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consulenza legale in materia di successioni, testamento e donazioni

  1. Caratteri essenziali della successione legittima e di quella testamentaria 2. Fondamenti generali dell'istituto della donazione 3. Consulenze legali in materia di successioni e donazioni


CARATTERI ESSENZIALI DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA E DI QUELLA TESTAMENTARIA
Dopo il funerale ed il dolore arriva un altro momento molto duro, ossia quello delle pratiche burocratiche riguardanti la successione ereditaria.
Due sono le forme di successione che l’ordinamento italiano prevede, e precisamente:
  • successione legittima;
  • successione testamentaria.
Se il defunto non ha lasciato scritti o documenti in cui dispone di tutti o di parte dei suoi beni, ci troviamo di fronte ad una successione legittima, nel senso che sarà la legge a stabilire quali sono gli eredi.
Questi vengono nell’ordine così individuati (art. 565 c.c.):
  • il coniuge;
  • i figli, senza alcuna distinzione;
  • gli ascendenti legittimi (padre, madre, nonno, nonna);
  • i collaterali;
  • gli altri parenti entro il sesto grado;
  • lo Stato.
Il codice civile stabilisce con estrema precisione qual è la quota che per legge va a ciascuno di tali eredi in caso di concorso tra di loro.
In maniera estremamente sintetica può dirsi che al coniuge è devoluta l'intera eredità solo in mancanza di figli, genitori, fratelli e sorelle (il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato); sempre al coniuge compete il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante.
Se con il coniuge concorre un figlio, il patrimonio andrà equamente diviso tra di loro (50% ciascuno), mentre in caso di più figli 1/3 del patrimonio andrà al coniuge ed il resto verrà distribuito tra i figli.
Se, invece, il defunto ha avuto l’accortezza, mentre era in vita, di stilare, su un qualunque foglio di carta, un testamento, magari perché ci teneva a distribuire secondo le sue volontà il proprio patrimonio, allora ci si troverà davanti ad una successione testamentaria.
Ci sono però alcune categorie che sono dichiarate incapaci dalla legge a disporre per testamento e sono:
  • i minorenni;
  • gli interdetti per infermità di mente;
  • gli incapaci naturali.
Occorre inoltre prestare un po’ di attenzione nella redazione del testamento in quanto, mentre dal punto di vista della forma ci si può servire di un foglio di carta qualsiasi, il quale è essenziale che sia datato e che contenga a chiusura la firma del testatore (c’è addirittura chi sostiene che il testamento possa essere scritto su un muro), sotto il profilo dei soggetti beneficiari vi sono dei limiti ben precisi.
Infatti, se il testamento non rispetta le leggi, entra in gioco quella che viene definita successione necessaria, nel senso che per legge si rende necessario che almeno una piccola porzione dei beni ereditari vada a finire nel patrimonio di figli, coniuge e ascendenti; sono questi coloro che il codice civile all’art. 536 c.c. individua come eredi legittimari.
Una volta apertasi la successione, occorre che l’eredità vada a finire nel patrimonio di qualcuno degli eredi come prima individuati.
In questa fase, e fin quando nessuno degli eventuali eredi abbia messo mani sul patrimonio ereditario, questo può dirsi che viva di vita autonoma, nel senso che non appartiene a nessuno; ovviamente, potrebbe presentarsi la necessità di compiere degli atti urgenti o di manutenzione, e proprio per tali circostanze il codice civile ha dettato una specifica norma, l’art. 460 c.c., la quale attribuisce a colui o a coloro i quali siano stati chiamati all’eredità, ed ancor prima di accettare, il potere di compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea.
Addirittura, se nell’eredità fosse compreso un immobile di pregio ma fatiscente, che necessita di immediati e costosi interventi manutentivi, e dovesse presentarsi un costruttore interessato ad acquistarlo, lo si potrà vendere senza neppure avere accettato l’eredità, ma chiedendo l’autorizzazione al giudice competente.
