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consulenza legale in materia di condominio e comunione

  1. Introduzione 2. Origini del condominio 3. Disciplina giuridica del condominio 4. Consulenze legali in materia di condominio 5. Origini e disciplina giuridica della comunione 6. Consulenze legali in materia di comunione


INTRODUZIONE
Gli avvocati della nostra redazione giuridica hanno maturato lunga esperienza in materia di consulenza legale condominiale. Sono centinaia le consulenze rese fino ad oggi su questioni legate al condominio.

Qui di seguito riportiamo l'elenco delle singole e più specifiche categorie relativamente alle quali il team legale di Brocardi.it offre la sua consulenza: Per varie ragioni - che sarebbe assai interessante investigare a livello sociologico - la litigiosità che nasce dalla convivenza in edifici composti da più unità immobiliari di proprietà di diversi soggetti è sempre stata elevatissima.

Si narra che oltre il 50% delle procedure civili, nelle aule di giustizia, riguardi il condominio!

Questa la "classifica" delle liti più frequenti:
  1. si litiga per quelle che in gergo tecnico vengono chiamate “immissioni”, vale a dire gli odori ed i rumori che vengono da unità immobiliari attigue o limitrofe. Le casistiche sono le più varie e dove non arriva la fantasia ... arrivano i condomini. Citiamo solo alcuni tra gli esempi più divertenti: ticchettio di scarpe femminili a notte fonda, tanfo (o profumo, a seconda dei punti di vista) di cipolla quotidiano che si diffonde per la tromba delle scale (non differente la situazione per gli "aromi" da cucina etnica), spostamento di mobili a tarda ora con orrendi rumori di sbattimento e trascinamento.
  2. si litiga per il collocamento in aree comuni condominiali di oggetti della più varia specie di proprietà del singolo condomino, che utilizza le parti comuni come un prolungamento della propria unità immobiliare. Esempi: fioriera attaccata al muro condominiale, auto parcata in spazio di manovra della comune autorimessa, invasione del pianerottolo comune con cataste di cose personali.
  3. si litiga per gli schiamazzi vari, in particolari urla di bimbi che giocano. In un paese a crescita demografica zero gli eccessi degli infanti sono sempre meno tollerati.
  4. si finisce in causa per l’innaffiatura di piante dai balconi, laddove l'acqua in eccesso vada a cadere con violenza e abbondanza sugli spazi sottostanti, di proprietà di altri condomini.
  5. si finisce in tribunale per il rapporto con gli animali domestici, soprattutto quando li si trova - magari senza museruola - negli spazi comuni condominiali, quali ascensore o giardino condominiale.
  6. si va in giudizio, infine, per liti che hanno a che fare, a vario titolo, con l’esterno del condominio: bucato esposto fuori dal balcone "alla napoletana", oppure appeso ancora imbibito d'acqua e pertanto gocciolante sul balcone sottostante del vicino, mozziconi di sigaretta (non elettronica) gettati con nonchalance dalla finestra (come il il cortile comune fosse una discarica), sbattimento di tovaglie nel cortile comune con tutto ciò che contenevano alla fine del pranzo.
ORIGINI DEL CONDOMINIO
Ma come è nato il condominio?
Fino a qualche tempo fa non esisteva una concezione ben definita di condominio negli edifici, né nel codice civile né nelle numerose leggi speciali che si occupavano di singoli aspetti di tale istituto. Eppure già esisteva in fabbricati dell’antica Roma.
In tempi più recenti e nella tecnica costruttiva moderna, i condomini cominciano a diffondersi quando, soprattutto nei centri urbani, per sfruttare la verticalità, iniziano a realizzarsi edifici alti, divisi in più piani, ciascun piano suddiviso in più unità immobiliari di proprietà diversa, con parti di proprietà comune.

Si parla, infatti, di condominio tutte le volte in cui si è in presenza di un edificio nel quale coesistono proprietà singole e beni di proprietà comune (quali muri maestri, tetti, scale, ascensori, etc), ossia allorché in un edificio, frazionato per piani orizzontali, vi sia la coesistenza di proprietà esclusive e di proprietà indivise, le quali ultime sono collegate alle prime da un nesso di pertinenzialità necessaria o, almeno, di funzionalità.

Nato originariamente, quindi, con riferimento ad edifici strutturati verticalmente e su più piani, successivamente la sua nozione fu estesa anche a quelli che vennero definiti “condomini orizzontali”; ci si intende riferire alle cosiddette villette a schiera o ai gruppi di edifici contigui, per i quali ultimi si sviluppò nel corso del tempo la nozione di “supercondominio”.


