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Articolo 635 quater 1 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Dispositivo dell'art. 635 quater 1 Codice Penale

(1)Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera q) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Ratio Legis

La norma in commento ritrova la propria ratio nella volontà di tutelare l'integralità e la funzionalità dei sistemi informatici e telematici.

Spiegazione dell'art. 635 quater 1 Codice Penale

La norma in commento incrimina una serie di condotte prodromiche alla commissione dei reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635 bis del c.p. e di danneggiamento di sistemi informatici o telematici ai sensi dell'art. 635 quater del c.p..

La fattispecie di cui all’art. 635-quater.1 c.p., introdotta con la L. n. 90 del 2024, era prima prevista dall’abrogato art. 615 quinquies del c.p.. In particolare, il contenuto del comma 1 è sovrapponibile a quanto già stabilito nell’abrogato art. 615 quinquies del c.p..

Si tratta di un reato comune poiché può essere realizzato da chiunque.

Il soggetto passivo del reato è il proprietario o il soggetto responsabile del sistema informatico o telematico o delle informazioni, dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, essa consiste nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (ad esempio, i cc.dd. virus) idonei a danneggiare un sistema informatico o telematico (compresi i dati, le informazioni e i programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti), nonché a interromperne o alterarne il funzionamento.

Tali condotte devono essere realizzate abusivamente e, quindi, devono essere realizzate da parte di colui che non sia in alcun modo autorizzato.

Con “sistema informatico” ci si riferisce ad un sistema complesso formato da elementi di hardware (cioè, la parte fisica del sistema informatico) e da elementi di software (insieme di istruzioni utilizzate per far funzionare i computer e compiere una o più operazioni). Invece, il “sistema telematico” è il metodo tecnologico di trasmissione dei dati a distanza, mediante l’uso di un linguaggio computerizzato, che veicola informazioni automatizzate.

In relazione all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico rappresentato dalla volontà di danneggiare illecitamente il sistema informatico o telematico o le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti oppure dalla volontà di favorire l’interruzione o l’alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico.

Ai sensi del comma 1, il reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10.329 euro.
Rispetto a quanto previsto dall’art. 615-quinquies c.p., il legislatore del 2024 ha inserito altri due commi nella disposizione in esame, i quali prevedono una serie di circostanze aggravanti:
  • il comma 2 della norma in commento stabilisce che la pena è della reclusione da due anni a sei anni nel caso in cui ricorra taluna delle circostanze di cui al n. 1 del comma 2 dell’art. 615 ter del c.p.: ossia, quando il reato è realizzato da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che agisce con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, nonché da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato e da chi agisce con abuso della qualità di operatore del sistema (ad esempio, programmatori, analisti);
  • ai sensi del comma 3, la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all’art. 615-ter, comma 3 c.p.: cioè, quando la tipologia di sistema informatico o telematico presenta interesse pubblico (ci si riferisce a sistemi di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o, in ogni caso, di interesse pubblico).

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