei sigilli o, in difetto, finché il curatore fallimentare non redige l'inventario dei beni, prendendo in consegna i beni sequestrati).

Cass. pen. n. 43500/2003

Per la configurazione dell'elemento psicologico del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, commesso mediante la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro, è richiesto il dolo generico, il quale è integrato, nel caso in cui la condotta venga posta in essere dal proprietario non custode, nella conoscenza del vincolo giudiziario e nella volontà dell'amotio.

Cass. pen. n. 32342/2003

Perché si configuri la fattispecie di cui all'art. 388, primo comma, c.p., nella condotta di colui che simula la vendita di un bene immobile, è necessario che la finalità della vendita sia quella di sottrarsi agli obblighi di mantenimento nascenti dalla separazione, e non invece quella di prevenire pretese rivendicatorie da parte del coniuge separato sul bene. (Fattispecie nella quale l'imputato anche dopo aver venduto con atto simulato l'esercizio commerciale aveva continuato ad adempiere agli obblighi di mantenimento).

Cass. pen. n. 25899/2003

In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, pur essendo il genitore affidatario obbligato a sensibilizzare ed educare i figli a superare eventuali resistenze, determinate dalla crisi familiare, e a coltivare il rapporto affettivo col genitore non affidatario, tuttavia l'effettiva operatività di tale linea di condotta va sempre rapportata alla situazione concreta che l'agente si trova, di volta in volta, ad affrontare, per verificare se il comportamento tenuto integri o no, anche sotto il profilo soggettivo, l'elusione del provvedimento giudiziario de quo. (Nel caso di specie la Cassazione ha escluso la configurabilità del reato ex art. 388 c.p. a carico di una mamma per non aver incoraggiato le due figliolette a superare le loro resistenze ad uscire col padre solo due settimane dopo la formalizzazione della separazione).

Cass. pen. n. 19520/2003

Le norme di cui agli artt. 388 e 574 c.p., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità (art. 15 c.p.), tutelando le suddette fattispecie obiettività giuridiche diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.

Cass. pen. n. 32604/2001

Non sussiste concorso formale fra il reato di cui all'art. 388 c.p. (sottrazione di cose pignorate) e il reato previsto dall'art. 216, primo comma, della legge fallimentare (bancarotta per distrazione), atteso che vi è identità fra la condotta e l'evento che consiste, in ambedue le ipotesi, nel sottrarre i beni al loro vincolo di indisponibilità che nel primo caso si riferisce ad una procedura esecutiva individuale e nell'altro ad una procedura esecutiva collettiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha revocato la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 388 c.p. e ordinato l'esecuzione di quella di assoluzione in ordine al delitto di cui all'art. 216, primo comma, l. fall., pronunciate nei confronti del medesimo imputato).

Cass. pen. n. 49678/2001

Il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p. (elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente taluna delle materie indicate nella norma incriminatrice), è configurabile, nel caso di provvedimento consistente nell'imposizione di un obbligo di non fare, per il solo fatto della mancata osservanza di detto obbligo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato de quo in un caso di mancata osservanza, da parte dell'imputato, legale rappresentante di una emittente radiofonica, dell'obbligo impostogli in via cautelare di «spostare» di almeno 300 Mhz la frequenza radio utilizzata, trattandosi, ad avviso della stessa Corte, di un obbligo di non fare, cioè, in concreto, di non interferire nelle frequenze di un'altra emittente).

Cass. pen. n. 16229/2001

Non realizza la fattispecie di cui all'art. 388, comma 5, c.p. il debitore-custode di bene pignorato che, dichiarato fallito, abbia provveduto a far inserire la res pignorata nell'inventario del fallimento e, restando custode della stessa, abbia poi omesso di consegnarla all'ufficiale giudiziario recatosi presso di lui per l'attuazione della procedura esecutiva individuale. L'omissione del custode non è, in tal caso contraria ai doveri d'ufficio, ma costituisce invece un effetto della sentenza dichiarativa del fallimento che, da un lato determina l'improcedibilità ope legis della procedura esecutiva individuale (art. 51 della legge fall.), dall'altro lato impone l'inclusione del bene nella massa fallimentare ed il dovere di custodire la res a garanzia della par condicio creditorum.

Cass. pen. n. 14334/2001

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente la sottrazione di cose pignorate o sottoposte a sequestro, il semplice allontanamento del proprietario, alla cui custodia le cose sequestrate o pignorate sono state affidate, dal luogo ove i beni sono custoditi nel giorno in cui è stata fissata la consegna del compendio pignorato non integra il delitto previsto dall'art. 388, commi 3 e 4, c.p., potendosi, invece, configurare altre ipotesi di reato relative all'inosservanza dei doveri del custode. (Nella specie, la Corte di cassazione ha osservato che l'assenza del proprietario-custode al momento dell'accesso nel luogo di custodia dei beni avrebbe potuto configurare il diverso delitto previsto dal quinto comma dell'art. 388 c.p., qualora fosse stato accertato il doloso rifiuto, omissione o ritardo in atto di ufficio connesso alla funzione di custode).

Cass. pen. n. 13106/2001

La condotta punibile del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (nella specie, un sequestro conservativo) nella forma dell'elusione della misura cautelare a difesa del credito (art. 388, secondo comma, c.p.), ricorre solo con riferimento ad atti di disposizione materiale e non anche di disposizione giuridica dei beni oggetto del vincolo. (Fattispecie in tema di lite simulata finalizzata ad altra pronuncia giudiziale di trasferimento del bene in modo da sottrarlo alla garanzia del creditore).

Cass. pen. n. 10549/2000

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, secondo comma, c.p. (Sub specie della elusione di un provvedimento del giudice civile che prescrive misure cautelari a difesa del possesso), quando la situazione che realizza lo spoglio abbia carattere permanente e continuativo e allo spoliator subentri l'avente causa che sia consapevole dello spoglio, il provvedimento di reintegrazione nel possesso ha effetto anche nei suoi confronti. Ciò si ricava dall'art. 111 c.p.c. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso e dall'art. 1146 c.c. che contempla gli istituti della successione e della accessione nel possesso e pertanto rende eseguibile anche nei confronti del subentrante il provvedimento giudiziale interdettuale. (Il principio è stato affermato in relazione allo spoglio da parte del titolare di un'emittente televisiva, attraverso l'emissione di onde perturbatrici del possesso di un canale sul quale trasmetteva altra emittente, con creazione di interferenze, in una fattispecie in cui la titolare dell'emittente interferente era subentrato — quale affittuario dell'azienda — altra persona che aveva continuato le trasmissioni perturbatrici.

Cass. pen. n. 9414/2000

L'inosservanza dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli minori - statuito dal giudice nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi - non integra gli estremi di cui all'art. 388, comma 2, c.p., in quanto detta previsione, concernendo la mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice in materia di «affidamento di minori o di altre persone incapaci», attiene ai rapporti personali e non a quelli economici del provvedimento emesso in sede di separazione; ne consegue che solo gli obblighi relativi ai primi assumono rilevanza penale ove vincolati. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che la mancata corresponsione dell'assegno da parte dell'obbligato può integrare il diverso delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare - art. 570 c.p. - ove l'inadempimento si risolva in una mancanza di mezzi di sussistenza per il beneficiario).

Cass. pen. n. 5551/2000

In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito, prevista dall'art. 388, comma secondo, c.p., presupposto del reato è l'esistenza di un provvedimento cautelare, di cui agli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., sicché il reato non è configurabile nel caso in cui le ragioni del querelante trovino fondamento in una sentenza, la cui inottemperanza è suscettibile di rimedio con i normali mezzi previsti dal processo di esecuzione.

Cass. pen. n. 2925/2000

Pur dovendosi ritenere che, di regola, la semplice inattività non possa costituire la condotta «elusiva» dei provvedimenti del giudice in materia di affidamento di minori, prevista come reato dall'art. 388, secondo comma, c.p., deve tuttavia riconoscersi la configurabilità di tale reato quando, richiedendosi da parte del soggetto tenuto all'osservanza degli obblighi ingiunti con taluno dei suddetti provvedimenti una certa attività collaborativa, questa venga ingiustificatamente negata. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver posto in luce il «ruolo centrale che assume il genitore affidatario nel favorire gli incontri dei figli minori con l'altro genitore», ha affermato che: «Il rifiuto di fatto opposto dal genitore affidatario alla richiesta - verbale o scritta - dell'altro genitore di esercitare il diritto di visita dei figli concreta l'elusione del provvedimento giurisdizionale che regolamenta tale rapporto, proprio perché l'atteggiamento omissivo dell'obbligato finisce con il riflettersi negativamente sulla psicologia dei minori, indotti così a contrastare essi stessi gli incontri col genitore non affidatario perché non sensibilizzati ed educati al rapporto con costui dall'altro genitore.

Cass. pen. n. 2266/2000

Integra gli estremi del reato consumato di cui all'art. 388, comma primo, c.p. il comportamento dell'agente che nella procedura di conversione del pignoramento, ottenuto il provvedimento di conversione con l'obbligo di versare la somma residua fissata dal giudice, paghi un importo inferiore a quello determinato e depositi in cancelleria la ricevuta falsificata, dalla quale figuri il pagamento della intera somma prestabilita, così cercando di svincolare i beni pignorati. Poiché il fatto tipico previsto dalla norma consiste nel compimento di atti simulati o fraudolenti, o altri fatti fraudolenti, con il comportamento posto in essere non si tenta solo di compiere una frode, che risulta perfettamente realizzata perché l'apparente pagamento della somma costituisce un fatto fraudolento.

Cass. pen. n. 709/2000

La sottrazione di beni pignorati ad istanza dello Stato o di altro ente pubblico, posta in essere dal proprietario di detti beni che sia stato anche nominato custode degli stessi non integra il reato di cui all'art. 334 c.p. ma quello, meno grave, di cui all'art. 388, comma 4, stesso codice.

Cass. pen. n. 692/2000

Il comportamento del proprietario custode dei beni pignorati che non si renda reperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario per la sostituzione del custode dei beni pignorati e l'asporto di essi, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 388, terzo e quarto comma, c.p. in quanto con esso non vengono sottratti i beni destinati a soddisfare le ragioni del creditore pignorante, bensì del delitto previsto dall'art. 388, quinto comma, c.p., trattandosi di un omissione da parte del custode che si sottrae all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo custode le cose pignorate.

Cass. pen. n. 14367/1999

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, integra il reato di cui all'art. 388, comma primo, c.p., il coniuge che, attraverso la sostituzione della serratura della casa coniugale, si sottrae al provvedimento con il quale il presidente del tribunale, nel corso della causa di separazione, assegnava la casa in uso esclusivo all'altro coniuge, atteso che, con l'espressione «sentenza di condanna», la legge ha inteso comprendere tutti i provvedimenti che, a prescindere dalla loro denominazione o forma, rivestono la natura di decisioni giudiziarie con imposizione di obblighi di carattere civilistico.

Cass. pen. n. 10740/1999

In tema di sottrazione di cose pignorate (art. 388 c.p.), non esclude la configurabilità del reato il fatto che il debitore, nominato altresì custode dei beni pignorati, non fosse presente al momento della notifica dell'ingiunzione. In tal caso, infatti, l'ingiunzione, che ha proprio la finalità di rendere edotto il debitore del vincolo di indisponibilità che grava sui beni pignorati, è rivolta alle persone indicate nell'art. 139, comma 2, c.p.c. alle quali viene pure consegnato un avviso per il debitore. Detto adempimento è idoneo a far presumere che l'atto verrà portato a conoscenza dello stesso debitore il quale non potrà successivamente contestarne la conoscenza, a meno che non dimostri l'esistenza di vizi che inficino la validità della notifica.

Cass. pen. n. 9421/1999

Non può escludersi la sussistenza del reato di cui all'art. 338, comma 5, c.p. allorché il custode, cui si impone l'osservanza del dovere funzionale riferito all'ufficio procedente, si allontana dal luogo della consegna del bene pignorato e in tal modo impedisce l'esecuzione adducendo a giustificazione il ritardo dell'inizio delle operazioni di vendita all'incanto. L'obbligo del custode di assicurare la sua presenza per l'esecuzione permane anche dopo il formale orario di inizio delle operazioni, quando il ritardo si prolunghi per un arco temporale rientrante nell'ordinario protrarsi dell'orario di ufficio.

Cass. pen. n. 7077/1999

In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, qualora il genitore affidatario, pur obbligato a consentire l'esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore secondo le prescrizioni stabilite dal giudice, viene a trovarsi in una concreta situazione di difficoltà determinata dalla resistenza del minore, ed essendo egli nello stesso tempo tenuto a garantire la crescita serena ed equilibrata del minore a norma dell'art. 155, comma terzo, c.c., ha in ogni momento il diritto-dovere di assicurare massima tutela all'interesse preminente del minore, ove tale interesse, per la naturale fluidità di ogni situazione umana, non sia potuto essere tempestivamente portato alla valutazione del giudice civile. Ne consegue che, ai fini della sussistenza del dolo, occorre stabilire da parte del giudice penale se il genitore affidatario, nell'impedire al genitore non affidatario il diritto di visita ricusato dal minore, sia stato eventualmente mosso dalla necessità di tutelare l'interesse morale e materiale del minore medesimo, soggetto di diritti e non mero oggetto di finalità esecutive perseguite da altri.

Cass. pen. n. 6399/1999

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l'affidamento di minori, mentre non deve farsi carico al genitore non affidatario dei figli di preavvisare volta per volta il coniuge circa la sua intenzione di esercitare il diritto di prendere con sè i figli nei giorni e negli orari fissati, è certamente onere del medesimo, nel caso in cui intenda esercitare tale diritto, di rispettare gli orari fissati. Infatti, il provvedimento che stabilisce che il coniuge non affidatario ha diritto di vedere e tenere con sè i figli a partire da una certa ora di certi giorni fino ad una determinata scadenza temporale non autorizza il medesimo a scegliere ab libitum in quale ora presentarsi, essendo invece egli tenuto a rispettare l'orario iniziale, sia pure entro limiti di ragionevole tolleranza. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che non incorresse nel reato il coniuge affidatario il quale, non presentandosi il coniuge separato all'orario fissato, aveva provveduto in altro modo circa le occupazioni dei figli in quel giorno e fino alla scadenza di quel determinato periodo temporale cui si riferiva il provvedimento del giudice civile).

Cass. pen. n. 5129/1999

In tema di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), è necessario e sufficiente, per la configurabilità del reato, che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta. (Nella specie si è ritenuto che, ai fini della sospensione di lavori eseguiti in violazione delle distanze legali, non fosse necessaria la notificazione di copia autentica dell'ordinanza del giudice civile emessa in sede di procedimento per denuncia di nuova opera da parte dell'ufficiale giudiziario e che fosse sufficiente la consegna di copia informale del provvedimento, avvenuta a opera di personale dell'arma dei carabinieri).

Cass. pen. n. 1054/1999

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la nozione di «elusione» di cui all'art. 388, comma secondo, c.p., ha valenza diversa a seconda della natura dell'obbligo imposto. In particolare, se si tratta di obbligo di fare, l'elusione si può realizzare solo con un comportamento volto a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale; con l'ulteriore corollario che se il conseguimento del risultato non dipende direttamente dal comportamento dell'obbligato, la mera inerzia di quest'ultimo non è di per sé atta a realizzare alcuna elusione, occorrendo, per questo, una condotta ulteriormente posta in essere. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'integrazione della condotta elusiva nella mancata esecuzione di un provvedimento giudiziale con cui si ordinava la chiusura di due esalatori di fumi di combustione, essendosi rilevato che a tale risultato si sarebbe potuto pervenire legalmente anche senza la collaborazione dell'obbligato).

Cass. pen. n. 13652/1998

Risponde del reato di cui all'art. 388, comma quinto, c.p., il custode di beni pignorati che non si fa trovare nel luogo ove si trovano custoditi i beni staggiti, nell'ora e nel giorno fissato per l'accesso e il trasporto degli stessi, comunicato mediante tempestivo avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata, contravvenendo al disposto degli artt. 536 c.p.c. e 24 e 25 del Regolamento per l'istituto Vendite Giudiziarie approvato con D.M. 20 giugno 1960.