In ogni caso, si hanno a disposizione dieci lunghi anni di tempo per decidersi se accettare o meno l’eredità, ma se il dubbio sta nella preoccupazione di aprire una scatola e di ritrovare delle sorprese non gradite, come un fiume di debiti, allora questo non deve proprio destare alcuna preoccupazione.
Infatti, proprio per venire incontro a situazioni di questo tipo, il Codice Civile dà la possibilità di scegliere tra due forme di accettazione dell’eredità, ossia l’accettazione pura e semplice e l’accettazione con beneficio di inventario.
La prima si ha quando a seguito di essa si realizza una commistione tra l'eredità ricevuta e il patrimonio dell'erede o degli eredi, con la conseguenza che i creditori dell'erede potranno rifarsi anche nei confronti dell'eredità; purtroppo, infatti, alla morte di una persona i suoi debiti non vengono certo cancellati per il solo fatto del decesso: qualcuno ne dovrà pur sempre rispondere, altrimenti i suoi creditori ne riceverebbero un ingiustificato danno.
L'accettazione con beneficio d'inventario, invece, consente proprio di evitare tale confusione di patrimoni e di far sì che i creditori del defunto si possano soddisfare solamente entro l'attivo ereditario, ossia se nell’eredità vi sono beni o crediti, senza alcuna possibilità di aggredire il patrimonio personale dell'erede; si tratta di una forma di accettazione che richiede di adempiere a particolari formalismi e di rispettare delle tappe e dei termini ben precisi fissati dal codice civile, con la conseguenza che il loro mancato rispetto comporterà la decadenza dal beneficio di inventario e, dunque, la confusione dei patrimoni.
Sempre entro il termine di dieci anni, inoltre, si può decidere di rinunciare all’eredità; tale rinuncia, oltre a poter essere fatta davanti ad un notaio (ovviamente pagandogli l’onorario che gli compete), potrà anche farsi presso la Cancelleria del Tribunale del luogo in cui il defunto aveva l’ultima residenza.
FONDAMENTI GENERALI DELL'ISTITUTO DELLA DONAZIONE
Dopo aver esaminato le questioni connesse alla successione, vediamo adesso quali son le modalità con cui disporre in vita del proprio patrimonio, senza ricevere nulla (o quasi) in cambio: le donazioni.
La donazione, infatti, è quel particolare tipo di contratto per mezzo del quale qualunque persona, per riconoscenza, beneficenza, affetto o altro, decide di trasferire un proprio diritto o assumere un obbligo senza pretendere nulla in cambio.
La domanda che spesso ci si pone è se sia meglio rinviare la devoluzione del patrimonio al momento della propria morte (redigendo testamento oppure affidandoci a quanto vuole le legge, come visto sopra) oppure pianificare già in vita la ripartizione dei propri beni mediante una serie di donazioni in favore di congiunti e parenti.
Una cosa occorre avere ben chiara: anche se si decide di avvalersi della donazione, non possono in ogni caso essere violate le disposizioni in tema di legittima, in quanto la donazione non può essere usata come strumento per privare qualcuno dei legittimari di quella quota minima che la legge gli riserva.
Se si hanno le idee ben chiare su come dividere il proprio patrimonio, allora si può già disporre in vita dei propri beni tra i propri successori con altrettanti atti di donazione.
Da un punto di vista fiscale, non è possibile dire quale delle due operazioni sia più conveniente in quanto, è pur vero che successioni e donazioni scontano le medesime imposte, ma è altrettanto vero che la tassazione avviene in tempi diversi, e precisamente al momento della donazione in un caso e quando si aprirà la successione nell’altro (ad esempio, l’imposta di successione e donazione è stata soppressa nel 2001 per essere reintrodotta nel 2006).
Chi decide di effettuare una donazione lo può fare per svariate ragioni: affetto, beneficenza, ma anche per riconoscenza, particolari meriti del donatario o per favori o servizi resi dallo stesso donatario.
Queste ultime motivazioni danno alla donazione un nome ben preciso, ossia quello di donazione rimuneratoria, la quale viene presa in particolare considerazione da parte del legislatore (per essa, infatti, non è consentita la revoca per ingratitudine o sopravvenienza di figli; il donatario non è obbligato a prestare gli alimenti al donante ed è anche ammessa la garanzia per evizione a carico del donante).
