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Responsabilità da reato degli enti -

Obbligo di impedire l’evento e vigilanza sull’ente

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Università degli Studi Roma Tre
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il presente elaborato ha ad oggetto il controverso tema della responsabilità penale individuale dei membri dell’organismo di vigilanza di un ente per il fatto di reato commesso da altro esponente del soggetto collettivo, riservando particolare attenzione all’eventualità in cui si configuri un’omessa o insufficiente sorveglianza, da parte del suddetto organismo, sulla corretta attuazione del modello organizzativo predisposto dall’ente medesimo al fine di ottemperare alle prescrizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
Nell’ambito della generale attività di c.d. compliance dell’ente alle prescrizioni del D.lgs. n. 231 del 2001, assume decisiva importanza l’attività del c.d. “organismo di vigilanza”, incaricato dallo stesso decreto di sovrintendere al funzionamento, all’osservanza e all’aggiornamento del modello organizzativo interno. È proprio in ragione della peculiare direzione normativamente impressa alla sorveglianza del suddetto “vigilante”, che si pone la questione se dall’omesso o inadeguato esercizio di specifici poteri/doveri di iniziativa e controllo, oltre a poter conseguire la responsabilità “da reato” dell’ente, possano altresì emergere profili di responsabilità penale individuale in capo ai componenti del relativo organismo di vigilanza, in ragione dell’ipotetica incidenza di tale omesso o inadeguato esercizio sull’attività criminale di diversi esponenti del medesimo soggetto collettivo.
Per risolvere la segnalta questione interpretativa, il presente lavoro si propone, nello specifico, di verificare l’esistenza di una posizione di garanzia in capo all’organismo di vigilanza tale da giustificare l’obbligo, gravante su di esso, di impedire l’evento criminoso che potrebbe porre in essere un esponente dell’ente. La domanda che conseguentemente ci si porrà è se i componenti dell’organismo vigilante possano rispondere in concorso con l’autore materiale dell’illecito in forza del combinato disposto della norma incriminatrice violata con l’articolo 40 comma 2 del Codice Penale e l’art. 110 del c.p..
All’interno del primo capitolo, verrà inquadrato il contesto normativo in cui si inserisce l’organismo di vigilanza. Di quest’ultimo verranno descritte le modalità di istituzione, la struttura interna e requisiti dei relativi componenti; verrà analizzata la rilevanza dell’omessa o insufficiente vigilanza in relazione all’ascrivibilità del reato all’ente e, ai fini che qui maggiormente interessano, verranno analizzati i poteri/doveri che ad oggi vengono riconosciuti a tale organismo nella compagine del soggetto collettivo di riferimento, con lo scopo di constatare la presenza o l’assenza di poteri che potrebbero giustificare l’esistenza di un obbligo di impedimento dell’evento in capo al titolare di funzioni tipiche dell’organismo. Come appare evidente, la questione poc’anzi sollevata chiama in causa più tematiche relative alla c.d. “parte generale” del diritto penale, la cui ricostruzione necessariamente deve accompagnare ogni riflessione sul particolare oggetto del presente elaborato.
Di qui la ragione della preliminare attenzione che si darà, nel secondo capitolo, alla categoria dei reati omissivi impropri, con specifico riguardo alla loro struttura e alla particolare modalità di ricostruzione del nesso causale nell’ambito di tali reati. Passaggio conseguente sarà, poi, quello di approfondire il punto cruciale attorno al quale ruota la soluzione del problema preso in esame, ossia la definizione della struttura e dei contenuti della c.d. “posizione di garanzia”, per valutare – come precedentemente detto – se effettivamente l’organismo vigilante ricopre o meno tale posizione; approfondimento che verrà condotto attraverso lo studio delle diverse teorie sviluppate dalla dottrina sul punto.
Infine si toccherà, nel terzo capitolo, l’ampio tema del concorso di persone nel reato, dando particolare risalto all’ipotesi del concorso mediante omissione, di centrale rilevanza ai fini del presente elaborato. L’importanza di analizzare tale ipotesi risiede nel fatto che, qualora si rinvenisse una posizione di garanzia in capo all’organismo di vigilanza, i componenti di quest’ultimo, non adempiendo all’obbligo giuridico di impedimento su essi gravante, potrebbero rispondere penalmente in concorso con l’autore materiale dell’illecito per non aver posto in essere quell’azione doverosa che avrebbe evitato il manifestarsi dell’evento criminoso.
Il complesso sforzo ricostruttivo sarà teso a rinvenire una soluzione, che appaia rispettosa delle conclusioni parziali raggiunte nei capitoli di parte generale, nonché conforme ai principi costituzionali che governano la materia penalistica, tra cui innanzitutto il principio di personalità della responsabilità. Approdati così alla soluzione della vexata quaestio circa la responsabilità personale dei componenti dell’organismo vigilante che più sarà sembrata corretta e coerente, si darà rilevanza ad una prospettiva di riforma di respiro generale.

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