Cass. pen. n. 3704/1998

Nella sottrazione di beni sottoposti al vincolo del pignoramento, del sequestro giudiziario o del sequestro conservativo, affidati alla custodia di persona diversa dal proprietario, occorre distinguere tre diverse ipotesi. La prima è quella che avviene ad opera esclusiva del proprietario ad insaputa del custode, e che è punita a norma dell'art. 388, comma terzo, c.p., salva l'eventuale responsabilità del custode, a titolo autonomo, per agevolazione colposa ex art. 335 c.p.; la seconda si riferisce alla sottrazione materialmente operata dal proprietario con tolleranza e consenso del custode, che integra la fattispecie di cui alla seconda parte del comma quarto dell'art. 388, di cui risponde il custode in base al principio stabilito dall'art. 40, comma secondo, c.p., salva la possibilità di accordare al proprietario una diminuzione della pena ex art. 117 c.p.; la terza, infine, concerne il caso in cui la sottrazione avvenga con la partecipazione attiva sia del custode sia del proprietario, punibile a titolo di compartecipazione piena, ex art. 110 c.p.

Cass. pen. n. 4682/1998

Il custode di cosa pignorata, pur quando il pignoramento sia stato effettuato ad istanza di un organo della pubblica amministrazione, non risponde di alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 334 c.p. (riguardando questo, nella sua attuale formulazione, soltanto le cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo), e neppure, in caso di omissione di atti del proprio ufficio, del reato di cui all'art. 328 c.p., potendosi, in detta ultima ipotesi, configurare a suo carico soltanto il reato (perseguibile a querela), di cui all'art. 388, comma quinto, c.p., specificamente previsto per il caso di rifiuto, omissione o ritardo di un atto del proprio ufficio da parte di chi sia stato nominato custode di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo.

Cass. pen. n. 11254/1998

Il reato di cui all'art. 388, secondo comma, c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), è configurabile tutte le volte che l'agente ponga in essere, con consapevole volontà, una condotta diversa da quella disposta dal giudice, così ledendo il bene giuridico protetto. L'elemento psicologico del reato rimane integrato dalla cosciente volontà di eludere il provvedimento senza che sia richiesto alcun fine specifico. (Nel caso, il custode di un'azienda commerciale sottoposta a sequestro giudiziario, ex art. 676 c.p.c., aveva depositato le somme ricavate dalla gestione aziendale su un libretto bancario intestato a suo nome anziché su libretto vincolato all'ufficio procedente, come disposto nel provvedimento del giudice: il reato è stato ritenuto sussistente nonostante la regolarità della gestione).

Cass. pen. n. 9870/1998

La sottrazione di beni pignorati integra non il reato di cui all'art. 334 c.p., ma quello, perseguibile a querela di parte, di cui all'art. 388 dello stesso codice, non rilevando che la persona offesa sia una pubblica amministrazione, sia perché nel nostro ordinamento la presenza di un interesse pubblico pregiudicato dal reato non implica di per sé la perseguibilità di ufficio, come è confermato da altre figure criminose per le quali è prevista la perseguibilità a querela anche quando soggetto passivo sia lo Stato, sia perché la eventuale difficoltà pratica di individuare, in taluni casi, l'organo pubblico legittimato, previa valutazione discrezionale, a proporre la querela attiene ad un aspetto di mero fatto non interferente con la “ratio” e con la lettera della disciplina.

Cass. pen. n. 7804/1998

In tema di reato di sottrazione di bene pignorato, di cui all'art. 388, comma terzo, c.p., il custode che alleghi l'insussistenza del dolo generico per imputare a mera negligenza la violazione di un obbligo costituente omissione di un atto di ufficio diretta a ostacolare o impedire la esecuzione, non può sottrarsi all'onere di indicare — quanto meno — gli elementi positivi idonei a suffragare la mancanza di coscienza e di volontà dello specifico inadempimento da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto.

Cass. pen. n. 5581/1998

La condotta materiale del reato di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, previsto dall'art. 388, comma terzo, c.p., è integrata, tra le altre ipotesi, dalla sottrazione della cosa sottoposta a custodia, il che implica la prova dello spostamento della cosa (amotio) da un luogo all'altro, effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario e al giudice dell'esecuzione, mentre il semplice allontanamento del soggetto (nella specie, del custode) dal luogo di custodia, in assenza di sottrazione dei beni, non dà luogo a responsabilità penale a tale titolo, salva la eventuale configurabilità di altre ipotesi criminose in relazione alla mancata osservanza dei doveri incombenti sul custode.

Cass. pen. n. 3769/1998

Il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di inibizione a un circolo ricreativo allo svolgimento di attività comportanti una rumorosità superiore a una determinata soglia (nella specie tre decibel) è da ritenere dato sia per la tutela del diritto alla salute della parte istante, sia per la tutela del suo diritto, in qualità di proprietario e possessore di appartamento contiguo, a escludere o limitare le immissioni alla salute, provenienti dal circolo medesimo, a norma dell'art. 844 c.c. Ne consegue che il comportamento diretto a eluderne l'esecuzione, mediante il superamento della soglia di rumore fissata nell'ordinanza, integra il delitto previsto dall'art. 388, comma secondo, c.p., e non la contravvenzione di cui all'art. 650 stesso codice.

Cass. pen. n. 263/1998

La mancata consegna, da parte del custode, di beni sottoposti a pignoramento è punibile ai sensi dell'art. 388, comma 5, c.p., dovendosi escludere, per converso, la inquadrabilità di detta condotta nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 328 stesso codice.

Cass. pen. n. 11497/1997

La condotta materiale del reato di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, previsto dall'art. 388, commi terzo e quarto c.p., è integrata, tra le altre ipotesi, dalla sottrazione della cosa sottoposta a vincolo, sicché il semplice allontanamento del soggetto dal luogo di custodia, in assenza di sottrazione dei beni, non dà luogo a responsabilità penale a tale titolo. (Fattispecie relativa al caso di proprietario-custode di cui all'art. 388, quarto comma).

Cass. pen. n. 9105/1997

La sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento, chiunque sia il soggetto a favore del quale il pignoramento sia stato eseguito, rientra nell'ipotesi del terzo comma dell'art. 388 c.p. Ne consegue che la punibilità del reato è subordinata alla querela della persona offesa.

Cass. pen. n. 8852/1997

La omessa consegna all'ufficiale giudiziario per la vendita di alcuni dei beni sottoposti a pignoramento dei quali l'imputato sia stato nominato custode integra il reato previsto dal quinto comma dell'art. 388 c.p. e non quello più grave previsto dai commi 3 e quattro dello stesso articolo. In tale ipotesi infatti i beni non subiscono l'amotio da parte del custode detentore, ma rimangono nella sua disponibilità a seguito dell'elusione dell'obbligo di consegna.

Cass. pen. n. 7111/1997

In materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), deve ritenersi che, la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267) non determina l'automatica rimozione del vincolo imposto sui beni con il pignoramento. Perché tale effetto si verifichi (con la conseguenza del venir meno della configurabilità del reato ex art. 388 c.p. nell'ipotesi — di cui alla fattispecie — nella quale il nominato ometta di farsi trovare nel luogo indicato dall'ufficiale giudiziario) occorre infatti l'accertamento ed un provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiari estinto il processo esecutivo.

Cass. pen. n. 4298/1997

Per la punibilità dell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 388, comma primo, c.p., è necessario che il soggetto non ottemperi all'ingiunzione di eseguire una sentenza di condanna che abbia imposto un obbligo civile, integrando tale condotta una condizione obiettiva di punibilità. Per sentenza di condanna, pur interpretando tale espressione nella generale accezione di qualunque provvedimento emesso in sede giurisdizionale, deve intendersi una decisione di merito pronunciata in base ad una plena cognitio. Non può, invece, farsi rientrare in tale locuzione una decisione provvisoria applicativa semplicemente di una misura cautelare, tanto più che l'elusione dell'esecuzione di un tale provvedimento è prevista espressamente come elemento costitutivo di altra fattispecie criminosa, quella di cui all'art. 388, secondo comma, c.p. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto integrare non l'ipotesi criminosa di cui al primo comma dell'art. 388 c.p., ma quella di cui al secondo comma del medesimo articolo, l'inottemperanza alla inibitoria della fabbricazione e commercializzazione di una specialità medicinale disposta dal tribunale con sentenza provvisoriamente esecutiva nell'ambito di una controversia civile).

