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Articolo 640 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Dispositivo dell'art. 640 quinquies Codice Penale

(1)Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica(2), il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 5, della l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.
(2) Si tratta di un'ipotesi specifica di frode informatica, che però può essere commessa solo da tali soggetti, qualificandosi dunque la disposizione in esame alla stregua di reato proprio.

Ratio Legis

La norma in esame è stata inserita al fine di adattare la normativa italiana alle nuove forme di criminalità informatica.

Spiegazione dell'art. 640 quinquies Codice Penale

La presente disposizione disciplina una autonoma figura di truffa (art. 640), punendo la condotta del soggetto preposto al servizio di certificazione telematica che, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, viola gli obblighi certificativi previsti.

La condotta non descrive in realtà una vera e propria modalità fraudolenta del certificatore, ma il disvalore penale e truffaldino risulta insita nella violazione dolosa degli obblighi di certificazione. A tale soggetto infatti la legge, per l'importanza della funzione, conferisce una particolare forma di fiducia, in vista della certificazione

Massime relative all'art. 640 quinquies Codice Penale

Cass. pen. n. 1778/2024

È contraddittorio ritenere estinto il reato di insolvenza fraudolenta per intervenuto adempimento dell'obbligazione e contemporaneamente condannare l'imputato al pagamento degli interessi di mora, poiché ciò evidenzia l'incompletezza dell'adempimento e, quindi, l'insussistenza delle condizioni per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 641, secondo comma, cod. pen.

Cass. pen. n. 21097/2023

In tema di insolvenza fraudolenta, l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, di cui all'art. 641, comma secondo, cod. pen., deve essere disposto e ricevuto prima della condanna definitiva e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per cassazione, diversamente dal risarcimento del danno, idoneo ad integrare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., che deve intervenire "prima del giudizio".

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