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consulenza legale in materia di obbligazioni

  1. Introduzione 2. Origini delle obbligazioni 3. Disciplina giuridica delle obbligazioni 4. Consulenze legali in materia di obbligazioni

INTRODUZIONE
Gli avvocati della nostra redazione giuridica hanno maturato lunga esperienza in materia di consulenza legale relativa alle obbligazioni. Sono centinaia le consulenze rese fino ad oggi su questioni legate alle obbligazioni.
Qui di seguito riportiamo l'elenco delle singole e più specifiche categorie relativamente alle quali il team legale di Brocardi.it offre la sua consulenza:
La disciplina delle obbligazioni apre il Titolo I del Libro IV del Codice Civile e rileva per la sua importanza centrale nell'ambito del diritto privato.
Le obbligazioni, infatti, sono costituite da qualsiasi vincolo giuridico, che può sorgere da diverse fonti, e che obbliga il debitore ad adempiere correttamente e tempestivamente la sua prestazione.
La prima norma in tema di obbligazioni, contenuta nell'art. 1173 del c.c., enuclea le diverse fonti dalle quali possono scaturire le obbligazioni e, in particolare, queste possono nascere: Tra gli atri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni, la dottrina annovera principalmente le ipotesi delle promesse unilaterali, della gestione di affari, del pagamento dell'indebito e dell'arricchimento senza giusta causa.

In ogni caso, qualunque sia la fonte dell'obbligazione, il risultato sul piano giuridico è quello di creare un vincolo tra due soggetti, denominati creditore e debitore, sulla base del quale il debitore deve adempiere una determinata prestazione nei confronti del creditore. Se non adempie correttamente, o non lo fa tempestivamente, sarà ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. e dovrà quindi risarcire il danno che sia a lui imputabile. Il debitore, infatti, ai sensi dell'art.2740 c.c., è responsabile nei confronti del creditore "con tutti i suoi beni presenti e futuri".

ORIGINI DELLE OBBLIGAZIONI
Il termine obbligazione deriva dal verbo ligare, "legare": l'estinzione del vincolo che si viene a creare avveniene con la solutio (adempimento), dal termine solvere, che significa "sciogliere". Il diritto romano arcaico concepiva l'obligatio come un vincolo che impegnava la persona fisica del debitore. Solo in un secondo tempo, oggetto del vincolo divenne non la persona, ma la prestazione dovuta.
Secondo le varie specie di prestazione, nella tradizione romanistica si distinguevano le obbligazioni di dare, di facere e di praestare (garantire).

È interessante notare come nel diritto romano l'obbligazione di "dare" assuma un significato che comprende spesso l'obbligo di trasferire la proprietà o altro diritto. Ciò si basa sul fatto che nel diritto romano, diversamente rispetto alla disciplina attuale dettata dal Codice Civile, la vendita attribuiva il diritto di acquistare la proprietà, ma questa passava effettivamente solo con un successivo negozio (la traditio), composto da gesti e formule rituali.
Con il Code Napoléon si è poi codificato l'assorbimento dell'atto traslativo nel negozio di compravendita.

Elemento fondamentale della prestazione oggetto di rapporto obbligatorio è la sua patrimonialità: essa deve infatti essere, ai sensi dell'art. 1174 c.c., suscettibile di valutazione economica. La prestazione, diversamente dall'interesse del creditore, deve essere stimabile in termini patrimoniali, mentre l'interesse potrà anche avere natura non patrimoniale, e quindi anche morale, culturale, scientifica e via dicendo.

DISCIPLINA GIURIDICA DELLE OBBLIGAZIONI
Le obbligazioni trovano la loro collocazione nel Libro IV del Codice Civile e dello stesso costituiscono il cuore.
La disciplina delle obbligazioni, infatti, per la sua centralità e rilevanza, si estende poi a tutti gli altri settori del diritto, dalla famiglia alle successioni, ogniqualvolta venga in rilievo un vincolo di tipo obbligatorio.