Cass. pen. n. 4048/1997

Nell'ipotesi di sottrazione di un bene sottoposto a pignoramento ad istanza dell'Intendenza di Finanza ed affidato al soggetto agente in custodia giudiziale, è configurabile il reato di cui all'art. 388 e non quello di cui all'art. 334 c.p. In quest'ultima fattispecie non è presente la previsione suddetta in aderenza ai lavori preparatori, dai quali si evince che coscientemente si è voluto inserire la condotta de qua nell'art. 388 - procedibile a querela (la cui presentazione non è obbligatoria da parte della P.A.) - in vista della prevalenza dell'interesse privato su quello pubblico ed in considerazione non della posizione del custode, pubblico ufficiale, ma della fonte (penale, amministrativa o civile) del vincolo e della funzione del sequestro (penale o amministrativo) o del pignoramento.

Cass. pen. n. 2752/1997

La sottrazione da parte del custode di cose pignorate per il recupero di spese giudiziarie configura il reato di cui all'art. 388 c.p. e non già quello previsto dall'art. 334 c.p.: ciò alla luce della collocazione sistematica delle due disposizioni - rispettivamente tra i delitti che offendono l'autorità delle decisioni giudiziarie e tra quelli commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - nonché considerato che l'art. 334 c.p. si riferisce a cose sottoposte a sequestro penale e non anche a cose sottoposte a pignoramento.

Cass. pen. n. 710/1997

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 86 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sottrazione di beni pignorati ad istanza dello Stato o di altro ente pubblico integra il reato di cui all'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), procedibile a querela di parte, e non quello di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), perseguibile di ufficio. Infatti quest'ultima norma non fa riferimento alle cose sottoposte a pignoramento, mentre ad esse fa riferimento l'art. 388, comma terzo, c.p.

Cass. pen. n. 10018/1996

La sottrazione, da parte del custode, di cose sottoposte a pignoramento su istanza dell'erario, o della pubblica amministrazione in genere, esula dalla previsione dell'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) restando regolata, quantunque non espressamente elencata, dall'art. 334 c.p. che contempla il reato, perseguibile d'ufficio, di sottrazione o danneggiamento di beni sottoposti a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 10016/1996

Il genitore affidatario di un minore, specie nei confronti dell'altro genitore, non può disporre unilateralmente dei compiti a lui affidati delegando altri al loro svolgimento, ma deve accordarsi col coniuge, pur sempre esercente la potestà parentale, circa le modalità specifiche dell'adempimento, eventualmente chiedendo al giudice una modifica del provvedimento. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che il genitore - recatosi secondo l'orario stabilito dal tribunale presso la moglie affidataria per riconsegnare la figlia e non avendo trovato detta moglie - avesse violato il provvedimento giudiziale concernente la riconsegna per essersi rifiutato di lasciare la minore a persona estranea).

Cass. pen. n. 7567/1996

La sottrazione di cose sottoposte a pignoramento su istanza dell'autorità amministrativa integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, con conseguente perseguibilità a querela, e non il reato (perseguibile d'ufficio) di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Cass. pen. n. 6042/1996

Ai fini della sussistenza del delitto di dolosa mancata esecuzione di un provvedimento del giudice che concerna l'affidamento di minori, la condotta cosiddetta «elusiva» deve essere intesa come comprensiva di qualsiasi comportamento, positivo o negativo, che non esige né scaltrezza di sorta o subdola moralità né richiede che la pretesa di attuazione dell'ordine del giudice debba essere avanzata nei modi e nelle forme della minacciata esecuzione degli ordini di fare, secondo il rito processuale civile, bastando anche il semplice rifiuto del soggetto obbligato alla istanza verbale o scritta del privato interessato.

Cass. pen. n. 1627/1996

Poiché il secondo comma dell'art. 388 c.p., come si evince dal tenore letterale e dalla ratio della disposizione, è diretto a sanzionare i comportamenti contrari agli interessi relativi alla educazione, alla cura ed alla custodia del minore, la tutela penale non può essere estesa ai provvedimenti patrimoniali consequenziali al provvedimento di affidamento, che non concernono l'affidamento in sè e le sue modalità stabilite dal giudice.

Cass. pen. n. 9915/1995

Ai fini della responsabilità del custode della cosa pignorata per il reato di cui all'art. 388 c.p., ad integrare il concetto di «sottrazione» è sufficiente lo spostamento della cosa (cosiddetto amotio) da un luogo all'altro effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario ed al giudice dell'esecuzione. (Fattispecie nella quale l'autoveicolo pignorato era stato trasferito, ad opera del custode, in un'officina privata e sottoposto allo smontaggio del motore).

Cass. pen. n. 6985/1995

La sottrazione di cose pignorate a istanza dell'autorità amministrativa integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 334 c.p., perseguibile di ufficio, e non quella prevista dall'art. 388 c.p.

Cass. pen. n. 1512/1995

Poiché lo scopo della norma di cui al comma 3 dell'art. 388 c.p. consiste nella conservazione della situazione determinatasi nel processo esecutivo o cautelare a favore di uno o più soggetti in seguito al pignoramento o all'adozione di un provvedimento di sequestro giudiziario o conservativo, in vista del risultato cui tende l'attività esecutiva o cautelare, titolare del diritto di querela è la persona a favore della quale è disposto il vincolo. (Nella specie la Corte ha escluso la legittimazione alla querela di chi, intervenuto nel procedimento civile di convalida del sequestro, aveva ivi assunto una posizione processuale, contraria alla convalida, che non lo aveva reso partecipe dell'interesse al mantenimento del vincolo perseguito dal richiedente e protetto dalla norma penale).

Cass. pen. n. 6132/1994

Se la misura cautelare disposta dal giudice civile in sede di reintegrazione a norma degli artt. 689 e 703 c.p.c., venga sostituita dalla sentenza del pretore che, all'esito del giudizio possessorio e, quindi, a seguito di un'indagine con cognizione piena, abbia accertato la fondatezza della pretesa fatta valere dalla persona offesa dal reato, viene a mancare il presupposto per la qualificazione della condotta tipica d'inesecuzione dolosa di un provvedimento del giudice descritta dall'art. 388, comma 2, c.p. e cioè il provvedimento cautelare per la cui salvaguardia il legislatore ha predisposto l'indicata previsione criminosa, un sistema protettivo che non ha più ragion d'essere una volta intervenuta la decisione pronunciata in base ad una plena cognitio. Tanto più che il carattere strumentale della cautela comporta l'assoggettamento ad una disciplina che si diversifica decisamente da quella riferibile al giudizio di merito: non è, tra l'altro, ad essa applicabile il regime delle impugnazioni, potendo l'ordinanza cautelare essere revocata o modificata ad opera dello stesso giudice che l'ha emessa. Il fatto poi che la sentenza con la quale è stata pronunciata la reintegrazione non sia ancora passata in giudicato, non assume alcuna rilevanza, nuovo essendo, comunque, il titolo oggetto dell'elusione, con il conseguente trasferimento delle esigenze di tutela dalla misura cautelare alla decisione di merito. Il tutto anche considerando che, ex artt. 703 e 689 c.p.c., assume rilievo nell'area della tutela penale derivante dall'art. 388, comma 2, c.p., anche il fine di assicurare il possesso a favore di chi ha subito lo spoglio per tutta la durata del procedimento civile; il che non può non intendersi, per la diversità del titolo di cui si afferma l'elusione, se non nel senso che la sentenza di merito, pure non ancora definitiva, sovrapponendosi al provvedimento strumentale ormai irreversibilmente caducato nelle sue connotazioni strutturali e funzionali, diviene l'unica statuizione nei confronti della quale è astrattamente ipotizzabile un'esigenza di cautela.