DISCIPLINA GIURIDICA DEL CONDOMINIO
Il condominio trova la sua prima e più compiuta disciplina
  • nel Codice Civile (artt. 1117-1139 c.c. e artt. 61-72 disp. att. c.c.),
  • a cui poi ha fatto seguito, modificando lo stesso codice civile, la Legge n. 220 dell’11.12.2012 (nota, appunto, come Legge di riforma del condominio).
  • Recentemente è anche intervenuta incidentalmente una normativa speciale, il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (con il quale si è data attuazione alla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica), il cui articolo 2 si occupa di dare delle definizioni al fine dell’applicazione del Decreto; tra queste definizioni si trova proprio quella di “condominio”, che viene identificato in quell’edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni.

Per la sua nascita il condominio non ha bisogno di atti e forme particolari, in quanto nasce in automatico nel momento stesso in cui si verifica una serie di presupposti di fatto e di diritto, senza necessità che i soggetti che ne fanno parte pongano in essere alcuna attività, né tanto meno che vi sia l’intervento di organi giudiziari o amministrativi.

Infatti, condizioni necessarie (e sufficienti) affinché possa dirsi costituito il condominio sono:
  • costruzione dell'edificio: è necessario che l'edificio esista nella realtà di fatto;
  • ripartizione o suddivisione (strutturale) dell'edificio in piani o porzioni di piano o unita immobiliari esclusive;
  • frazionamento (giuridico) dell'edificio, ossia attribuzione del diritto di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari che compongono l'edificio a soggetti diversi (tale attribuzione può essere effetto di atti inter vivos o mortis causa).
Per quanto concerne la sua natura giuridica, diverse sono le teorie elaborate al riguardo e vi è enorme confusione in merito; può comunque dirsi che a seguito della Legge 220/2012 prevale la tesi che vede nel condominio un soggetto di diritto, pur senza personalità giuridica, ma distinto dai suoi partecipanti, simile per certi versi ad una associazione.

La disciplina ed il corretto uso delle parti comuni hanno fatto sorgere nel corso del tempo una serie di problematiche, che quotidianamente coinvolgono singoli condomini e sfociano molto spesso in liti giudiziarie.

Vediamo ora più nel dettaglio, dopo la classifica stilata in apertura, quali sono le problematiche su cui ci si imbatte più frequentemente nelle aule di giustizia.
Sulle questioni di seguito elencate cittadini e professionisti (amministratori di condominio compresi) hanno sentito molte volte l'esigenza di ottenere una consulenza legale.
Lo staff di Brocardi.it è specializzato in materia di controversie condominiali ed è pronto a fornire una consulenza a 360 gradi, per risolvere ogni genere di problema.


CONSULENZE LEGALI IN TEMA DI CONDOMINIO
Consulta l'elenco completo delle consulenze legali in materia di condominio redatte dai legali di Brocardi.it.

Qui di seguito vengono esposti succintamente alcuni casi particolarmente emblematici o di frequente accadimento, utili in molti casi per trovare già alcune risposte preliminari ai propri problemi.
Consulenza legale in materia di acquisto di immobile in condominio e spese pregresse: se si decide di andare a vivere in condominio e si vuole risparmiare sul prezzo acquistando un appartamento un po’ più vecchiotto, si può incappare in una situazione un po’ spiacevole, ossia quella di ritrovarsi con i debiti condominiali del venditore.

In casi come questi, però, non bisogna preoccuparsi più di tanto, in quanto ci aiuta l’art. 63 disp. att. c.c.; tale norma, infatti, pone un limite alla responsabilità dell'acquirente, stabilendo che questi è responsabile solo per il pagamento degli ultimi due anni di contributi che il venditore avrebbe dovuto versare al condominio.

A questo punto ci si può chiedere: ma chi paga i contributi relativi agli anni precedenti agli ultimi due? Possono i condomini, con regolare delibera, stabilire che chi subentra al condomino moroso sia tenuto a pagare tutto ciò che il venditore non ha pagato?

A queste domande va data risposta negativa; infatti, la giurisprudenza ritiene che sia da considerare nulla una delibera assembleare con la quale si decida di violare il suddetto criterio legale di imputazione dei contributi condominiali e di far ricadere su chi subentra al condomino indebitato di pagare ogni debito.

Consulenza giuridica sui lavori straordinari in condominio: a chi competono e come avviarli
Fare l'amministratore di condominio è un compito purtroppo difficilissimo.
Non si è mai certi se si può autonomamente prendere l’iniziativa di fare determinati lavori o se occorre essere autorizzati dall’assemblea condominiale.
Una cosa occorre avere ben chiara: se devono compiersi lavori di una certa rilevanza, quelli che tecnicamente vengono definiti lavori di straordinaria amministrazione, l’amministratore non può mai agire autonomamente.
In questi casi è necessario che:
  1. convochi l’assemblea dei condomini per farsi autorizzare ad iniziare quei lavori;
  2. se ha agito senza autorizzazione, sarà opportuno convocare quanto prima l’assemblea condominiale per ottenere una autorizzazione successiva, ossia una ratifica del suo operato, redigendo un verbale da cui risulti che ha agito per il bene del condominio e che i condomini accettano che l’amministratore porti avanti quei lavori.
Se invece non si è d’accordo con la decisione presa dall’amministratore, sarà sufficiente non approvare il suo operato e ci si libererà da ogni obbligo di sostenere le spese che quell’amministratore con molta volontà e tanta voglia di fare si sta obbligando a sostenere.
Lo staff di Brocardi.it potrà offrire una consulenza specifica, fornendo delle indicazioni precise su come redigere delle richieste formali all'amministratore, facilitando così la comunicazione e prevenendo l'insorgenza di liti.