Riassumendo:
  • l'art. 1173 c.c. stabilisce quelle che sono le fonti dell'obbligazione; seguono poi una serie di norme che disciplinano le modalità di adempimento della prestazione e le diverse tipologie di obbligazione;
  • l'art. 1218 c.c. è centrale nel dettare le regole in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento da parte del debitore, prevedendo la responsabilità nei confronti del creditore, a meno che non riesca a provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione "a lui non imputabile";
  • dall'art. 1230 c.c. in poi vengono previsti una serie di modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, tra cui la novazione, la confusione, la compensazione, ecc.;
  • dall'art. 1268 c.c. in poi si trovano istituti che prevedono la modifica del soggetto del rapporto obbligatorio dal lato passivo, quali delegazione, espromissione ed accollo.
CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI
Consulenza legale in materia di diligenza nell'adempimento: cosa cambia nel caso di obbligazione svolta dal professionista?
In generale, qualunque debitore deve adempiere la propria prestazione con la cosiddetta "diligenza del buon padre di famiglia", che altro non è se non la diligenza dell'uomo medio in circostanze analoghe a quelle in cui viene a trovarsi il debitore.
Per il professionista, però, vige un livello di diligenza specifico e più elevato. Infatti, il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall’art. 1176 del c.c., comma 2, che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.

Può capitare di rivolgersi ad un professionista, come per esempio un commercialista, per ricevere consulenza e assistenza fiscale con riguardo ai propri interessi.
In tal caso, il commercialista, che è un professionista esperto della materia, non potrà certo limitarsi a fornire le indicazioni e le istruzioni che potrebbe dare l'uomo medio, informandosi da sé attraverso qualche ricerca, ma sarà tenuto ad agire secondo lo standard del "commercialista medico", ovvero secondo quelle che sono le conoscenze diffuse nell'ambito professionale in cui lavora.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la negligenza professionale del commercialista, il medesimo potrebbe essere tenuto a risarcire il danno subito dal cliente.
Per principio ormai costante nella giurisprudenza di merito, in caso di inadempimento del professionista a cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma “dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell’erario per effetto dell’errore commesso dal tributarista” (Tribunale di Milano, sez. I, n. 9051/2019).

Lo staff di legali specializzati di Brocardi.it si occupa da sempre di consulenze in materia di obbligazioni, poiché le questioni in tale ambito sono quelle che interessano maggiormente il servizio di consulenza.
Le obbligazioni, infatti, sono particolarmente diffuse in praticamente ogni ambito della vita quotidiana. Per tutelarsi correttamente, è utile rivolgersi ad esperti della materia, che sappiano indirizzare l'utente verso la migliore soluzione per il suo caso concreto.

Consulenza giuridica dei legali specializzati di Brocardi.it in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione
Il debitore è tenuto all'adempimento della prestazione, pena il risarcimento del danno per il ritardo o l'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 del c.c..
Tuttavia, la legge prevede una "prova liberatoria", che il debitore può fornire, nel caso in cui lo stesso non abbia potuto adempiere la prestazione non per sua volontà o negligenza, ma per una causa di forza maggiore allo stesso non imputabile. La conseguenza della possibilità dell’invocare l’esimente di cui all’art. 1256 c.c. da parte del debitore è che quest’ultimo non potrà essere considerato inadempiente per il ritardo nell’eseguire la prestazione ai sensi dell’art. 1218 c.c..

Tale interpretazione è conforme, peraltro, all’art. 91 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale, a fronte della pandemia da Covid-19, ha previsto che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

I legali specializzati di Brocardi.it si occupano da sempre di controversie relative all'inadempimento di obbligazioni di vario genere. L'adempimento delle stesse, e l'esimente dell'impossibilità sopravvenuta, sono poi diventate di stringente attualità a seguito dello scoppio della pandemia da Covid-19, che ha reso ancora più difficile adempiere correttamente e tempestivamente alle proprie obbligazioni, anche a causa delle misure restrittive imposte dal governo. Come tutelarsi? In questi casi è bene rivolgersi ad esperti della materia che sappiano interpretare le norme anche alla luce degli eventi di attualità e delle conseguenze che gli stessi comportano.

