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Articolo 635 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Dispositivo dell'art. 635 bis Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui(2) è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni(4).

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

  1. 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  2. 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato(3)(4).

Note

(1) Tale articolo inserito dall'art. 23 della l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente modificato dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) Tale disposizione ricalca quanto previsto dall'art. 635 in materia di danneggiamento qui diretto a dati e programmi di natura informatica.
(3) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
(4) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera n) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di adeguare la normativa italiana alle nuove forme di manifestazione della criminalità informatica e apprestare così una tutela penale al diritto all'inviolabilità dei beni informatici.

Spiegazione dell'art. 635 bis Codice Penale

La norma prevede e punisce il delitto di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Quanto al bene giuridico tutelato dalla norma, esso è una determinata categoria di beni patrimoniali denominati “beni informatici”.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque (si vedrà come la particolare qualifica del soggetto attivo può determinare un aggravamento della pena).

Il legislatore ha previsto una clausola di riservasalvo che il fatto costituisca più grave reato”. Quindi, il delitto in esame ha carattere sussidiario: cioè, l’art. 635-bis c.p. troverà applicazione solo quando il fatto non configura un reato più grave.

La condotta penalmente rilevante consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

L’oggetto materiale del reato si identifica nelle informazioni, dati o programmi informatici (c.d. software) altrui. Con “informazioni” ci si riferisce ad un insieme di dati organizzati secondo una logica che permetta loro di esprimere un particolare significato per l’utente; i “dati” sono rappresentazioni elementari di un fatto, effettuate attraverso simboli (bit), in modo da essere utilizzabile dall'elaboratore elettronico; per “programma” si intende una sequenza ordinata di istruzioni destinate all’elaboratore elettronico per il compimento di operazioni prestabilite.

Deve trattarsi di beni informatici altrui: cioè, il fatto deve essere realizzato da soggetto diverso dalla persona a cui i dati e le informazioni si riferiscono. Peraltro, si ritiene che la norma in commento faccia riferimento a beni informatici altrui di interesse privato. Ciò poiché l’art. 635 ter del c.p. si riferisce espressamente a informazioni, dati o programmi di interesse pubblico.

Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico: ossia, la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Ai sensi del comma 1 (come modificato dalla L. n. 90 del 2024), il delitto in commento è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tuttavia, il comma 2 (anch’esso oggetto di modifiche ad opera della L. n. 90 del 2024) prevede una serie di circostanze aggravanti. In particolare, la pena è della reclusione da tre a otto anni nelle seguenti ipotesi:
  1. quando il reato è realizzato da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che agisce con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, nonché da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato e da chi agisce con abuso della qualità di operatore del sistema (ad esempio, programmatori, analisti);
  2. quando, per commettere il fatto, il colpevole usa minaccia o violenza o è palesemente armato.
La consumazione del reato coincide con il momento in cui, a fronte di una delle condotte tipizzate, si verifica l’effetto della distruzione e così via.

Infine, in relazione alla procedibilità, l’'ipotesi prevista dal comma 1 è punibile a querela di persona offesa. Però, in presenza di una delle circostanze aggravanti previste nel comma 2, la procedibilità è d’ufficio.

Massime relative all'art. 635 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 18284/2019

Nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da "password", è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico che concorre con quello di violazione di corrispondenza, in relazione all'acquisizione del contenuto delle "mail" custodite nell'archivio, e con il delitto di danneggiamento di dati informatici, nel caso in cui all'abusiva modificazione delle credenziali d'accesso consegua l'inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare.

Cass. pen. n. 54715/2016

Il reato di frode informatica si differenzia da quello di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635 bis e ss. cod. pen., perché, nel primo, il sistema informatico continua a funzionare, benché in modo alterato rispetto a quello programmato, mentre nel secondo l'elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento del sistema informatico o telematico, e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni.

Cass. pen. n. 8555/2012

Il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall'art. 635 bis c.p. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stato cancellato, mediante l'apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all'intervento di un tecnico informatico specializzato).

Cass. pen. n. 1282/1997

Antecedentemente all'entrata in vigore della L. 23 dicembre 1993, n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 c.p. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 L. n. 547/93 — che ha introdotto l'art. 635 bis c.p. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici — esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p.).

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