Cass. pen. n. 2940/1993

Il provvedimento di reintegrazione del possesso pronunciato dal pretore a norma degli artt. 703 ss. c.p.c. costituisce misura cautelare a difesa del possesso, diretta, non soltanto a ripristinare il possesso a favore del soggetto che ne sia stato spogliato, ma anche ad assicurare tale possesso, interinalmente, per tutta la durata del processo civile. Commette, pertanto, il reato di cui all'art. 388, secondo comma, c.p. colui che, coattivamente costretto a reintegrare nel possesso della utenza di un canale televisivo altro soggetto, in virtù di interdetto pretorio, in pendenza di giudizio, mediante una qualsiasi azione, realizzi a suo favore la riappropriazione delle apparecchiature e degli impianti di trasmissione, già disattivati dall'ufficiale giudiziario, a nulla rilevando in contrario che la effettuata disattivazione abbia comportato difformità dalle precise modalità di attuazione disposte dal pretore, poiché al fine di assicurare il divieto di ragion fattasi, l'ordinamento predispone idonei rimedi nelle sedi delle opposizioni di rito e di merito alla esecuzione e non consente che il fine di realizzare una pretesa propria — che si assume violata — realizzi, anche per altro verso, l'effetto di impedire la esecuzione di un provvedimento del giudice civile.

Cass. pen. n. 2559/1993

Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 388, primo comma, c.p., l'ingiunzione di ottemperanza, che si configura come condizione di punibilità del reato, non deve necessariamente essere fatta valere coattivamente con le forme e con i mezzi previsti dal diritto processuale civile, essendo sufficiente anche un'informale messa in mora, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non univoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta.

Poiché l'art. 388, primo comma, c.p. ha lo scopo di tutelare l'autorità delle decisioni del giudice civile costitutive di obblighi civili ed assistite da forza esecutiva, anche se provvisoria, il provvedimento del giudice civile di cui si occupa la detta norma può essere costituito, oltre che da una sentenza di condanna, anche da un'ordinanza che sancisca l'adempimento di obblighi civili di cui è in corso l'accertamento davanti all'autorità giudiziaria

Cass. pen. n. 3020/1993

La sottrazione di cose sottoposte a pignoramento nell'ambito della procedura per il recupero di spese giudiziarie, promossa dall'autorità amministrativa (intendenza di finanza) costituisce un'ipotesi di reato punita dall'art. 334 c.p. e non dal successivo art. 388, e quindi perseguibile di ufficio. (A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha affermato che da una corretta esegesi della L. 24 novembre 1981 n. 689, che ha modificato i due articoli succitati, emerge la volontà del legislatore di sancire la perseguibilità a querela dei reati, che offendano esclusivamente interessi dei privati, e quella ex officio delle fattispecie di reato nelle quali le persone offese siano lo Stato o gli altri enti pubblici).

Cass. pen. n. 2620/1993

Le norme di cui agli artt. 388 e 574 c.p., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità (art. 15 c.p.). Ed infatti il primo reato è caratterizzato dalla elusione di un provvedimento del giudice, mentre il secondo è qualificato da un'incidenza su un rapporto di cui il minore è parte e che si collega alla patria potestà o ad altre situazioni particolari. Le diverse componenti delle fattispecie sono indicative di offese diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.

Cass. pen. n. 6024/1992

Nei casi di inadempimento del datore di lavoro all'ordine di reintegrazione del lavoratore, nascendo l'obbligo rimasto inadempiuto da una sentenza di condanna e non da una misura cautelare, si configura, sempre che sussistano gli elementi della condotta tipica, l'ipotesi di reato prevista dall'art. 388, primo comma, c.p.

Cass. pen. n. 6572/1991

Ai fini della sussistenza del reato di elusione di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma secondo, c.p., non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ma è necessario un comportamento attivo ovvero commissivo del soggetto diretto a frustrare o quanto meno a rendere difficile l'esecuzione del provvedimento giudiziale, ciò perché la semplice inattività viene perseguita dalla legge con sanzioni di carattere civilistico appositamente predisposte. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, poiché l'imputato si era limitato a non ottemperare all'ordine del pretore di rimuovere la rete di recinzione per ripristinare il precedente compossesso degli altri condomini, è stato ritenuto che il fatto non sussiste).

Cass. pen. n. 1139/1991

Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui ai primi due commi dell'art. 388 c.p., tutelando l'autorità della decisione giudiziaria in sé per sé - e quindi soltanto per necessaria conseguenza anche l'azione esecutiva che da essa deriva - non presuppone che l'interessato abbia promosso l'esecuzione forzata del diritto riconosciutogli dal giudice, essendo solo sufficiente che egli abbia richiesto, anche in modo informale, di adempiere. Tale principio, di validità generale, trova applicazione particolarmente in relazione alla fattispecie prevista dal primo capoverso, concernente decisioni giudiziali immediatamente esecutive e di carattere anche interinali, di cui l'attuazione deve avvenire senza ritardo, al fine di non frustrare le esigenze che la ispirano e che mirano ad assicurare un adempimento immediato del provvedimento giudiziale, non dilazionato nemmeno dallo svolgimento dell'esecuzione forzata.

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l'affidamento dei minori, la valutazione del contenuto del provvedimento e degli obblighi che ne derivano sui destinatari non deve essere compiuta in termini grettamente letterali, ma alla luce dell'interesse dei minori che li ispira e che ne costituisce la ragion d'essere. Ne consegue che, sebbene debbano essere osservati gli orari fissati dal giudice per la consegna di un minore da un genitore all'altro, non sono giustificati né il rifiuto dell'uno a rimettere all'altro il figlio solo per scadenza dell'ora indicata, né il sistematico immediato allontanamento del medesimo dal luogo fissato al momento di quella scadenza, equivalendo tale comportamento alla sostanziale lesione dell'interesse del figlio a conservare validi rapporti affettivi con entrambi i genitori.

Cass. pen. n. 15337/1990

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388 capoverso c.p., il termine «elude» va inteso in senso lato, comprensivo di qualsiasi comportamento — positivo o negativo — ad evitare l'esecuzione del provvedimento del giudice civile. (Nella specie, si è ritenuta sussistente la condotta tipica nel fatto del genitore che abbia portato i figli minori, da affidare alla madre per tre mesi, nell'abitazione del proprio fratello anziché in quella di lei, ed abbia subordinato la consegna alla volontà dei figli e al trasferimento della moglie nella propria abitazione).

Cass. pen. n. 7220/1990

L'asserito patto di riservato dominio non può costituire causa di giustificazione della mancata consegna del bene pignorato da parte del custode all'incaricato dell'ufficio vendite giudiziarie od al soggetto designato dal giudice per la vendita.

Cass. pen. n. 16817/1989

L'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) prevede nella prima parte — concernente la mancata esecuzione degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna — il compimento di atti fraudolenti, diretti ad eludere gli obblighi di cui trattasi: occorre, cioè, un comportamento attivo e commissivo, contrassegnato dal dolo specifico; mentre solo nella seconda parte della stessa norma — che contempla l'elusione del provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei minori o di altri incapaci, ovvero misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito — la condotta del reo è libera, essendo sufficiente ad integrare il reato il semplice dolo generico e, cioè, la coscienza e volontà di disobbedire al provvedimento del giudice. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso della parte civile avverso sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, la Suprema Corte ha ritenuto che nessuna attività fraudolenta, diretta a sottrarsi ad obblighi imposti con il provvedimento giurisdizionale, fu posta in essere dall'imputato, in quanto la riduzione unilaterale dell'assegno mensile dovuto alla moglie — stabilito dal giudice civile in sede di separazione personale — era stata effettuata «sul presupposto che le entrate patrimoniali della querelante erano aumentate per il sopravvenuto nuovo stipendio della maggiore delle figlie», «comportamento, questo, ben lontano dalla condotta fraudolenta prevista dalla norma in esame ai fini della punibilità»).

Cass. pen. n. 16075/1989

Non sussiste il reato previsto dall'art. 388, quinto comma, c.p. nell'ipotesi in cui il custode di cose sottoposte a pignoramento ometta il trasporto dei beni dal luogo in cui sono custoditi a quello dell'incanto, perché a ciò deve provvedere, ai sensi dell'art. 536, primo comma, c.p.c., l'incaricato della vendita, cui incombe l'obbligo specifico di eseguire il trasporto anche in assenza del custode.