Inoltre, operai o fornitori, con cui l’amministratore aveva preso contatti, non potranno dire che ormai erano stati illusi di aver concluso l’affare, in quanto sarebbe stato sufficiente per loro aprire il codice civile e leggere gli articoli 1130 e 1135 c.c., per rendersi conto che, senza esibire alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea, chi amministra un condominio può solo compiere atti di ordinaria amministrazione (quali far ripulire la cisterna, far potare le aiuole, chiamare la ditta di autospurgo, far sostituire le lampade del vano scala, ecc.).
È ovvio però che se un black-out elettrico danneggia l’impianto di autoclave, l’amministratore stesso, autonomamente, potrà ripristinare la funzionalità dell’autoclave per evitare che i condomini non abbiano l’acqua corrente nei propri appartamenti; lo stesso, però, avrà l’obbligo di riferire alla prima assemblea gli interventi effettuati.
Tale potere gli deriva dall’art. 1135 co. 2 c.c., il quale appunto consente all’amministratore di ordinare lavori di manutenzione straordinaria se rivestono carattere d’urgenza.

Parere legale in merito agli animali domestici: sì al loro ingresso in condominio. Quali sono le regole da seguire?
Chiunque sia amante degli animali e ne abbia uno in appartamento sa che la coesistenza con vicini e condomini poco tolleranti può dar vita ad attriti e dissapori.
Ebbene, dal 2013 la legge che riguarda animali e condominio è stata aggiornata con importanti novità e, adesso, il principio ispiratore della nuova normativa si può così riassumere: vietato vietare.
Parliamo della ormai a tutti nota Legge di riforma del condominio, la n. 220/2012, che ha introdotto all’art. 1138 c.c. un ultimo comma, con il quale si dice espressamente che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Il motivo per il quale si è dovuto ricorrere ad un aggiornamento della legge è molto semplice; secondo le ultime stime, il numero di animali da compagnia detenuti in appartamento nel nostro Paese è in continuo aumento e ad oggi, infatti, gli animali domestici presenti in condominio sarebbero 60,5 milioni (tra cani, gatti, pesci, roditori, uccelli e rettili). Un così alto numero di animali presenti in condominio ha avuto l’effetto di far aumentare le controversie tra condomini insofferenti, le quali sempre più spesso arrivavano davanti al Giudice di Pace.
Questa nuova regola, ovviamente, non deve indurre a pensare che il diritto di tenere un animale nella propria abitazione debba considerarsi illimitato; infatti, a parte la considerazione che non si può trasformare la propria abitazione in una giungla o in uno zoo (sono ammessi solo gli animali di compagnia, tra i quali la nuova legge inserisce anche conigli e galline), occorre pur sempre rispettare alcune regole di convivenza comune, ossia:
  • l’animale non può essere lasciato libero nelle parti comuni del condominio;
  • il regolamento condominiale può limitare il numero di animali che possono avere accesso ad ogni abitazione al fine di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie;
  • nei luoghi in cui l’animale, in particolare i cani, può incontrare altre persone, è necessario l’uso del guinzaglio e, all'occorrenza, della museruola.
  • nel rispetto del principio di “normale tollerabilità”, richiesto dalla pacifica convivenza condominiale, può essere vietato di detenere un animale da compagnia in appartamento qualora l’animale produca rumori molesti di notte e di giorno.
Gli avvocati specializzati di Brocardi.it potranno fornire assistenza nella redazione di lettere e comunicazioni da inviare agli altri condomini, o anche all'amministratore, al fine di manifestare ogni richiesta in modo specifico e puntuale.
Infine, va fatta un’ultima considerazione: la nuova norma riguarda il regolamento di condominio; se, però, il proprietario del singolo appartamento è proprio contro gli animali, avrà tutto il diritto, se decide di fuggire da un condominio di soli animalisti, di affittare il proprio appartamento e di inserire nel contratto di affitto una clausola di divieto alla detenzione di animale da compagnia.
Infatti, a differenza del regolamento di condominio, il contratto di affitto ha natura privata e, una volta sottoscritto, diviene vincolante.

