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Articolo 24 bis Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 10/08/2024]

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Dispositivo dell'art. 24 bis Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote(1).

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote(1).

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 635 quater 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote(1).

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)(1).

Note

(1) L'art. 20, comma 1, lettere a), b), c) della L. 28 giugno 2024, n. 90 ha disposto la modifica del comma 1, l'introduzione del comma 1-bis e la modifica dei commi 2 e 4.

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