Risposta a quesiti specifici in materia di obbligazioni solidali: quando è possibile esercitare l'azione di regresso? È possibile una azione di regresso "parziale"?
La solidarietà passiva consiste nella situazione in cui, in relazione ad una obbligazione, più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.).
Nei rapporti esterni, la legge attribuisce al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento dell'esatta prestazione ad uno qualunque dei condebitori: la ratio dell'istituto della solidarietà passiva è precisamente quello di rafforzare il credito. Quanto ai rapporti interni tra condebitori, l'art. 1298 c.c. stabilisce che l'obbligazione in solido si divide presuntivamente in parti uguali, salvo che sia contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Il condebitore che abbia pagato il credito anche per la quota spettante ad altri ha diritto di regresso nei confronti dell'altro debitore. L'art. 1299 c.c. disciplina tale azione di regresso stabilendo che "Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi". Il presupposto indefettibile per l'esercizio del diritto di regresso è, quindi, il pagamento del debito comune da parte di uno dei coobbligati.
La giurisprudenza dominante ritiene che anche l'adempimento parziale possa giustificare l'azione di regresso, a condizione, però, che colui che ha pagato lo abbia fatto in misura "superiore" rispetto alla sua quota interna e che il solvens chieda all'altro debitore solo l'eccedenza pagata (per un debito di 100, ripartito internamente in 50 e 50, se un debitore paga 70, potrà agire per ottenere 20 dall'altro debitore, ma non per ottenere anche il 30 che ancora non ha pagato).
La giurisprudenza si è pronunciata sul punto affermando che: "Nei rapporti interni tra i condebitori solidali (nella specie per debito d'imposta) cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione, e pertanto, nel caso di parziale pagamento del debito solidale, al condebitore solvente spetta l'azione di regresso ex art. 1299 cod. civ. nei confronti degli altri condebitori, soltanto se la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza" (Cass. civ., 19 gennaio 1984, n. 459).

Assistenza legale in merito al carattere patrimoniale della prestazione. L'interesse del creditore può anche avere carattere "non patrimoniale"?
L'art. art. 1174 del c.c. c.c. è chiaro nello stabilire che "la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del debitore".
È quindi necessario distinguere nettamente tra prestazione dell'obbligazione e interesse che ne sta alla base.
L'oggetto dell'obbligazione, ossia la prestazione dovuta dal debitore al creditore, deve essere "suscettibile di valutazione economica" e avere, quindi, un carattere patrimoniale. Tale patrimonialità è carattere peculiare della prestazione e ha carattere obiettivo. La patrimonialità si risolve, di fatto, nella possibilità di ridurre la prestazione in termini pecuniari.

Diversamente, l'interesse del creditore può essere patrimoniale o non patrimoniale.
Tale concezione dell'interesse creditorio permette di includere, nell'ambito dell'obbligazione, anche le prestazioni dirette a soddisfare bisogni culturali o morali del creditore come, ad esempio, l'esibizione a pagamento del concertista o la prestazione di attività sacerdotale. L'interesse del creditore è un requisito indispensabile per il mantenimento in vita dell'obbligazione; se viene meno, si estinguerà anche il vincolo obbligatorio.

Tale distinzione è evidente, nella pratica, quando si pensa ai contratti di viaggio vacanza "tutto compreso"(cosiddetti "pacchetti turistici") che si caratterizzano per la finalità "turistica", la quale, lungi dal costituire un motivo irrilevante, si sostanzia nell'interesse che il contratto è funzionalmente volto a soddisfare. Ne consegue che, come stabilito dalla giurisprudenza, l'irrealizzabilità di detta finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, in virtù della caducazione dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio ex art. 1174 c.c., l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione (Cassazione n. 16315 del 24/07/2007).