Risposta a quesiti specifici in materia di uso delle parti comuni: quando l'occupazione diventa abusiva
La vita frenetica di oggi ci porta molto spesso a lasciare l’automobile fuori dal proprio posto auto pensando di doverla riprendere dopo qualche minuto, oppure a depositare nel garage condominiale l’albero di Natale in attesa di sistemarlo nel box di pertinenza esclusiva, lasciandolo di fatto lì fino al successivo Natale, o ancora a poggiare il sacchetto della spazzatura sul pianerottolo fino a trasformarlo in una discarica in attesa che nostro figlio la porti fuori.
Sono questi piccoli gesti di vita quotidiana che, sotto un profilo prettamente giuridico, comportano una occupazione abusiva di spazi comuni.
Allora ci si chiede: cosa può farsi per far sì che tutti i condomini rispettino l’uso delle parti comuni? Chi deve richiedere l’immediato sgombero?
È compito dell’Amministratore, sia esso interno che esterno, richiedere la liberazione di questi spazi, in quanto trattasi di spazi ad uso comune e non ad uso personale; infatti, rientra tra gli obblighi che su di lui incombono in virtù dell’art 1130 c.c. disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini.
Certo, l’amministratore non può essere considerato come un vigile o una qualsiasi altra forza di polizia, in grado di constatare l’infrazione e provvedere di conseguenza; egli deve seguire determinate regole procedurali per far valere i suoi poteri, ossia dovrà per prima cosa rivolgere al condomino irrispettoso una richiesta scritta di immediato sgombero, facendo riferimento al regolamento di condominio nella parte in cui contiene le norme sull’utilizzo dei beni condominiali.

Attraverso il servizio di consulenza legale di Brocardi.it, sarà possibile per ciascuno conoscere quali siano esattamente i propri diritti. Una semplice lettera di intimazione, se ben redatta, può già ottenere il risultato sperato, evitando il ricorso a costose pratiche legali che comporterebbero oneri e spese di gran lunga superiori.
Qualora, malgrado tale richiesta, il condomino continui a non liberare gli spazi comuni, l’Amministratore non avrà altra scelta che quella di trascinarlo in un’aula di giustizia.

Assistenza legale in merito alle problematiche legate all'utilizzo dell'acqua: ripartizione delle spese in condominio e installazione di contatore separato
La ripartizione delle spese in materia condominiale è una delle maggiori fonti di litigio tra condomini.
Sono molti i condomini in cui troviamo un appartamento di appena 50 metri quadri abitato da una famiglia con cinque componenti ed uno di 150 metri quadrati abitato da una coppia di anziani o, ancor di più, da una sola persona vedova.
Ebbene, in questi casi se si vuole pagare soltanto ciò che si consuma e non contribuire ai consumi idrici degli altri condomini, l’unica soluzione è quella di installare nel proprio appartamento un contatore separato o cosiddetto contatore di sottrazione, il quale consente di misurare la quantità effettiva di acqua che per ciascun appartamento viene consumata; l’installazione di tale contatore costituisce un vero e proprio diritto per i condomini e risponde alla regola dettata dal secondo comma dell’art. 1123 c.c., a mente del quale «se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne».
In mancanza di tali contatori, invece, il solo modo di ripartire le spese idriche è quello di fare riferimento ad altri e diversi criteri e, in particolare, a quelli mutuabili dalle tabelle millesimali (ove preesistenti), a cui non ci si può sottrarre.

Parere degli avvocati di Brocardi.it in materia di condizionatori in condominio: possono installarsi sulla facciata dell’edificio?
Mal funzionamento dell’impianto tradizionale di riscaldamento, giornate particolarmente afose e assenza di un adeguato cappotto termico dell’edificio, possono costringerci a contattare il nostro impiantista di fiducia e chiedergli di installare un condizionatore a servizio del nostro appartamento.
La via più breve, oltre che più economica, è quella di porre unità esterna ed interna “spalla a spalla”, come suol dirsi in gergo tecnico; ma se viviamo in condominio questo è sempre possibile?
Purtroppo l’annoso problema dell’installazione dei condizionatori in condominio non sembra aver trovato una soluzione chiara ed esauriente nel codice civile riformato dalla L.220/2012.
In assenza di una espressa norma, dunque, non ci si può che appellare a quelli che sono i principi espressi dai giudici nel corso delle varie controversie sul tema.
Da tali principi se ne ricava che, a parte le ipotesi in cui vi sia un regolamento condominiale di tipo contrattuale (cioè approvato con il consenso unanime dei condomini) che vieti espressamente l’installazione di condizionatori, il condomino che vorrà installare il motore del condizionatore sulla proprietà condominiale dovrà rispettare i seguenti limiti:
1. garantire il pari uso della cosa comune;
2. garantire la sicurezza e la stabilità dell’edificio: è ovvio che in questo caso non ci si intende riferire alla sicurezza strutturale dell’edificio (sarebbe impensabile che il motore di un condizionatore possa metterla in pericolo), ma a quella che può essere messa in pericolo da possibili scoppi, incendi o corti circuiti;
3. garantire il rispetto del decoro architettonico: è sempre preferibile installare le unità esterne o su un balcone, o su un muro che dia su una chiostrina interna del palazzo, anche a costo di dover sostenere delle spese maggiori per non potersi avvalere della cosiddetta installazione standard “spalla a spalla”.