Cass. pen. n. 10234/1989

Risponde del reato di sottrazione di beni pignorati, di cui all'art. 334 c.p., e non di quello, previsto dall'art. 388, quinto comma, stesso codice, di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, il custode il quale, invitato — nella specie per ben tre volte — dall'u.v.g. ad esibire i beni pignorati, non si faccia trovare né in ogni modo permetta il loro rinvenimento e prelievo.

Cass. pen. n. 7956/1989

È ammissibile la costituzione di parte civile nell'ipotesi di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei minori tra coniugi ex art. 388 c.p., ben potendosi configurare a norma dell'art. 2043 c.c. un diritto al risarcimento dei danni in favore del coniuge non affidatario, il quale, per effetto di comportamenti ablativi o limitativi di fatto dell'esercizio della potestà genitoriale, posti in essere dall'altro coniuge, sia pregiudicato o ostacolato nel diritto di vedersi assicurare quella sufficiente possibilità di rapporti con il figlio (cosiddetto diritto di visita), garantitigli dal provvedimento giurisdizionale.

Cass. pen. n. 408/1989

Con la norma di cui al quinto comma dell'art. 388 c.p., introdotto con l'art. 87 L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, il legislatore ha delineato solo per il custode di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo un'ipotesi speciale del delitto di omissione o rifiuto di atti di ufficio, che, pertanto, non può trovare applicazione nei confronti del custode dei sigilli apposti dall'autorità giudiziaria al fine di assicurare l'identità ovvero la conservazione della cosa. Infatti, oggetto della tutela penale della norma che prevede il reato di violazione di sigilli non è la «cosa assicurata» come nell'ipotesi di cui all'art. 388, quinto comma, c.p. bensì il «mezzo assicurante», nella sua integrità sia materiale che funzionale.

Cass. pen. n. 12077/1988

Ai fini del reato di elusione di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388 c.p., il provvedimento di reintegra nel possesso che il pretore pronuncia ai sensi degli artt. 703 e 689 c.p.c. è una misura cautelare a difesa del possesso, intesa non soltanto a ripristinare il possesso a favore del soggetto spogliato, ma anche ad assicurare tale possesso per tutta la durata del procedimento civile. Pertanto commette il reato di elusione di un provvedimento del giudice colui che, dopo aver reintegrato nel possesso di un bene immobile o di un altro diritto reale un terzo in forza dell'ordine del pretore, spogli nuovamente costui, in pendenza di giudizio possessorio, mediante una qualsiasi azione.

Cass. pen. n. 2908/1988

Per provvedimenti cautelari del giudice civile la cui inottemperanza dolosa dà luogo a responsabilità penale devono intendersi tutti i provvedimenti cautelari previsti dal libro IV c.p.c. e non solamente quelli tipici predisposti a tutela della proprietà del possesso e del credito.

Cass. pen. n. 4459/1986

Il plausibile motivo, che possa discriminare il rifiuto di dare esecuzione ad un provvedimento del giudice concernente l'affidamento dei figli minori, deve essere sopravvenuto e tale, per il suo carattere transitorio, da non consentire la devoluzione al giudice civile per l'eventuale modifica del provvedimento.

Cass. pen. n. 2904/1986

Il plausibile e giustificato motivo, che possa scriminare il rifiuto di dare esecuzione al provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei figli minori, anche se non deve configurare l'esimente dello stato di necessità, è atto a costituire valida causa di esclusione della colpevolezza solo quando sia stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto — dovere di tutela dell'interesse del minore, in una concreta nuova situazione sopravvenuta, che non abbia potuto, per il momento del suo avverarsi o per il suo carattere meramente transitorio, essere devoluta al giudice per la sua opportuna, eventuale modifica del provvedimento.

Cass. pen. n. 207/1985

Qualora in sede di separazione fra i coniugi il giudice civile abbia disposto l'affidamento dei figli minori al padre con l'obbligo di farli vedere alla madre periodicamente, l'inosservanza di tale obbligo integra il reato di cui all'art. 388 c.p. senza che a tale scopo abbia rilevanza che fino ad una certa data l'interessato alla sua puntuale esecuzione ed al suo rispetto non abbia ritenuto di richiedere, con la proposizione della querela, l'intervento del magistrato penale. Infatti, posto che alle scadenze previste, è imposta l'osservanza del precetto, ogni violazione di questo costituisce, di per sé, fonte di illecito e, come tale, può essere autonomamente perseguito salvo, in caso di pluralità di violazioni, l'ipotizzabilità della continuazione. (Nella specie è stato rigettato il ricorso con cui si chiedeva la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale essendo tardiva la querela, presentata dopo i tre mesi dalla emissione del provvedimento da parte del giudice civile ex art. 708 c.p.c.).

Cass. pen. n. 849/1985

La particolare natura degli interessi protetti dagli artt. 388 comma secondo e 574 c.p., i quali vanno oltre la sfera privata del genitore, mal si concilia con il principio della alternatività della querela e impone invece che al genitore sia consentito di agire in sede penale ove la tutela civilistica sia risultata inadeguata.

Cass. pen. n. 1464/1984

Concretizza un'ipotesi di mero obbligo civile derivante da una sentenza di condanna quello che impone la riassunzione, ai sensi dello Statuto dei lavoratori, del dipendente ingiustamente licenziato. (Fattispecie in tema di violazione dell'art. 388 c.p.).

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Consulenze legali
relative all'articolo 388 Codice Penale

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A. B. chiede
martedì 31/05/2022 - Lazio
“Nel Maggio 2017 all' esito del procedimento (da me promosso) per l'affidamento consensuale di mia figlia, nata nel novembre 2013, ho acconsentito all'assegnazione della casa familiare (di mia esclusiva proprietà) alla mia ex compagna.

Il provvedimento omologato dal Tribunale di Roma nel Giugno 2017 prevedeva tra l'altro, oltre ad un assegno di mantenimento (250 e/m), la mia partecipazione alle spese condominiali ordinarie (70%), mentre poneva a carico dell'assegnataria, oltre al residuo 30% delle spese condominiali, "la TOTALITA' delle spese per i CONSUMI dell'appartamento":
il documento e' stato regolarmente notificato al Condominio (60 condomini), e l'amministratore lo ha immediatamente recepito nella bollettazione mensile e nei bilanci sin qui approvati (2020).

Preciso che il Condominio, oltre ai normali servizi di portierato, pulizia, giardinaggio, manutenzione etc, eroga pure i SERVIZI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO e distribuzione dell'ACQUA CALDA E FREDDA, ripartiti mediante idonei sistemi di contabilizzazione individuale;

Sin da subito la mia ex ha iniziato un percorso di morosità, rifiutandosi in particolare di pagare i servizi di riscaldamento ed acqua calda e fredda con il pretesto di non ritenerli “consumi”, bensì "spese condominiali" (senza peraltro pagare neppure la quota del 30% che sarebbe stata in tal caso a suo carico), fino a raggiungere, allo stato attuale, una esposizione debitoria molto cospicua (oltre quattro annualità).


L'ASSEGNATARIA é naturalmente perfettamente consapevole di trovarsi (per via della mancanza di legittimazione passiva), al riparo dalle azioni di recupero del Condominio, che difatti può agire, come in effetti agisce (con un decreto ingiuntivo già notificato, cui altri ne seguiranno) unicamente nei confronti del Condomino Proprietario, che viene condannato in tal modo ad una infinita, costosa e defatigante azione di recupero.

Tale comportamento oltre alla minaccia dell'ineluttabile danno economico e dello stato d'ansia che ne consegue, mi procura la mortificazione di essere ingiustamente additato, nel Condominio in cui vivevo e sono ben conosciuto fin da ragazzo, come moroso di lungo corso.


Mi chiedevo se tale atteggiamento, che sfrutta in maniera distorta ed ineluttabile il rapporto obbligato tra Condominio Creditore e Condomino Proprietario, per accollare a quest'ultimo un gravame non dovuto in favore dell'assegnataria, non possa configurare in qualche modo condotta estorsiva e violenta, affidando alla prima il ruolo di attore, al secondo (il Condominio) il ruolo involontario di esattore, al terzo (il Condomino) il ruolo di vittima, e se tale condotta non possa essere denunciata e penalmente perseguita.”
Consulenza legale i 08/06/2022
La vicenda è indubbiamente complessa e denota una condotta scorretta dell’ex coniuge.

