La norma prevede e punisce il
delitto di
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
Quanto al
bene giuridico tutelato dalla norma, esso è una determinata categoria di beni patrimoniali denominati “
beni informatici”.
Si tratta di un
reato comune poiché può essere commesso da
chiunque (si vedrà come la particolare
qualifica del soggetto attivo può determinare un aggravamento della pena).
Il
legislatore ha previsto una
clausola di riserva “
salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Quindi, il delitto in esame ha carattere sussidiario: cioè, l’art. 635-bis c.p. troverà applicazione solo quando il fatto non configura un reato più grave.
La
condotta penalmente rilevante consiste nel
distruggere, deteriorare, cancellare,
alterare o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.
L’
oggetto materiale del reato si identifica nelle informazioni, dati o programmi informatici (c.d.
software) altrui. Con “
informazioni” ci si riferisce ad un insieme di dati organizzati secondo una logica che permetta loro di esprimere un particolare significato per l’utente; i “
dati” sono rappresentazioni elementari di un fatto, effettuate attraverso simboli (bit), in modo da essere utilizzabile dall'elaboratore elettronico; per “
programma” si intende una sequenza ordinata di istruzioni destinate all’elaboratore elettronico per il compimento di operazioni prestabilite.
Deve trattarsi di beni informatici
altrui: cioè, il fatto deve essere realizzato da soggetto diverso dalla persona a cui i dati e le informazioni si riferiscono. Peraltro, si ritiene che la norma in commento faccia riferimento a beni informatici altrui
di interesse privato. Ciò poiché l’
art. 635 ter del c.p. si riferisce espressamente a informazioni, dati o programmi di interesse pubblico.
Quanto all’
elemento soggettivo, è richiesto il
dolo generico: ossia, la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.
Ai sensi del comma 1 (come modificato dalla L. n. 90 del 2024), il delitto in commento è punito con la
reclusione da due a sei anni.
Tuttavia, il comma 2 (anch’esso oggetto di modifiche ad opera della L. n. 90 del 2024) prevede una serie di
circostanze aggravanti. In particolare, la pena è della
reclusione da tre a otto anni nelle seguenti ipotesi:
La
consumazione del reato coincide con il momento in cui, a fronte di una delle condotte tipizzate, si verifica l’effetto della distruzione e così via.
Infine, in relazione alla
procedibilità, l’'ipotesi prevista dal comma 1 è punibile a
querela di persona offesa. Però, in presenza di una delle circostanze aggravanti previste nel comma 2, la
procedibilità è d’ufficio.