Lo staff della redazione giuridica di Brocardi.it si è specializzato negli anni in materia di obbligazioni, spaziando tra i numerosi casi offerti dalla via reale. La competenza maturata consente agli avvocati di Brocardi.it di offrire soluzioni concrete e mirate per risolvere le numerose problematiche che spesso insorgono nell'ambito dei rapporti obbligatori che connotano la quotidianità di ciascuno.
Parere degli avvocati di Brocardi.it con riferimento all'ipotesi di pagamento dell'obbligazione al "creditore apparente"
Cosa succede nel caso in cui il debitore, anziché adempiere la prestazione presso il legittimo creditore-destinatario, la esegua nei confronti di un creditore che pare avere tale qualifica, senza tuttavia possederla realmente?
Ebbene, in tal senso l'art. 1189 c.c. prevede che "il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede".
Tale norma, quindi, prevede un'efficacia liberatoria del pagamento effettuato a chi appare creditore senza esserlo realmente, sulla base del principio generale dell'apparenza, che tutela la buona fede e il legittimo affidamento del debitore che abbia confidato, senza sua colpa, nella qualifica del creditore. Il debitore in buona fede, infatti, è convinto di pagare nelle mani del vero creditore, indotto in errore da circostanze tali da far supporre come reale una legittimazione in realtà inesistente.

Provando a formulare un caso pratico, si provi a pensare al caso in cui un inquilino-conduttore, alla morte del proprietario-locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell'erede legittimo, che si trovi nel possesso dei beni ereditari. In tal caso, la giurisprudenza ritiene che il conduttore-debitore sia liberato dalla propria obbligazione se paga all'erede, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l'onere di dimostrare il colpevole affidamento del conduttore (Cassazione n. 14445 del 15/07/2016).

Questioni di questo genere sono davvero all'ordine del giorno, poiché chiunque contrae quotidianamente obbligazioni di vario genere per soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Per tutelarsi e agire correttamente ne confronti del proprio debitore, è opportuno rivolgersi a specialisti della materia, quali sono i legali di Brocardi.it, che si occupano da sempre di casi in materia di obbligazioni.

Soluzioni legali a proposito del diritto del debitore a ricevere la "quietanza di pagamento"
L'art. 1199 del c.c. c.c. prevede che "il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza".
La norma sancisce il diritto del debitore alla quietanza, rappresentata in genere da una dichiarazione scritta con la quale il creditore attesta di aver ricevuto il pagamento in essa indicato. La legge non prescrive per la quietanza particolari forme, ma è sufficiente che si tratti di un documento scritto che attesti, in maniera inequivocabile, l'avvenuto pagamento della prestazione.
È evidente come la quietanza rappresenti una forma di tutela per il debitore, il quale vuole vedersi riconosciuto espressamente l'avvenuto pagamento, evitando il rischio di vedersi chiedere di nuovo, in futuro, la prestazione già pagata.

La giurisprudenza ha affrontato un caso relativo al rilascio della quietanza da parte del creditore, con particolare riferimento alla possibilità per quest'ultimo di revocare tale dichiarazione di avvenuto pagamento.
Ebbene, sul punto, i giudici hanno stabilito che "il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento, rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 1733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione".
Il creditore che abbia rilasciato quietanza, quindi, si vincola a tale dichiarazione, e non può tornare sui suoi passi, se non dimostrando che la dichiarazione di avvenuto pagamento è stata frutto di errore di fatto o violenza.

Casi del genere capitano molto spesso nella vita reale. Non sempre, però, è facile conoscere le regole specifiche della materia e sapere come tutelarsi nel modo migliore. A tal fine, intervengono i legali dello staff di Brocardi.it, che conoscono approfonditamente la materia delle obbligazioni, e sanno districarsi nel vasto panorama normativo relativo a tale ambito.

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