Tuttavia, il comportamento posto in essere non sembra denotare alcuna fattispecie penale contro la libertà individuale o il patrimonio dell’altro coniuge.

Volendo fare una rapida carrellata, può dirsi quanto segue:

- Non rileva di certo il reato di estorsione, che presuppone l’esercizio di una violenza (diritto penale) e/o minaccia diretta nei confronti della persona offesa dal reato. Tale rapporto diretto, nel caso di specie, risulta indubbiamente manchevole e non può essere surrogato dall’attività di recupero crediti del condominio, peraltro legittima;
- Allo stesso modo, non sembra sussistente il reato di truffa, previsto e punito dall’art. 640 c.p. che presuppone l’esercizio di artifizi o raggiri. Artifizi o raggiri che, nel caso che ci occupa, risultano insussistenti in quanto l’ex coniuge non fa altro che approfittare della situazione fattuale e del provvedimento del giudice;
- Ancora, va escluso il delitto di furto che implica che un bene venga prima sottratto e poi sia oggetto di impossessamento da parte del reo, circostanze pure non rinvenibili nella condotta del soggetto agente;
- Potrebbe soccorrere il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) che punisce la condotta di chi “costringe taluno a fare o omettere qualcosa”; senonché il reato in parola comunque presuppone che la costrizione sia espletata attraverso l’esercizio di violenza o minaccia.

Fermo restando, dunque, che nessuna delle fattispecie sopra indicate risulta calzante al caso che ci occupa, occorre soffermarsi sull’art. 388 c.p.
La disposizione in parola, invero, punisce con la reclusione fino a tre anni il soggetto che elude un ordine legalmente dato dall’autorità. Nello specifico, il comma 2 punisce la condotta di chi elude l’ordine che prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Ora, fermo restando che la giurisprudenza ha affermato che la condotta elusiva possa consistere anche in un “non facere” laddove, ai fini dell’esecuzione del provvedimento, è indispensabile la collaborazione del soggetto agente, una ricostruzione coerente della disposizione in parole potrebbe aderire al caso di specie.

Non va infatti dimenticato che la condotta dell’ex coniuge espone il proprietario dell’abitazione a pericolose azioni esecutive che, alla fine, potrebbero ledere la proprietà del bene oggetto di assegnazione in sede di divorzio.

Si tratta, per vero, di una lettura “lungimirante” della disposizione penale ma, sicuramente, l’unica astrattamente adattabile al caso di specie.

M. D. chiede
giovedì 19/07/2018 - Lazio
“Salve, ieri sono stata denunciata dal mio ex marito presso la Stazione dei Carabinieri in relazione al reato p.p. art. 388 p.p.(mancata esecuzione al provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei figli minori). Sono separata dal mio ex marito con Sentenza del Tribunale dal 2016 e lavoro come infermiera con turni anche notturni presso una Azienda Ospedaliera.
Vivo a (omissis) con i miei figli dei quali ho affido congiunto e sono collocataria dei bambini. Anche il mio ex vive a (omissis).
La sentenza di separazione del Tribunale di (omissis) dell’11 ottobre 2016, in merito al periodo estivo, stabilisce che (omissis) concordi entro il 31 maggio di ogni anno i 15 giorni anche non consecutivi, tenuto conto delle esigenze dei bambini.
La sentenza, inoltre in più punti cita: “salvi accordi dell’interesse dei minori”

In data 3 marzo comunicavo la programmazione ferie estive come prevista dal “piano ferie” del mio reparto, 1 - 15 Luglio 2018
Non ricevendo comunicazione in tal senso dal mio ex marito che, come me ha conoscenza delle sue ferie nello stesso periodo, chiedo il supporto al mio legale che, in data 24 maggio 2018, avvia una interlocuzione con il suo. Mio legale: “approssimandosi il periodo di ferie estive è ormai improcrastinabile procedere ad una organizzazione delle stesse ispirata a criteri di razionalità e che, soprattutto, garantiscano serenità ai bambini. Come già comunicato, la sig.ra (omissis) usufruirà di un periodo di congedo dal 1 al 15 luglio, che verrà trascorso in Puglia, con i bambini. La sig.ra (omissis) attende di conoscere quali siano le determinazioni del sig. (omissis), per un opportuno coordinamento preventivo”.

Il 31 maggio ore 20.56 via PEC arrivano le sue disponibilità, unilaterali, senza alcuna considerazione delle esigenze dei bambini e senza preventivo accordo. Contenuto della mail: “Buona sera, quì di seguito ti comunico i 15 giorni estivi che i bimbi trascorreranno con me: dal 25 /7 al 4/8 e dal 24/8 al 28/8”.

Da quella data, invano, il mio legale prova a trovare una soluzione organizzativa con il suo legale.
La mia proposta è che in mancanza di altre soluzioni organizzative, i bambini potessero essere accuditi dalla nonna e dalla zia, residenti in Basilicata che tutto l’anno mi supportano con i bambini nella loro città di residenza, accompagnandoli a Scuola e stando con loro quando io lavoro
SOLUZIONE ORGANIZZATIVA A COSTO ZERO PER ENTRAMBI
La risposta, anche a mezzo suo legale, è che “non ha affatto intenzioni di recarsi così lontano per vederli o per prelevarli nei periodo concordati nel congedo estivo”
Preciso che trovo assurdo l’utilizzo di termini come prelevare quando si parla dei miei figli e, inoltre, che i periodi scelti e comunicati da (omissis) non sono stati assolutamente concordati con me e soprattutto non tengono conto delle esigenze dei bambini
In merito ad una mia richiesta di valutare la possibilità di ricorrere, oltre che all’intervento dei genitori anche l'ipotesi del centro estivo, la risposta di (omissis) è stata che i relativi oneri vengano posti interamente a carico mio, equivalente, ovviamente, ad un sostanziale diniego.

In merito alle spese straordinarie, il Tribunale di Roma stabilisce che le spese per centro estivo, baby sitter per esigenza che nasce con la separazione e servono a coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza sono rimborsabili con il consenso di entrambi i genitori
La questione è: “Posso essere punita penalmente oppure anche lui come me dovrebbe essere interessato a come, dove e con chi i figli passeranno tutto il periodo estivo (al di là ovviamente dei periodi che trascorreranno con lui), o il suo interesse è limitato a che venga rispettato il suo diritto di visita”?

Quali soluzioni per i bambini propone? Le esigenze dei bambini di cui tener conto vanno dal 16 luglio al 10 settembre. Ho coperto interamente le esigenze dall’otto giugno al 15 luglio

Sono queste le questioni da risolvere e le risposte che, nell'interesse dei bambini, attendo da mesi. Quando sono a lavoro con chi lascio i bambini? E la notte?

Vorrei presentare controdenuncia presso una Stazione dei Carabinieri ma vorrei sapere che i bambini possono restare in Basilicata nei periodi in cui la scuola è chiusa al di là dei periodi di esclusività riservata ad entrambi i genitori?
il padre può andare in Basilicata a prenderli e a vederli ogni volta che vuole
io sono stata con i bambini 15 giorni in vacanza ora devo lavorare e non posso, da sola, occuparmi dei miei figli h24
Inoltre, lui mi ha comunicata solo un indirizzo e un civico
Credo che l'indicazione di un numero civico di una strada cittadina non sia sufficiente. Intendo sapere (art 337 ter c.c.) in quale luogo e in quale contesto si svolge la presenza dei figli minori presso il padre, così come lui conosce esattamente le modalità della permanenza dei propri figli presso la madre.
Posso denunciarlo per questo?
Grazie

Consulenza legale i 25/07/2018
Al fine di rispondere compiutamente al parere, va prima di tutto ipotizzato il contenuto della denuncia per il reato di cui all’art. 388 c.p.
Alla luce della documentazione analizzata sembra verosimile ritenere che il sig. X abbia denunciato la sig.ra Y, ex moglie in seguito a sentenza di separazione del Tribunale nell’anno 2016, in quanto la sig.ra Y avrebbe eluso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Tivoli relativo all’affidamento della prole dei suindicati soggetti.