Ipotesi diversa è quella della donazione modale, cioè della donazione gravata da un onere a carico del beneficiario, che può consistere in una prestazione a favore dello stesso donante (es. donazione di immobile con onere per il donatario di prestare assistenza morale e materiale al donante) o di terzi estranei (Tizio dona la casa a Caio e Caio si obbliga ad assistere il figlio ammalato di Tizio) o anche della collettività (es. Tizio dona 100.000.000 euro a Caio con onere di comprare i pasti ad una casa famiglia per un intero anno).
Non sono, invece, donazioni, ma semplici ”liberalità d’uso” quei piccoli gesti di generosità che si è abituati a compiere in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (es. dare la mancia al cameriere); poiché manca la spontaneità dell’atto, non si configura l'istituto della donazione.
Solo chi la piena capacità di disporre dei propri beni può compiere un atto di donazione, e pertanto sono incapaci di donare:
  • minori;
  • interdetti;
  • inabilitati;
  • persone con amministratore di sostegno.
Considerato che la donazione è un atto personalissimo, tali soggetti non possono donare neppure per mezzo della persona che li rappresenta.
Per la stessa ragione, non è possibile delegare un terzo ad effettuare la donazione, a meno che nel mandato non siano indicati sia l’oggetto della donazione che il nominativo del donatario.
Donatario, cioè colui che può beneficiare della donazione, può essere chiunque sia capace a divenire titolare di un rapporto giuridico, e dunque anche un incapace se debitamente autorizzato.
Configurando la donazione un vero e proprio contratto, una volta accettata, il donante non può pentirsi di aver compiuto tale atto e revocarlo (ad esempio, perché il donatario non tiene un comportamento conforme alle aspettative del donante).
Secondo la normativa del codice, la donazione, sempre che non sia remuneratoria e fatta in relazione ad un determinato matrimonio, può essere revocata con l’intervento dell’autorità giudiziaria e solo in due casi specifici: per ingratitudine e per sopravvenienza di figli.
Lo stesso scopo della donazione può essere raggiunto anche per mezzo di un contratto di tipo diverso. È in questi casi che si parla di c.d. donazioni indirette, e le ipotesi più usate nella prassi sono:
  • il contratto a favore di terzo (il padre compra un appartamento da costruttore e lo intesta al figlio)
  • l’adempimento del terzo (il padre paga un debito del figlio);
  • la donazione mista (Tizio vende a Caio la sua casa di abitazione per un prezzo simbolico di mille euro)
  • l’intestazione di beni a nome altrui (acquisto di immobile con denaro dei genitori intestato al figlio);
  • la rinunzia abdicativa (Tizio rinunzia al suo diritto di usufrutto sulla casa in favore del nudo proprietario senza ricevere nulla in cambio).

CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI SUCCESSIONI E DONAZIONI
Consulta l'elenco completo delle consulenze legali in materia di successioni e donazioni redatte dai legali di Brocardi.it.

Qui di seguito vengono esposti succintamente alcuni casi particolarmente emblematici o di frequente accadimento, utili in molti casi per trovare già alcune risposte preliminari ai propri problemi.
Passiamo adesso ad analizzare alcuni problemi ed interrogativi particolari che possono insorgere in materia di successione ereditaria e di donazioni che lo staff legale di Brocardi.it affronta quotidianamente nella sua attività di consulenza legale.

Consulenza legale in materia di eredità: qual è la differenza tra erede e legatario?
Caso esemplificativo: il Sig. Primo ha due figli, Secondo e Terzo, e possiede una azienda di autovetture nuove ed usate ed una fiammante Ferrari. Improvvisamente muore ed i figli rinvengono tra i suoi documenti un testamento con il quale Primo dice di voler lasciare la sola Ferrari al figlio Terzo, mentre di volere che a continuare la conduzione dell’azienda sia il figlio Secondo, che nomina erede universale di tutti i suoi beni.
