(1)Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi(2), ovvero le impedisce o le interrompe(3), è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni(4).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma(5).
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso(4):
- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(2)
Vi rientrano tutti i casi in cui vi è un registrazione o presa di cognizione di una connessione intersistemica tra terminali e elaboratori d dati, che non sia diretta al soggetto agente.
(4)
Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 5, lettere a) e b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(5)
La dottrina ritiene si tratti di un'autonoma fattispecie di reato, stante comunque la natura sussidiaria, confermata dalla clausola di apertura.