Nello specifico, è verosimile ipotizzare che l’elusione lamentata sia susseguita al fatto che la sig.ra Y abbia chiesto al marito di prendere i bambini per i periodi concordati presso la nonna e la zia residenti in Basilicata. Circostanza che l’ex marito ha respinto con forza, sebbene sia stato posto in rilievo che si trattasse di un’esigenza assoluta della madre dei bimbi per ragioni di lavoro.

Secondo il sig. X dunque la sig.ra Y avrebbe eluso il provvedimento del giudice nella misura in cui avrebbe reso impossibile all’ex marito di godere della compagnia dei figli per il periodo estivo come da provvedimento del Tribunale.

Va dunque capito se una condotta simile possa integrare il reato di cui all’art. 388 c.p. con specifico riferimento al comma 2 che punisce espressamente la condotta di chi elude “l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori”.

Va prima di tutto compreso il significato attribuito dall’articolo in esame al verbo “eludere”.
La giurisprudenza e la dottrina prevalente sono concordi nel ritenere che anche la semplice omissione possa integrare la condotta di elusione.
Si è infatti affermato che ai fini della sussistenza del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l'affidamento dei minori, il termine "elude" va inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi comportamento, positivo o negativo, senza che l'elusione dell'esecuzione del provvedimento debba essere necessariamente caratterizzata dall'uso di scaltrezza o da condotta subdola, onde anche la inazione dell'obbligato può assumere rilievo, ogni volta che l'esecuzione del provvedimento del giudice richieda la sua collaborazione ( C., Sez. VI, 11.5.2010; C., Sez. VI, 18.11.1999; C., Sez. VI, 8.5.1996). Così di recente anche C., Sez. VI, 26.6.2014, n. 31712, secondo la quale ai fini dell'integrazione del reato in commento è sufficiente la realizzazione di un'omissione contrastante con l'obbligo stabilito nel provvedimento giudiziale, rientrando tale comportamento omissivo antidoveroso nel concetto di "elusione" impiegato dal legislatore per la descrizione della ipotesi delittuosa. Per C., Sez. VI, 14.3.2017, n. 20801 la condotta di elusione deve sostanziarsi in qualunque comportamento che ponga nel nulla o aggiri le finalità del provvedimento giudiziale sui minori, il cui contenuto ed i relativi obblighi devono essere valutati non in termini letterali, ma alla luce dell'interesse del minore che vi è sotteso e che ne costituisce la ragion d'essere.

Quanto all'oggetto del provvedimento, è richiesto che esso concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, mentre restano esclusi i provvedimenti consequenziali in materia patrimoniale e quelli relativi agli aspetti burocratici dell'affidamento.
In sintesi, al fine di porre in essere il reato di cui all’art. 388 c.p., non si necessita una condotta particolarmente elaborata ma anche la semplice omissione che non consenta al provvedimento del giudice di avere piena esecuzione.
Ragionando in astratto dunque la condotta della signora Y ben potrebbe integrare il reato in esame nella misura in cui quest’ultima, portando i figli “lontano”, non avrebbe consentito al padre di vederli e, dunque, di dare esecuzione al provvedimento del giudice volto a garantire anche al padre di passare le vacanze estive coi figli (cfr. pg. 2 provvedimento del Tribunale di Tivoli).
Va tuttavia detto che l’applicazione giurisprudenziale del reato ha conservato nel tempo una certa ragionevolezza e, ad oggi, si può affermare che la condotta del coniuge elusiva del provvedimento in materia di minori realizza il reato di cui all’art. 388 c.p. solo allorché la condotta del soggetto attivo sia realmente impeditiva della realizzazione del diritto dell’ex coniuge.
In questi termini si è espressa C., Sez. VI, 14.9.2017-16.1.2018, n. 1748 secondo cui in tema di affidamento dei figli minori, l'art. 388 punisce soltanto quelle condotte che costituiscano consapevole elusione del provvedimento del giudice, ovvero quei comportamenti che rendano vane le legittime pretese altrui. Ciò non si realizza necessariamente con ogni violazione formale delle prescrizioni poste dall'Autorità Giudiziaria.
Tirando le fila del ragionamento e applicandolo al caso di specie, sembra difficile ritenere che la condotta della sig.ra Y possa concretamente integrare il reato di cui all’art. 388 c.p.
La signora predetta infatti portava i figli dalla zia e dalla nonna dei minori soltanto per ragioni di necessità lavorative altrimenti non affrontabili (anche per il dispendio economico che ne sarebbe conseguito) dandone preavviso anche all’ex coniuge. E non è pensabile che una simile condotta isolata e posta in essere dalla signora Y soltanto per il bene dei minori e per concrete ragioni organizzative possa integrare il reato di cui all’art. 388 c.p. In tal senso depone anche la tempestività delle comunicazioni della signora con l’ex coniuge sull’organizzazione delle ferie, elemento chiaramente dimostrativo della non volontà di eludere il provvedimento del giudice.
Proprio per quanto su detto, si consiglia in ogni caso di astenersi dal porre in essere qualsiasi altro comportamento che possa ostacolare la visita ai ragazzi da parte del padre. In un contesto come quello attuale, con una denuncia già presentata, altre condotte simili potrebbero aggravare la situazione.

Quanto alla controdenuncia, la si sconsiglia.
Pur riconoscendo una certa “leggerezza” da parte del padre nella gestione della vicenda dell’affidamento dei minore, non v’è stata alcuna condotta penalmente rilevante. Si consiglia piuttosto di fare affidamento al giudice civile al fine di rimodulare e/o specificare le modalità, tempi e luoghi di affidamento.
Anche per quanto riguarda la questione, più strettamente civilistica, della regolamentazione dei tempi dell’affidamento e della “collocazione” (termine che appare sgradevole, ma che viene spesso utilizzato in questo ambito) dei minori, nonché della suddivisione dei relativi oneri anche economici, appare fortemente consigliabile non adottare ulteriori iniziative “unilaterali”. per quanto giustificate e pienamente comprensibili.
È chiaro, infatti, che la decisione di portare i figli presso i parenti materni è stata dettata dalla necessità di conciliare le insopprimibili esigenze di lavoro della madre con quelle, altrettanto importanti, di affidare i bambini a persone fidate e senza eccessivo aggravio di costi, considerato anche l’atteggiamento non proprio collaborativo del padre.
Tuttavia in questo caso vi è la necessità di evitare non solo ulteriori risvolti penalistici della vicenda, ma altresì che il comportamento materno possa costituire il fondamento di alcuno dei provvedimenti previsti dall’art. 709 ter del c.p.c.
Tale ultima norma prevede infatti che, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice possa modificare i provvedimenti in vigore e possa, anche cumulativamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Pertanto il giudice potrebbe non solo sanzionare, in vario modo, il genitore che ritenga aver ostacolato le modalità di affidamento, ma la valutazione della sua condotta potrebbe anche condurre ad una modifica delle condizioni attualmente in vigore.
In questo caso occorre più che mai scongiurare una simile eventualità, considerando che la madre risulta essere già stata “ammonita” nell’ordinanza presidenziale per alcuni comportamenti ritenuti pregiudizievoli per i minori e non rispettosi delle prerogative genitoriali del padre.

Sulla questione della ripartizione delle spese di una eventuale frequentazione da parte dei minori di un centro estivo, occorre considerare che sia alcuni Tribunali sia il Consiglio Nazionale Forense hanno stabilito dei protocolli per la classificazione delle spese relative ai figli in caso di separazione della coppia genitoriale. In particolare, le linee guida stilate dal C.N.F. in data 29.11.2017 e reperibili sul sito internet di quest’ultimo inseriscono le spese per centri estivi tra quelle non comprese nell’assegno di mantenimento e subordinate al consenso di entrambi i genitori.

In conclusione, considerando l’atteggiamento oppositivo del padre dei minori e la conseguente impossibilità di raggiungere, allo stato, una soluzione condivisa, appare inevitabile sollecitare l’intervento del magistrato nelle forme previste dall’art. 709 ter c.p.c., prima citato, il quale prevede al comma 1 il ricorso al giudice per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento.
La competenza spetta al giudice del procedimento in corso; a seguito dell’istanza, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.