Tuttavia, non è sempre facile interpretare le clausole inserite nel regolamento condominiale e capire se esse siano compatibili con la normativa in materia di locazione. È vero che le parti sono libere, nella loro autonomia contrattuale, di predisporre il regolamento come preferiscono; tuttavia, è necessario per loro rispettare le norme del Codice Civile che dettano le linee fondamentali dell'utilizzo delle parti comuni dell'edificio. In tal senso, diventa fondamentale l'assistenza di un team legale specializzato, come quello di Brocardi.it, che possa condurre l'utente nella comprensione precisa dei propri diritti e facoltà.

Soluzioni legali a proposito di anticipazione di spesa urgente a vantaggio di parti comuni: come ottenere il rimborso
Le piogge abbondanti della stagione invernale hanno fatto crollare una parte del cornicione condominiale sul balcone del proprietario dell’ultimo, ma ai restanti condomini poco importa provvedere alla sua riparazione.
Sicuramente un mancato tempestivo intervento rischierebbe anche di far crollare altre parti di quel cornicione, e allora cosa fare?
Se i tempi di convocazione dell’assemblea non consentono di agire tempestivamente e l’amministratore non si attiva con sollecitudine o è assente, il singolo condomino, in particolare quello dell’ultimo piano che rischia di vedersi il corniciano crollato addosso, può fare tempestivamente intervenire gli operai per mettere quantomeno in sicurezza quella parte dell’edificio, anticipando la spesa che si renderà necessaria.
A consentirglielo è l’art. 1134 c.c., norma che autorizza ciascun condomino a farsi parte diligente soltanto se si tratta di spesa urgente; infatti, soltanto per una spesa di tale tipo gli sarà consentito, in caso di rifiuto degli altri condomini a rimborsarlo, di ricorrere all’autorità giudiziaria e far valere il suo diritto a recuperare le somme spese per il condominio.

Ma come si potrà ottenere questo rimborso, dal punto di vista pratico? Occorrerà redigere delle lettere da inviare agli altri condomini, nelle quali si specifichi la spesa effettuata la norma sulla base della quale nasce il diritto a chiedere la rifusione di quanto corrisposto in via anticipata. Sarà necessario descrivere in maniera dettagliata i motivi della spesa, testimoniandone l'urgenza, condizione necessaria per ottenere il rimborso. Un avvocato esperto della materia, tramite la sua consulenza legale, ti permetterà di predisporre un documento chiaro e inattaccabile.

Chiarimenti legali con riguardo alla materia dei debiti del condominio: chi paga quelli dei morosi?
Il problema dei condomini morosi è stato uno dei più dibattuti nella gestione condominiale, anche per l’indifferenza di chi, all’interno del condominio, si illude che tanto ci sarà qualcun altro che, prima o poi pagherà, al posto suo.
Anche su questo problema la riforma del condominio del 2012 ha finalmente cercato di mettere dei paletti fissi.
Infatti, è stata introdotta una norma, l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che si preoccupa di tutelare sia i creditori del condominio che i singoli condomini diligenti e buoni pagatori.
La regola introdotta da tale norma è la seguente: “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”.
Questo significa che, mentre prima i creditori potevano rivalersi indiscriminatamente sull’intero condominio e anche sui condomini in regola con i pagamenti per recuperare i loro crediti, oggi invece possono e devono prima pretendere il pagamento esclusivamente dai condomini morosi, e solo se questi tentativi si rivelano infruttuosi, dopo aver documentato l’impossibilità di rivalersi sul diretto debitore, possono intraprendere un’azione di recupero anche sui condomini in regola.
Ovviamente, per ottenere il rispetto di tale regola è pur sempre necessario che vi sia una delibera con la quale la spesa sia stata approvata e ripartita tra tutti i condomini e che l’amministratore abbia cercato di recuperare le somme dai condomini che si rifiutano di pagare, inviando loro una lettera di messa in mora.

Il servizio Lexgenerator® di Brocardi.it, che permette la personalizzazione e il download di modelli di contratto e lettere, offre un utile strumento per redigere una lettera di messa in mora completa e puntuale, disegnata sulle specifiche peculiarità del caso concreto, con la quale richiedere ai condomini morosi quanto da loro dovuto. Potrebbe essere un servizio utilmente impiegato dagli amministratori di condominio.


ORIGINI E DISCIPLINA GIURIDICA DELLA COMUNIONE
Non è soltanto in un condominio che ci si trova a dover condividere dei beni con terzi estranei.
Ricorre una situazione simile a quella del condominio tutte le volte in cui la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, situazione che dà luogo a quella che in diritto si definisce “comunione”, e che viene disciplinata dagli articoli dal 1100 al 1116 del Codice Civile.
Le origini della comunione sono davvero antiche, ed infatti risale al diritto romano il primo tipo di comproprietà, la quale si costituiva automaticamente alla morte del pater familias tra i suoi eredi, in quanto il patrimonio ereditario restava in comune tra gli stessi.
Come si è all’inizio accennato, oggetto di comunione può essere sia il diritto di proprietà che una servitù di passaggio, un diritto di superficie, il diritto di abitazione, ecc.
La situazione del comunista si caratterizza per il fatto che lo stesso non può considerarsi titolare di una porzione fisicamente ben individuata del bene, ma di una quota ideale, espressa di solito in termini percentuali, dell’intero bene. Con ciò vuol dirsi che se oggetto di comunione tra quattro diversi soggetti è un appezzamento di terreno, identificato in catasto con quattro distinte particelle, ciascun comunista non sarà proprietario di una singola particella, ma di una quota pari al 25% dell’intero appezzamento. Allo stesso modo, se una casa è in comunione tra quattro persone, non potrà dirsi che ognuno abbia una camera, ma ciascuno avrà diritto al 25% delle camere.
Da ciò consegue che ogni comunista ha il diritto di usare il bene in qualunque momento e nella sua interezza, essendogli soltanto vietato di modificare la destinazione del bene senza il consenso degli altri proprietari e di non impedire agli altri di farne lo stesso uso. Così, nel caso sempre di una casa di villeggiatura in comune tra due fratelli, ciascuno dei fratelli potrà usare interamente la casa, ma non potrà decidere ad esempio di destinare quella casa a B&B senza il consenso dell’altro fratello, né potrà impedire a quest’ultimo di abitarla insieme a lui nello stesso momento.
Esistono diverse ragioni per le quali ci si può ritrovare in comunione con altri.
L’ipotesi più frequente è quella della cosiddetta comunione volontaria, la quale si instaura nel momento in cui più parenti o amici decidono di acquistare insieme lo stesso bene e di cointestarselo. Oggetto dell’acquisto, o meglio del coacquisto, può essere un’auto, una casa, un computer, un telefono, un conto corrente, insomma qualunque bene, a prescindere dal suo valore.
Oltre che volontariamente, la comunione può avere origine anche da fatti involontari, nel qual caso si parla di comunione incidentale. È questo il classico esempio di due fratelli che ereditano l’unica casa dei genitori e ne diventano comproprietari in ragione del 50% ciascuno.
Una terza forma di costituzione della comunione è quella della cosiddetta comunione forzosa, così definita perché nasce dalla legge e ad essa non ci si può sottrarre. Diversi sono i casi di comunione imposti dalla legge, come ad esempio quello previsto dall’art. 874 del c.c. relativo alla comunione del muro posto sul confine. Quest’ultimo tipo di comunione si caratterizza per il fatto che essa non può essere sciolta unilateralmente (ossia per volontà di uno solo dei comunisti), con la conseguenza che non ci si può sottrarre dal contribuire alle spese per il mantenimento delle parti comuni.
Principio generale in tema di comunione è quello secondo cui le quote dei singoli comunisti si presumono uguali tra loro; tale principio, tuttavia, ammette delle deroghe, come nel caso in cui, in sede di acquisto del bene comune, le parti precisino in quale misura ciascun acquirente diventerà partecipe della comunione (es. Tizio al 30% e Caio al 70%).
In costanza di comunione, tutti i comunisti hanno diritto di decidere come amministrare il bene comune, dovendosi a tal fine distinguere tra:
  1. atti di ordinaria amministrazione (es.: riparazioni o attività di manutenzione), per il compimento dei quali occorre che sia d’accordo la maggioranza dei partecipanti (calcolata secondo il valore delle quote);
  2. atti di straordinaria amministrazione: per gli atti di questo tipo (es.: reimpiantare un appezzamento di terreno da uliveto a vigneto o vendere il bene comune) occorre la decisione della maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno i due terzi del valore della cosa comune.
Trovarsi in comunione non significa dover restare in tale situazione finché tutti non decidano di vendere il bene comune, in quanto vi sono diversi modi per dissolvere tale vincolo.
Innanzitutto, ciascun comunista può chiedere in qualunque momento lo scioglimento della comunione, anche se gli altri si oppongono; è anche possibile mettersi d’accordo per restare in comunione per un determinato periodo di tempo, ma tale patto non può avere una durata superiore a dieci anni.
Inoltre, ciascuno dei partecipanti può decidere di vendere o donare ad un terzo estraneo la propria quota sul bene comune, così come può darla in ipoteca o usufrutto, mentre è chiaro che non può disporre di tutto il bene nel suo intero.
Quando ci si decide a sciogliere la comunione, dovrebbe privilegiarsi la divisione in natura, cioè si dovrebbe cercare di dividere il bene in modo che ciascuno possa usarne una parte. Sembra evidente, tuttavia, che se ciò è possibile, ad esempio, per una serie di quadri o per un conto corrente cointestato, non lo è sempre per una villetta o per un appartamento. In questi casi è consentito assegnare l’intero ad uno solo dei partecipanti, il quale sarà tenuto a versare agli altri una somma di denaro pari al valore delle loro quote.
Se, poi, non si riesce a raggiungere un accordo, sarà il giudice a decidere come procedere a divisione (solitamente si dispone la vendita del bene e la divisione del ricavato secondo le quote di ciascun comunista).

