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Articolo 635 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Dispositivo dell'art. 635 quater Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata(2).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) Si tratta dunque di un'ipotesi autonoma di reato, originariamente ricompresa nell'ambito dell'art. 635 bis.
Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di ratificare gli impegni presi in seno al Consiglio d'Europa, con la Convenzione di Budapest del 2001, così da adeguare la normativa italiana alle nuove forme di manifestazione della criminalità informatica.

Spiegazione dell'art. 635 quater Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai sistemi informatici altrui.

La condotta descritta dal legislatore riproduce quella del fatto illecito in materia aquiliana (art. 2043), con la differenza riguardante la delimitazione dell'oggetto del danno (che nel delitto in esame deve necessariamente essere un sistema informatico) e l'elemento soggettivo, limitato al dolo e non anche alla colpa.

Ad essere incriminata è la condotta di chi, tramite la distruzione, la cancellazione, il deterioramento o alterazione di dati o programmi informatici, o mediante l'introduzione abusiva nel sistema informatico, distrugge, cancella, deteriora o altera sistemi informatici o telematici altrui.

La norma in esame punisce dunque più duramente il colpevole della fattispecie di cui all'art. 635 bis, qualora ne derivi una compromissione irreversibile di un sistema informatico, e non di semplici dati o informazioni.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

Massime relative all'art. 635 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 4470/2020

Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 635-quater cod. pen., per "sistemi informatici o telematici", oggetto materiale della condotta di danneggiamento, deve intendersi un complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unitą periferiche o dispositivi esterni (componenti "hardware") mediante l'installazione di un "software" contenente le istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l'esecuzione delle attivitą per le quali sono state programmate.

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