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Articolo 821 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rilevanza del decorso del termine

Dispositivo dell'art. 821 Codice di procedura civile

Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo (1) se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri [823 n. 6], non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza [829 n. 6] (2).

Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.

Note

(1) Si precisa che il lodo è affetto da nullità quando viene pronunciato senza il rispetto del termine di cui al precedente art. 820 del c.p.c. o anche quando la decisione interviene entro un termine prorogato illegittimamente.
(2) La notifica richiesta dalla norma in esame va a vantaggio della sola parte che l'ha effettuata e, a differenza di quanto veniva previsto precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 40/2006, può avvenire non necessariamente a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ma anche ad opera della parte stessa.

Spiegazione dell'art. 821 Codice di procedura civile

La norma in esame precisa che il decorso del termine per la pronuncia del lodo non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo stesso, se la parte, prima della deliberazione del lodo, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la decadenza di questi ultimi.
Nel caso in cui la parte abbia fatto valere tempestivamente la scadenza del termine, gli arbitri devono dichiarare l'estinzione del procedimento, sottoponendosi, tutti o taluni, all'azione di responsabilità per danni, in caso di dolo o colpa grave, per non aver pronunciato il lodo nel termine (come sostenuto in giurisprudenza, si tratta di una ipotesi di nullità relativa).

Scopo della presente norma è chiaramente quello di evitare una decadenza ex lege dell'arbitrato, ponendo l'onere dell'impulso a carico della parte, titolare dell'interesse all'estinzione del procedimento, che dovrà dar corso alla notifica dell'atto contenente la propria volontà.
Qualora gli arbitri, pur a seguito della notifica dell'intervenuta decadenza, pronuncino egualmente il lodo, la parte che ha eccepito l'intervenuta decadenza rispettando le forme di cui al primo comma, dovrà prima richiedere l'annullamento del lodo ex n. 6 dell’art. 829 del c.p.c. e successivamente agire per i danni nei confronti degli arbitri responsabili, invocando l’applicazione del quarto comma dell’[[813tercpc].

Si fa comunque presente che, a prescindere dall'avere effettuato o meno la dichiarazione di decadenza prima della deliberazione del dispositivo, ciascuna delle parti può ottenere, ex art. 813 bis del c.p.c., la sostituzione degli arbitri che ritardino la formazione del lodo, oltre al risarcimento dei danni, allorchè l'omissione o il ritardo siano dovuti a dolo o colpa grave.
Va anche evidenziato che la dichiarazione di decadenza non deve necessariamente provenire dalla parte personalmente, e ciò in considerazione del fatto che il nuovo art. 816 bis del c.p.c. dispone che la procura al difensore si estenda, in mancanza di espressa limitazione, a qualsiasi atto processuale, ivi comprese la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la decisione.

La norma in esame deve essere coordinata con il secondo comma dell’art. 829 del c.p.c., in forza del quale la parte che non eccepisce nella prima istanza o difesa la violazione di una regola disciplinante lo svolgimento del processo arbitrale, non può impugnare il lodo per tale motivo; ciò significa che, affinché la notifica sia tempestiva, la stessa deve essere eseguita con la prima istanza o difesa successiva allo scadere del termine.

L’elemento di maggior rilievo relativo all’operato degli arbitri è introdotto dal secondo comma, ove è disposto che gli stessi, verificata l'avvenuta scadenza del termine, dovrebbero interrompere la propria attività, dichiarando l'estinzione del procedimento.
La declaratoria di estinzione non determina il venir meno dell'accordo compromissorio, ma il venir meno degli arbitri nominati, i quali, ex art. 811 del c.p.c., potranno essere sostituiti dalle parti, rimaste pur sempre vincolate all'accordo compromissorio.

Massime relative all'art. 821 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 27364/2020

In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/03/2018).

Cass. civ. n. 889/2012

Il sistema delineato dal combinato disposto degli art. 821 e 829 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile "ratione temporis", descrive, con riferimento alla pronuncia del lodo oltre il termine stabilito, una nullità relativa, nel senso che il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, pertanto, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere. (Rigetta, App. Roma, 11/10/2005).

Cass. civ. n. 24562/2011

In tema di arbitrato irrituale, la scadenza del termine per l'adozione del lodo, prevista al fine di evitare che le parti siano indefinitamente vincolate alla conclusione extragiudiziale della controversia, è essenziale ed estingue il mandato conferito agli arbitri, ma, per il carattere negoziale del rapporto, è possibile che le parti intendano concedere una proroga ed attribuiscano al suddetto termine un valore meramente orientativo, quale una raccomandazione agli arbitri di procedere con la sollecitudine richiesta dalla natura della lite. Ne consegue che la proroga del suddetto termine può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un differimento del termine per l'emissione del lodo, che dai difensori privi di mandato speciale, ma in tal caso è necessario che le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima. Il relativo accertamento, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.

