L’art. 111 c.p.p., anch’esso modificato in maniera significativa, adatta il tema della data e della
sottoscrizione degli atti alla nuova modalità digitale, che diviene, come già evidenziato, quella di base per la formazione e presentazione degli atti nel procedimento penale. In tale ottica, si è ritenuto necessario modificare la rubrica della norma, sì da dedicare una specifica regolamentazione alla sottoscrizione dell’atto informatico. Il comma 1, che si occupa della data dell’atto, ripropone la regola generale già prevista dal vigente comma 1 dell’articolo 111 c.p.p. (“
Quando la legge richiede la data di un atto sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta”), da ritenersi operante sia per l’atto analogico che per quello informatico (ed in questo senso è la interpolazione). Resta immutata anche la regola, già dettata dal comma 2 dell’articolo 111 c.p.p. nel testo vigente, secondo la quale “
Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi”.
Non si è ritenuta necessaria una interpolazione relativa agli elementi da cui desumere la data dell’atto, quando questo sia redatto in forma di documento informatico, posto che il richiamo generale al rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, rimanda inequivocabilmente ai criteri stabiliti dalle regole tecniche per ricostruire l’elemento temporale attraverso atti connessi a quello (informatico) privo di data o a dati registrati dai sistemi informatici.
Il comma 2
bis, invece, dedicato al tema della sottoscrizione, introduce la nuova disciplina della sottoscrizione dell’atto informatico, anche qui (come nell’
art. 110 del c.p.p.) con la tecnica del richiamo alla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, tecnica prescelta per la formulazione di tutte le disposizioni cardine del nuovo processo telematico in luogo del recepimento nel testo di specifiche regole tecniche, che avrebbe invece imposto una inammissibile necessità di continuo adeguamento delle disposizioni del codice processuale al mutamento delle predette regole conseguenti alla evoluzione tecnologica.
I commi 2
ter e 2
quater della disposizione provvedono, poi, per i casi già disciplinati dall’articolo 110 c.p.p. testo vigente ovvero:
- la sottoscrizione dell’atto redatto in forma di
documento analogico, caso per il quale si ripropone la previsione già contenuta nel comma 1 dell’articolo 110, ovvero che “
se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare” (comma 2
quater primo periodo dell’art. 111 c.p.p.);
- la ricezione di un atto orale per il quale, in coerenza con la nuova formulazione dall’art. 110 c.p., si prevede la trascrizione in forma di documento informatico, che deve contenere l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2
bis, della identità della persona che lo ha reso (comma 2
ter dell’art. 111 c.p.p.);
- la previsione, per il caso in cui chi deve firmare non sia in grado di scrivere, dell’attestazione, da parte del
pubblico ufficiale al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, della identità della persona (comma 2
quater secondo periodo dell’art. 111 c.p.p.).