Cass. pen. n. 4701/2025
La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., si configura solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, tale da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della contestazione che provochi un reale pregiudizio dei diritti della difesa. La violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso il percorso del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
Cass. pen. n. 13299/2025
Non dà luogo a nullità per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio, né integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggiore garanzia, che pone l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e di esercitare in maniera piena e consapevole il diritto di difesa.
Cass. pen. n. 15141/2024
Il giudice di appello che, nel pronunciarsi a seguito di restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 521 cod. proc. pen., ritiene che l'azione penale, in violazione del divieto processuale di "bis in idem", sia stata esercitata nuovamente per il medesimo fatto è tenuto a disporre l'annullamento della sentenza gravata ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., con rinvio al giudice di primo grado, privandosi, altrimenti, l'imputato di un grado di merito, che non ha mai avuto svolgimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice di appello che, invece di annullare la pronunzia gravata, con rinvio al giudice di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere, ritenendo che il pubblico ministero avesse reiterato l'originaria contestazione, per la quale era stata pronunciata l'ordinanza di restituzione a norma dell'art. 521 cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 21860/2024
In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non dà luogo a nullità per violazione dell'art. 429, cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio, né integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggiore garanzia, che pone l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e di esercitare in maniera piena e consapevole il diritto di difesa.
Cass. pen. n. 46336/2023
Per integrare il vizio mancata corrispondenza tra accusa e sentenza, importante la nullità della sentenza stessa ai sensi dell'art. 522 c.p.p., occorre un mutamento del fatto, tale da importare una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Non è dunque violato il principio di correlazione quando l'individuazione degli elementi tipici del fatto, contenuto nella rubrica imputativa, coincida con l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale. (Nella specie, la circostanza che le minacce estorsive siano giunte direttamente alla vittima, o siano state passivamente intermediate dal dipendente X.X., come postulato dall'imputazione, non incide sul nucleo qualificante di essa tenuto anche conto della relatività dei passaggi descrittivi della contestazione, estranei al suo tema centrale che, nell'estorsione tentata, attiene alla formulazione di minacce, allo scopo di conseguire indebiti pagamenti di somme di denaro, poi non verificatisi).
Cass. pen. n. 4903/2022
In tema di correlazione tra accusa e sentenza deve farsi riferimento alla nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, di talché in tanto ne è ravvisabile la violazione in quanto vi sia stata una modificazione dell'imputazione che pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato, trovandosi il fatto ritenuto in sentenza, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità. In tema di reati colposi la sua violazione non si esaurisce nella mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì estendersi al concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo.
Cass. pen. n. 42674/2013
È nulla la sentenza di patteggiamento nella cui epigrafe sia riportata un'imputazione diversa da quella contestata dal P.M. e oggetto dello stesso patteggiamento qualora detta diversità determini una significativa modifica dell'imputazione tale da tradursi nella sua immutazione, nel senso rilevante ai sensi dell'art. 522 c.p.p.. (Nella specie l'originaria contestazione, oggetto di successivo patteggiamento, concerneva unicamente il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6, del T.U. stup. mentre la sentenza riportava gli artt. 73, n. 1 e 74, n. 1 e 6 oltre ad un quantitativo di droga maggiore rispetto a quello contestato).
Cass. pen. n. 28853/2004
La diversità fra la data del fatto indicata nella contestazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna può dar luogo a nullità ai sensi dell'art. 522 c.p.p. quando il suddetto elemento abbia assunto in concreto influenza rilevante ai fini della difesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la sussistenza di detta condizione in un caso in cui l'imputato, sulla base della originaria contestazione, si era difeso adducendo come alibi il suo stato di detenzione all'epoca del fatto).
Cass. pen. n. 21584/2004
In riferimento ad un'accusa per il delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis, comma primo n. 1) c.p., commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima, la sentenza che dichiara invece accertata una condotta di violenza e minaccia, viola il principio di correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, ed è pertanto affetta da nullità, se nel corso del processo l'imputato non è stato posto in grado di difendersi concretamente anche in merito a tale distinta condotta, ancorché non inserita nel capo di imputazione.
Cass. pen. n. 21094/2004
L'imputato non può essere giudicato e condannato per fatti relativamente ai quali non sia stato in condizioni di difendersi, fermo restando che la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha rilevato la sostanziale differenza tra il fatto contestato e quello per il quale era intervenuta condanna, essendovi divergenze sulla data di consumazione e sulle circostanze di luogo della azione criminosa).