Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 635 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilitą

Dispositivo dell'art. 635 ter Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità(2), è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata(3).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non quindi un'ipotesi aggravata di quanto previsto dall'art. 635 bis, che si qualifica quale delitto di attentato, per cui la condotta perseguita deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico, ma anche idonea allo stesso sulla base della considerazione di condizioni storiche e sociali presenti al momento del fatto.
(3) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 con decorrenza dal 6 febbraio 2016.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di ratificare gli impegni presi in seno al Consiglio d'Europa con la Convenzione di Budapest del 2001, così da adeguare la normativa italiana alle nuove forme di manifestazione della criminalità informatica.

Spiegazione dell'art. 635 ter Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai dati ed ai programmi informatici statali.

A differenza dell'articolo precedente (635 bis, la norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di dati o programmi informatici in uso ad un organo statale. La disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentativo (art. 56).

Se invece il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.