La norma in commento incrimina una serie di
condotte prodromiche alla commissione dei reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'
art. 635 bis del c.p. e di danneggiamento di sistemi informatici o telematici ai sensi dell'
art. 635 quater del c.p..
La fattispecie di cui all’art. 635-quater.1 c.p., introdotta con la L. n. 90 del 2024, era prima prevista dall’abrogato
art. 615 quinquies del c.p.. In particolare, il contenuto del comma 1 è sovrapponibile a quanto già stabilito nell’abrogato
art. 615 quinquies del c.p..
Si tratta di un
reato comune poiché può essere realizzato da
chiunque.
Il
soggetto passivo del reato è il proprietario o il soggetto responsabile del
sistema informatico o telematico o delle informazioni, dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti.
Quanto alla
condotta penalmente rilevante, essa consiste nel
procurarsi,
detenere,
produrre,
riprodurre,
importare,
diffondere,
comunicare,
consegnare o comunque
mettere in altro modo a disposizione di altri o
installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (ad esempio, i cc.dd. virus) idonei a danneggiare un sistema informatico o telematico (compresi i dati, le informazioni e i programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti), nonché a interromperne o alterarne il funzionamento.
Tali condotte devono essere realizzate
abusivamente e, quindi, devono essere realizzate da parte di colui che non sia in alcun modo autorizzato.
Con “
sistema informatico” ci si riferisce ad un sistema complesso formato da elementi di
hardware (cioè, la parte fisica del sistema informatico) e da elementi di
software (insieme di istruzioni utilizzate per far funzionare i computer e compiere una o più operazioni). Invece, il “
sistema telematico” è il metodo tecnologico di
trasmissione dei dati a distanza, mediante l’uso di un linguaggio computerizzato, che veicola informazioni automatizzate.
In relazione all’
elemento soggettivo, è richiesto il
dolo specifico rappresentato dalla volontà di danneggiare illecitamente il sistema informatico o telematico o le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti oppure dalla volontà di favorire l’interruzione o l’alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico.
Ai sensi del comma 1, il reato è punito con la
reclusione fino a due anni e con la
multa fino a 10.329 euro.
Rispetto a quanto previsto dall’art. 615-quinquies c.p., il legislatore del 2024 ha inserito altri due commi nella disposizione in esame, i quali prevedono una serie di circostanze aggravanti: