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Articolo 635 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Dispositivo dell'art. 635 quinquies Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

  1. 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  2. 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
  3. 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

Note

(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48 e, successivamente sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera r) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Ratio Legis

La ratio della norma si ritrova nell’intenzione del legislatore di tutelare i beni informatici, che costituiscono una particolare categoria di beni patrimoniali.

Spiegazione dell'art. 635 quinquies Codice Penale

La norma in esame prevede e punisce il delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

Quanto al bene giuridico tutelato, si tratta di un reato plurioffensivo poiché vengono garantiti l’interesse patrimoniale del titolare del sistema informatico o telematico e l’interesse collettivo all’integrità dei suddetti sistemi.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque (si vedrà come la particolare qualifica del soggetto attivo può determinare un aggravamento della pena).

Il legislatore ha previsto una clausola di riservasalvo che il fatto costituisca più grave reato”. Quindi, il delitto in esame ha carattere sussidiario: cioè, l’art. 635-quinquies c.p. troverà applicazione solo quando il fatto non configura un reato più grave.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, è punito il distruggere, danneggiare, rendere – in tutto o in parte – inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse od ostacolare gravemente il loro funzionamento attraverso le condotte previste dall’art. 635 bis del c.p. (cioè, distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprime dati, informazioni o programmi) oppure attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Pertanto, il legislatore ha delineato un delitto di attentato, volendo anticipare la tutela penale al compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a danneggiare i beni informatici di rilevanza pubblicistica.

L’oggetto materiale del reato è il sistema informatico o telematico di pubblico interesse.
Con “sistema informatico” ci si riferisce ad un sistema complesso formato da elementi di hardware (cioè, la parte fisica del sistema informatico) e da elementi di software (insieme di istruzioni utilizzate per far funzionare i computer e compiere una o più operazioni). Invece, il “sistema telematico” è il metodo tecnologico di trasmissione dei dati a distanza, mediante l’uso di un linguaggio computerizzato, che veicola informazioni automatizzate.
A seguito della L. n. 90 del 2024, il sistema informatico o telematico si caratterizza per essere “di pubblico interesse” (prima della riforma, la norma si riferiva a sistemi di pubblica utilità).

Quanto all’elemento soggettivo, è necessario il dolo generico: ossia, la coscienza e volontà di cagionare gli effetti dannosi ai sistemi informatici o telematici di pubblico interesse attraverso le condotte espressamente prese in considerazioni dal legislatore.

Il tentativo non è configurabile. Infatti, gli estremi per l’integrazione della fattispecie in esame sono già sufficienti per la perfezione del reato.

Ai sensi del comma 1, il delitto è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

Tuttavia, il comma 2 stabilisce un aumento della pena (reclusione da tre a otto anni) nei seguenti casi:
  1. quando il reato è realizzato da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che agisce con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, nonché da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato e da chi agisce con abuso della qualità di operatore del sistema (ad esempio, programmatori, analisti);
  2. quando, per commettere il fatto, il colpevole usa minaccia o violenza oppure è palesemente armato;
  3. quando l’evento lesivo si realizza (cioè, se dal fatto deriva se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici).
Infine, il comma 3 (come introdotto dalla L. n. 90 del 2024) stabilisce che, nel caso di concorso di taluna delle circostanze di cui ai nn. 1 e 2 del comma 2 e la circostanza di cui al n. 3 del comma 2, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

Massime relative all'art. 635 quinquies Codice Penale

Cass. pen. n. 54715/2016

Il reato di frode informatica si differenzia da quello di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635 bis e ss. cod. pen., perché, nel primo, il sistema informatico continua a funzionare, benché in modo alterato rispetto a quello programmato, mentre nel secondo l'elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento del sistema informatico o telematico, e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni.

Cass. pen. n. 9870/2011

Il sistema di vigilanza e videoregistrazione in dotazione ad un ufficio giudiziario (nella specie Procura della Repubblica) composto di videocamere che non solo registrano le immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente del sistema secondo un programma informatico - attribuendo alle predette immagini la data e l'orario e consentendone la scansione in fotogrammi - ma si avvale anche di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi è riconducibile all'oggetto della condotta del reato di cui all'art. 635 quinquies cod. pen. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), considerato che il complesso di apparecchiature che lo compongono presenta tutte le caratteristiche del sistema informatico quale delineato dalla Convenzione di Budapest che sottolinea la sinergia dei diversi componenti elettronici, definendo sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di dati.

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