Cass. civ. n. 6069/2004

L'art. 829, numero 6, c.p.c. commina la nullità del lodo pronunziato oltre il termine stabilito dall'art. 820 c.p.c., ma fa salvo il disposto dell'art. 821 c.p.c., alla stregua del quale il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

Cass. civ. n. 7863/1997

In caso di omessa pronunzia degli arbitri nel termine stabilito, alla stregua del combinato disposto degli artt. 821 e 823 c.p.c., si deve avere riguardo — al fine di stabilire se la notificazione di volontà delle parti di far valere la decadenza degli arbitri sia pervenuta prima della decisione — al momento in cui avviene la sottoscrizione del dispositivo della deliberazione da parte della maggioranza degli arbitri.

Cass. civ. n. 5771/1984

Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina o nell'eventuale diverso termine all'uopo fissato dalle parti (art. 820 c.p.c.), la nullità del lodo medesimo postula, alla stregua della inderogabile disposizione dell'art. 821 c.p.c., che la parte personalmente provveda, dopo la scadenza del termine e prima della deliberazione degli arbitri, a notificare alle altre parti ed agli arbitri che intende far valere la loro decadenza, sicché resta a detto fine insufficiente un'eccezione di decadenza sollevata dal difensore negli atti depositati dinanzi agli arbitri.

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Cesare P. chiede
mercoledì 17/02/2021 - Lazio
“Salve,
vorrei sapere dove avete trovato la seguente affermazione:(2) La notifica richiesta dalla norma in esame va a vantaggio della sola parte che l'ha effettuata e, a differenza di quanto veniva previsto precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 40/2006, può avvenire non necessariamente a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ma anche ad opera della parte stessa.
Si tratta della nota 2 al comma 1 dell'art. 821 cpc. cosa si intende per parte stessa? la parte personalmente ovvero la parte processuale mediante il procuratore?
laddove si intenda parte personalmente, in che modalità può effettuare la notifica della decadenza?
grazie
cordiali saluti”
Consulenza legale i 24/02/2021
L’art. 821 c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con D. Lgs. n. 40/2006, stabilisce al primo comma che il decorso del termine previsto dall’art. 820 c.p.c. non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
Ai sensi del secondo comma, se la parte fa valere la predetta decadenza, gli arbitri, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.
Per comprendere la portata e gli effetti della norma è utile la lettura di Cass. Civ., Sez. I, sent. 31/08/2018, n. 21536. In particolare la Suprema Corte rammenta, innanzitutto, il proprio precedente orientamento (Cass. 23 gennaio 2012, n. 889; Cass. 15 luglio 1980, n. 4536), secondo cui “il sistema delineato dal combinato disposto dell'art. 821 c.p.c. e art. 829 c.p.c., comma 1, n. 6 è imperniato non già sul mero decorso del termine, che ne rappresenta il mero sostrato di natura fattuale, ma sulla manifestazione della parte di voler far valere la decadenza, la quale integra un vero e proprio onere”.
Pertanto, secondo la Corte, la notificazione dell'intenzione della parte di far valere la decadenza non costituisce una mera eccezione, da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere.
Aggiunge la Cassazione, sempre ricordando le proprie precedenti pronunce sul punto, che la previsione della notificazione garantisce la certezza, anche in relazione al quando, della conoscenza, da parte di tutti i soggetti interessati, dell'intenzione di far valere la decadenza.
Dunque, la nullità prevista dalle citate norme è una nullità relativa, in quanto il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione, non abbia provveduto a detta notificazione.
In tale ottica, va attribuito “rilievo formale e non surrogabile” all'adempimento previsto dall’art. 821 c.p.c., che richiede la notificazione "a mezzo di ufficiale giudiziario".
Quanto alla questione se la notificazione in questione possa essere validamente compiuta, anziché dalla parte personalmente, dal difensore, inizialmente si riteneva che a tal fine fosse necessario il conferimento a quest’ultimo di procura speciale (Cass. 10910/2003).
Attualmente, però, tale orientamento sembra superato dall’art. 816 bis c.p.c., introdotto anch’esso con il D. Lgs. 40/2006, il quale stabilisce che “in mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo”.