In casi come questo il figlio Terzo assumerà la posizione di legatario, in quanto subentra solo in un bene determinato dal testatore, mentre il figlio Secondo assumerà la posizione di erede, poichè subentra nell'universalità del patrimonio del de cuius.
Succede però un fatto strano: si scopre che l’azienda del padre Primo era piena di debiti! Quale sarà la conseguenza? Il legatario Terzo potrà godersi la sua bellissima Ferrari, non essendo tenuto a far fronte ai debiti ereditari, mentre l'erede Secondo sarà obbligato a pagarli in quanto il patrimonio del defunto e quello dell'erede diventano un tutt'uno e quindi il creditore del defunto può ottenere soddisfazione delle sue ragioni sia mediante i beni già appartenuti al de cuius sia mediante quelli di proprietà dell'erede e che non siano di provenienza ereditaria.
Parere legale con riguardo all'istituto della comunione ereditaria: migliorie eseguite dal coerede. È​ possibile recuperare le spese?
Caso esemplificativo: Tizia, insieme alla sua famiglia, vive da tanti anni nella casa del padre e adesso quella casa ha bisogno di una seria ristrutturazione. Come può cautelarsi nei confronti della sorella Caia nel momento in cui il padre muore e la casa cade in successione?
Se padre e figlia hanno stipulato un contratto di locazione, si applicherà la relativa disciplina, e così, mentre le riparazioni di piccola manutenzione (rubinetto che perde, tinteggiatura di alcune stanze ed in generale tutte quelle prodotte da deterioramenti dovuti all’uso) sono a carico del conduttore, quelle di straordinaria manutenzione spettano al locatore-proprietario: la figlia Tizia, dunque, non avrà diritto ad indennità per i miglioramenti apportati all’immobile del padre.
Se, invece, come nella maggior parte dei casi accade, tra padre e figlia non è stato concluso alcun contratto di locazione, ma la figlia si trova a vivere lì gratuitamente, sulla base di un rapporto di comodato d’uso, si applica l’art. 1808 c.c., il quale non riconosce al comodatario alcun diritto al rimborso delle spese effettuate per servirsi della cosa, fatta eccezione per le spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa e che siano necessarie e urgenti.
A questo punto, onde evitare che possa pensarsi che quelle spese siano state dettate da motivi di affetto o da sentimenti di gratitudine e di benevolenza nei confronti di chi ha concesso gratuitamente la propria casa per abitarvi, il che impedisce un loro recupero, sia attuale che in sede successoria, l'unico rimedio potrà essere quello che il padre riconosca per testamento la sua quota disponibile a favore della sorella che ha sostenuto le spese oppure che, nel dividere il suo patrimonio tra le due figlie (rispettando le quote di legittima a ciascuna dovute), assegni la casa alla figlia che con lui ha convissuto.
Gli avvocati specializzati di Brocardi.it, grazie alla vasta esperienza maturata nel settore, potranno fornire assistenza nel caso in cui sorgano delle controversie di difficile risoluzione tra coeredi.
Consigli giuridici dei legali di Brocardi.it in merito alle spese funerarie: si possono lasciare le somme occorrenti in un libretto al portatore?
Caso esemplificativo: Tizione è gravemente ammalato e pensa già al suo funerale ed alle spese che occorrerà affrontare. Non vuole però consegnare quei soldi subito al figlio perché sa che è un accanito giocatore e allora ha pensato bene di mettere da parte le somme in un libretto al portatore che tiene sotto il suo cuscino.
Il figlio, appreso ciò, dice al padre che se morirà dopo il 4 luglio 2018 non potrà più utilizzare quella somma, anzi dovrà pure pagare una multa per l’uso di quel libretto; mentre, se morirà prima, potrà spenderla nel funerale.
Ebbene, questa volta il figlio sta asserendo il vero: tutti i libretti al portatore, infatti, dal 4 luglio sono andati in pensione e quindi, prima di quella data, dovevano essere convertiti in nominativi.
Quindi, al padre moribondo, non resta altra scelta che mettere da parte quella somma in un libretto nominativo intestato al figlio e custodire sotto il suo cuscino questo tipo di libretto.