Il team legale di Brocardi.it è specializzato in materia di comunione, occupandosi da molti anni di controversie relative a dissidi insorti tra contitolari di cose comuni. La frequenza delle liti in materia di comunione è molto elevata, sia che si tratti di comunione volontaria sia che si tratti di comunione incidentale o forzosa. In questi ultimi due casi, poi, le incomprensioni e le discussioni dei comunisti sono ancora più assidue, poiché la situazione di contitolarità non è stata scelta liberamente dalle parti, ma è una circostanza voluta dalla legge che, per diversi motivi, affida la titolarità del bene a più persone congiuntamente. In casi del genere è indispensabile poter fare affidamento su un servizio di consulenza rapido e immediato, che fornisca soluzioni pratiche ed efficaci, come quello degli avvocati di Brocardi.it.


CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI COMUNIONE
Consulta l'elenco completo delle consulenze legali in materia di comunione redatte dai legali di Brocardi.it.

Qui di seguito vengono esposti succintamente alcuni casi particolarmente emblematici o di frequente accadimento, utili in molti casi per trovare già alcune risposte preliminari ai propri problemi.
Consulenza legale in materia di spese di manutenzione e conservazione della cosa comune
Caso esemplificativo: Tizio eredita con il fratello Caio un appartamento al 50%. Caio si disinteressa totalmente dell’appartamento. Può Tizio effettuare lavori urgenti di manutenzione e conservazione?
La legge dice che il partecipante, in caso di trascuranza degli altri partecipanti, può sostenere le spese necessarie per la conservazione del bene comune ed ha anche diritto al rimborso. Ciò che conta è che si tratti di spese volte ad evitare il deterioramento del bene.

Assistenza legale in merito all'utilizzo da parte dei comunisti dell'immobile in comunione
Caso esemplificativo: Tizio e Caio sono comproprietari di un immobile a Milano, ma solo Tizio vive a Milano e alloggia saltuariamente nell’immobile, mentre Caio vive a Londra. Caio ha diritto ad una indennità di occupazione?

Caio non ha diritto ad alcuna indennità se è in possesso delle chiavi dell’immobile e può liberamente accedervi. Ciò perché l’uso che Tizio fa di quell’immobile non ne impedisce il pari uso da parte di Caio.
Lo staff di Brocardi.it potrà offrire una consulenza specifica in materia di comunione, facilitando la comunicazione tra comunisti e prevenendo l'insorgenza di liti.
Consulenza giuridica in materia di comunione incidentale: in particolare, la comunione ereditaria
Caso esemplifiativo: Tizio eredita insieme alla madre e ad altri tre fratelli una quota di immobile, ma soltanto gli altri eredi sono in possesso delle chiavi. Come comportarsi?
Tizio ha diritto, nella qualità di comproprietario e titolare di una quota ideale dell’intero, ad avere una copia delle chiavi, potendosi eventualmente rivolgere all’autorità giudiziaria per far valere questo suo diritto.
Soluzioni legali con riguardo alla quantificazione delle quote ideali di spettanza dei singoli comunisti
Caso esemplificativo: Tizio, Caio e Sempronio acquistano un appezzamento di terreno per un valore complessivo di euro 100.000,00. Tizio contribuisce all’acquisto per euro 50.000,00, mentre Caio e Sempronio per euro 25.000,00 ciascuno. Nulla viene detto nell’atto notarile circa la misura delle loro quote. Tizio ha diritto ad una quota maggiore?
In tema di comunione, la legge dispone che le quote dei partecipanti si presumono "eguali". Pertanto, se Tizio contribuisce all’acquisto in misura maggiore, è opportuno che ciò si faccia risultare dall’atto e che venga specificato che lo stesso si rende acquirente per una quota pari al 50%. Di ciò si dovrà tenere poi conto in sede di divisione e/o vendita del bene.

