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Articolo 214 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Svolgimento della ricognizione

Dispositivo dell'art. 214 Codice di procedura penale

1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima(1).

3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti [134 4].

Note

(1) Si ricorre ad esempio a vetri speciali che permettono la visione solo a chi deve effettuare il riconoscimento e non a coloro che a tale esame sono sottoposti.

Ratio Legis

La disciplina delle ricognizioni pare orientata all'accuratezza e analiticità, soprattutto in relazione agli adempimenti preliminari, scelta legislativa che sottolinea una certa diffidenza del legislatore verso l'attendibilità dei risultati di tale delicato mezzo di prova.

Spiegazione dell'art. 214 Codice di procedura penale

La ricognizione, che può riguardare sia le persone che le cose, richiede tutta una serie di adempimenti preliminari, atti a conferire una particolare affidabilità a quanto emerge dalla ricognizione. Questo soprattutto al fine di colmare l’inevitabile relatività che circonda un mezzo di prova di tal tipo, basato su ricordi (più o meno vaghi), percezioni ecc.

Una volta allontanata la persona che deve effettuare la ricognizione, il giudice deve chiamare almeno due persone molto somiglianti al soggetto sottoposto a ricognizione, per poi richiamare la persona che deve effettuare la ricognizione, anche coperta da un vetro a specchio. Tale ultima ipotesi è prevista espressamente dalla norma qualora il giudice ritenga che il ricognitore possa subire qualche tipo di intimidazione o altra influenza da parte del soggetto sottoposto alla ricognizione.

A pena di nullità, il verbale deve far menzione di come si svolga la ricognizione, in tutti i suoi adempimenti formali e sostanziali. Al fine di documentare con maggiore compiutezza l'atto in questione, è possibile utilizzare fotografie, mezzi di riproduzione cinematografica o comunque, in generale, qualsiasi strumento che possa meglio dare atto dello svolgimento.

Massime relative all'art. 214 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 8740/2022

In tema di ricognizione personale, la mancata visione, dal vivo, in fotografia o su altro supporto rappresentativo, della persona da riconoscere nel tempo compreso tra il momento di verificazione del fatto cui attiene il riconoscimento e quello del compimento di tale atto investigativo non costituisce condizione necessaria ai fini di garantire la genuinità della prova. (Rigetta, Corte Appello Messina, 09/11/2020)

Cass. pen. n. 41228/2006

In tema di ricognizione di persone, l'utilizzazione di agenti di polizia giudiziaria come soggetti da raffrontare con il soggetto da individuare non determina alcuna irregolarità e, tantomeno, alcuna nullità della procedura, atteso che l'art. 214 del codice di rito non stabilisce alcun divieto in tal senso ma menziona soltanto la mera opportunità di assicurare la presenza di soggetti "somiglianti". (Rigetta, Trib. Napoli, 23 maggio 2006)

Cass. pen. n. 5150/2002

In tema di modalità di svolgimento di ricognizioni personali, l'omessa osservanza - per quanto attiene alle caratteristiche fisiche delle persone tra cui è collocato l'indagato - delle formalità previste dall'art. 214 c.p.p., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione per garantire la genuinità della prova, non è causa di nullità o inutilizzabilità dell'atto.

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