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consulenza legale in materia di tabelle millesimali

In che cosa consistono le "tabelle millesimali" contenute nel regolamento condominiale?
Si parla di "millesimi" perché, per convenzione, si attribuisce all’intero condominio il valore ideale di 1.000.
I millesimi, quindi, costituiscono l’unità di misura della proprietà all’interno di un edificio condominiale.

Le tabelle millesimali, perciò, servono a stabilire l’entità del contributo di ciascun condomino nella ripartizione delle spese sui beni comuni.
Tuttavia, può capitare che non tutti i condomini facciano lo stesso uso delle cose comuni, basti pensare alle scale: il loro impiego da parte del proprietario del primo piano sarà molto differente rispetto a quello del prorpietario dell’attico.
Per questo motivo, esistono più di una tabella millesimale; in genere, sono almeno tre, ma possono essere anche di più:
  1. la tabella generale (anche detta “tabella A”);
  2. la tabella per le scale e la tabella per l’ascensore (anche dette “tabella B” e “tabella C”);
  3. la tabella per il riscaldamento (anche detta “tabella D”);
  4. la tabella relativa alla ripartizione delle spese per la pulizia e l'illuminazione dell'androne ("tabella E");
  5. la tabella relativa alla ripartizione delle spese del tetto e dei lastrici solari ("tabella F");
  6. la tabella relativa alla ripartizione delle spese per gli impianti fognari ("tabella G").

L'art. 1118 del c.c. prevede, in generale, che "il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene".

L'art. 68 delle disp. att. c.c., nell'occuparsi delle tabelle millesimali, prevede che per la determinazione delle stesse all'interno del regolamento condominiale venga assunto come parametro di riferimento il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare, senza tenere conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.

L'art. 69 delle disp. att. c.c., poi, disciplina la correzione delle tabelle millesimali, prevedendo che il valore di ogni unità immobiliare possa essere sempre rettificato o modificato all'unanimità, oppure, con la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c. secondo comma, nei casi che seguono:
  • quando risulta che vi è stato un errore, di fatto o di diritto, in merito alla individuazione degli elementi necessari per il calcolo del valore delle singole unità immobiliari (estensione, ubicazione, ecc);
  • quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.
Consulenza legale in merito alla contestazione dei criteri di ripartizione delle spese: bisogna impugnare il piano di riparto redatto dall'amministratore o le tabelle millesimali?
La dottrina ritiene che, dovendosi l'amministratore di condominio attenere alle tabelle millesimali esistenti senza essere viceversa obbligato ad esaminare i titoli di acquisto dei singoli condomini e a valutare l'eventuale difformità rispetto alle tabelle vigenti, il singolo condomino, se vuole contestare i criteri di ripartizione delle spese, sarà tenuto a impugnare esclusivamente le tabelle, e non il piano di riparto conseguente, al fine di ottenere la modifica delle stesse (artt. 1118 c.c. e 1123 c.c.).

Il team di avvocati specializzati in materia condominiale di Brocardi.it ha ogni giorno a che fare con le tabelle millesimali contenute nei regolamenti condominiali. I criteri di ripartizione delle spese di conservazione del condominio, come noto, rappresentano uno dei punti di maggior scontro tra i condomini.
Per questo, nel caso di vertenza legata alle tabelle millesimali, può essere un'ottima idea quella di rivolgersi al team legale di Brocardi.it, che offre quotidianamente consulenze legali approfondite e specialistiche.

Consulta l'elenco completo delle consulenze legali in materia di tabelle millesimali redatte dai legali di Brocardi.it.

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La Redazione di Brocardi.it si riserva la facoltà di non rispondere a quesiti formulati in maniera scorretta o non intellegibile o privi di un sufficiente corredo di elementi di fatto, o che per la complessità dei temi trattati richiedano uno studio eccessivamente approfondito. In tal caso rifonderà l'intero pagamento entro 24 ore o formulerà un preventivo adeguato.

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“Servizio ottimo” Anonimo, 25 marzo 2024
“Grazie, la vostra consulenza è stata soddisfacente. Per ora spero di avere risolto.” Marina C., 18 marzo 2024
“Grazie mille, siete esaustivi, preparati e rapidi.” V.P., 13 marzo 2024
“Sono soddisfatto, in seguito vi chiederò altre cose.” Marco B., 12 marzo 2024
“Buon servizio di consulenza rapida con spiegazioni sintetiche e chiare, arricchite da necessari riferimenti al Codice Civile.” Bruno M. F., 11 marzo 2024
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“Ottimo servizio. Chiaro, comprensibile ed esaustivo (per quel che è ragionevolmente possibile, considerata la vastità del tema in questione).” Emilio G., 28 febbraio 2024
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