La norma in esame prevede e punisce il
delitto di
danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.
Quanto al
bene giuridico tutelato, si tratta di un
reato plurioffensivo poiché vengono garantiti l’interesse patrimoniale del titolare del sistema informatico o telematico e l’interesse collettivo all’integrità dei suddetti sistemi.
Si tratta di un
reato comune poiché può essere commesso da
chiunque (si vedrà come la particolare qualifica del soggetto attivo può determinare un aggravamento della pena).
Il
legislatore ha previsto una
clausola di riserva “
salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Quindi, il delitto in esame ha carattere sussidiario: cioè, l’art. 635-quinquies c.p. troverà applicazione solo quando il fatto non configura un
reato più grave.
Quanto alla
condotta penalmente rilevante, è punito il
distruggere,
danneggiare, rendere – in tutto o in parte – inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse od ostacolare gravemente il loro funzionamento attraverso le condotte previste dall’
art. 635 bis del c.p. (cioè, distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprime dati, informazioni o programmi) oppure attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.
Pertanto, il legislatore ha delineato un
delitto di attentato, volendo anticipare la tutela penale al compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a danneggiare i beni informatici di rilevanza pubblicistica.
L’
oggetto materiale del reato è il sistema informatico o telematico di pubblico interesse.
Con “
sistema informatico” ci si riferisce ad un sistema complesso formato da elementi di
hardware (cioè, la parte fisica del sistema informatico) e da elementi di
software (insieme di istruzioni utilizzate per far funzionare i computer e compiere una o più operazioni). Invece, il “
sistema telematico” è il metodo tecnologico di
trasmissione dei dati a distanza, mediante l’uso di un linguaggio computerizzato, che veicola informazioni automatizzate.
A seguito della L. n. 90 del 2024, il sistema informatico o telematico si caratterizza per essere “
di pubblico interesse” (prima della riforma, la norma si riferiva a sistemi di pubblica utilità).
Quanto all’
elemento soggettivo, è necessario il
dolo generico: ossia, la coscienza e volontà di cagionare gli effetti dannosi ai sistemi informatici o telematici di pubblico interesse attraverso le condotte espressamente prese in considerazioni dal legislatore.
Il
tentativo non è configurabile. Infatti, gli estremi per l’integrazione della fattispecie in esame sono già sufficienti per la perfezione del reato.
Ai sensi del comma 1, il delitto è punito con la pena della
reclusione da due a sei anni.
Tuttavia, il comma 2 stabilisce un
aumento della pena (reclusione da tre a otto anni) nei seguenti casi:
Infine, il comma 3 (come introdotto dalla L. n. 90 del 2024) stabilisce che, nel caso di concorso di taluna delle circostanze di cui ai nn. 1 e 2 del comma 2 e la circostanza di cui al n. 3 del comma 2, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.