Non è sempre facile destreggiarsi tra le numerose norme, caratterizzate da un elevato grado di tecnicismo, che disciplinano la materia della comunione. Per tutelare al meglio i propri diritti e conoscere esattamente le proprie facoltà è bene poter contare su un team di legali specializzato, come quello rappresentato dagli avvocati di Brocardi.it, che quotidianamente rende un efficace servizio di consulenza, mirato alle esigenze specifiche di ciascuno e con un elevato grado di approfondimento.
Parere legale in merito alla possibilità, da parte dei comunisti, di affidare la gestione della cosa comune ad un terzo estraneo
Caso esemplificativo: Tizio, insieme alla madre e ad altri tre fratelli, eredita dal padre un vasto appezzamento di terreno, impiantato ad uliveto, nelle campagne siciliane, ma soltanto Tizio vive in Sicilia, mentre gli altri fratelli e la madre vivono in Svizzera. Inoltre, Tizio è impegnatissimo nel suo lavoro e non riesce ad occuparsi della gestione di quel terreno. Quale soluzione è possibile adottare?
La legge consente ai comproprietari, che non abbiano possibilità di occuparsi della cosa comune, di affidarne la gestione anche ad un terzo estraneo. Per giungere a tale decisione occorre che sia d’accordo la maggioranza dei partecipanti, secondo il valore delle loro quote. Nel delegare la gestione al terzo se ne potranno anche stabilire i relativi poteri ed obblighi.

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Chi siamo

Brocardi.it, nato nel lontano 2003, è oggi uno dei siti giuridici italiani più visitati della rete.
Oltre 100.000 persone lo consultano ogni giorno per studio, lavoro, o per trovare soluzione ai loro dubbi legali. Nel tempo è divenuto un importante punto di riferimento per tutti gli operatori del diritto.

È citato come fonte autorevole in numerose pubblicazioni giuridiche alcune delle quali sono esposte qui di seguito

Il nostro servizio di consulenza legale

Per quanto vasto, ricco di informazioni e aggiornato quotidianamente, spesso occorre qualcosa in più della semplice consultazione delle pagine del sito per venire a capo di talune problematiche.
Per questo motivo, nel 2012, la redazione giuridica di Brocardi.it ha attivato un servizio di consulenza legale online, che ha reso fino ad oggi 7718 consulenze legali ad aziende, enti pubblici, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e moltissimi privati cittadini.
Quelle elencate nelle immagini a scorrimento qui sotto sono le principali aree tematiche per le quali è attivo il servizio di consulenza legale.

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Prima di affidare incarichi formali ad un legale, con il rischio di intraprendere azioni giudiziarie dai costi certi e dai risultati incerti, richiedi ai nostri avvocati un parere giuridico preliminare.

Condizioni del servizio

Il servizio di consulenza legale online ha un costo di € 24,51 + IVA (€ 29,90), pagabili esclusivamente attraverso carta di credito, Paypal o bonifico bancario.

La risposta verrà fornita entro 5 giorni lavorativi dal momento dell'avvenuto pagamento del servizio.

Integrazioni, supplementi d'informazione o precisazioni eventualmente sollecitati dall'utente in riferimento a quesiti giuridici a cui è stata già fornita risposta sono a totale discrezione della redazione di Brocardi.it e, a seconda della complessità, potranno essere forniti o gratuitamente o contro pagamento di un ulteriore importo.

Nei limiti del possibile, ai quesiti verrà fornita una risposta completa di riferimenti normativi e giurisprudenziali sempre comprensibile anche da parte di chi non è un tecnico del diritto, attenta a suggerire soluzioni pratiche e strategie concrete da addottare per la soluzione del caso proposto.

La Redazione di Brocardi.it si riserva la facoltà di non rispondere a quesiti formulati in maniera scorretta o non intellegibile o privi di un sufficiente corredo di elementi di fatto, o che per la complessità dei temi trattati richiedano uno studio eccessivamente approfondito. In tal caso rifonderà l'intero pagamento entro 24 ore o formulerà un preventivo adeguato.

È possibile valutare la qualità del servizio di consulenza legale offerto visionando lo storico delle consulenze già fornite.

Le opinioni dei clienti
sul nostro servizio di consulenza legale

“Sempre all'altezza.” G.M., 22 aprile 2024
“Servizio ricevuto nei tempi indicati. Piuttosto esaustivo per scegliere la strategia futura. Forse mi sarei aspettato anche una qualche soluzione alternativa.” M.U., 19 aprile 2024
“Ottimo servizio. Tornerò” G.D.P., 19 aprile 2024
“Direi tutto ok.” R.M., 18 aprile 2024
“Bravi, le informazioni hanno prodotto perplessitá nei confronti dei legali a cui le ho fatte vedere, non sono aggiornati.” M.M., 28 marzo 2024
“Molto bene” L.A., 27 marzo 2024
“Servizio ottimo” Anonimo, 25 marzo 2024
“Grazie, la vostra consulenza è stata soddisfacente. Per ora spero di avere risolto.” Marina C., 18 marzo 2024
“Grazie mille, siete esaustivi, preparati e rapidi.” V.P., 13 marzo 2024
“Sono soddisfatto, in seguito vi chiederò altre cose.” Marco B., 12 marzo 2024
“Buon servizio di consulenza rapida con spiegazioni sintetiche e chiare, arricchite da necessari riferimenti al Codice Civile.” Bruno M. F., 11 marzo 2024
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