Consulenza del nostro team legale in merito all'assegnazione dei beni nella divisione ereditaria: come aggiustare le quote tra coeredi
Caso esemplificativo: Tizio e Caio hanno ereditato due appartamenti, che poi sono quelli dove abitano. L’appartamento di Tizio si trova al centro di Roma ma è di appena 50 metri quadri, mentre quello di Caio si trova in periferia ma è di più di 200 metri quadri.
Ognuno di loro è affezionato a quello in cui vive, ma vorrebbero dividere il patrimonio in maniera eguale. Come possono raggiungere questo risultato?
Sarà sufficiente procedere alla stima di ciascun appartamento, in forma amichevole o avvalendosi di un tecnico di comune fiducia.
Se i valori dei due appartamenti non coincidono, si farà luogo ad un conguaglio a favore del condividente che ha avuto l’assegno di minor valore, ossia quest’ultimo avrà diritto a riscuotere una somma di denaro dal condividente che ha ricevuto di più in beni ereditari.
Attraverso il servizio di consulenza legale di Brocardi.it, sarà possibile conoscere quali sono esattamente le possibilità e gli oneri nel caso in cui, in qualità di coerede, si voglia chiedere la divisione dell'eredità.
Assistenza giuridica del servizio di consulenza di Brocardi.it in tema di usufrutto costituito per testamento
Caso esemplificativo: Tizione è sposato ed ha una sola figlia. Morendo, lascia alla figlia Tizietta la nuda proprietà ed alla moglie Caia l’usufrutto della casa in cui vivevano.
Dopo qualche anno dalla sua morte Caia si risposa con Tizio, molto più giovane di lei, e si chiede se il diritto di usufrutto di cui attualmente gode potrà anche essere goduto dal nuovo marito Tizio vita natural durante.
Caia però non sa che l’usufrutto è un diritto personalissimo e che si estingue con la morte dell’usufruttuario.
Resta una sola soluzione, molto ardua: convincere la figlia Tizietta ad andare dal notaio e stipulare un atto con il quale la figlia riconosca l’usufrutto anche al secondo marito di sua madre.
Se invece la figlia non dovesse convincersi, alla morte della madre l'unico adempimento da compiere sarà quello di dichiarare l'avvenuta riunione dell'usufrutto con la nuda proprietà ed effettuare la conseguente voltura catastale.
Assistenza legale degli avvocati di Brocardi.it sull'istituto della successione con riferimento alla comunione legale dei beni
Spesso si presenta nella vita quotidiana il seguente caso: Tizio acquista nel 1980 una casa a Palermo; Caia acquista nel 1981 un appartamento a Trieste; nel 1982 Tizio e Caia si conoscono, si innamorano e si sposano, scegliendo il regime della comunione legale dei beni.
Entrambi lavorano a Roma, e così nel 1983 comprano casa a Roma.
Nel 1985 muore la madre di Tizio, lasciando al figlio un appezzamento di terreno in Calabria.
Nel 1987 Tizio e Caia si recano dal notaio per scegliere il regime di separazione dei beni e nel 1989 Tizio acquista un altro appezzamento di terreno contiguo alla sua casa di Palermo.
Nel 1990 Tizio muore senza testamento lasciando la moglie (che succede per 1/3) e due figli (cui l'eredità spetta in ragione di 1/3 ciascuno).
Come si può vedere, nel patrimonio di Tizio vi sono beni che provengono da ogni parte, ossia beni acquistati in data anteriore al matrimonio, beni acquistati successivamente al matrimonio per successione o per donazione, unitamente a beni comprati in comunione dopo il matrimonio.
La prima categoria di beni, ossia quelli acquistati prima del matrimonio e quelli acquistati successivamente per successione o donazione, appartiene al patrimonio personale di ciascun coniuge e quindi, in caso di sua morte, tali beni cadono in successione per l'intero.
La seconda categoria di beni è soggetta invece al regime della comunione legale: pertanto, se uno dei due coniugi muore, la comunione si scioglie, i beni vanno divisi in quote eguali e, sulla quota del coniuge deceduto, si apre la successione.
Per meglio chiarire questi concetti, e rifacendoci al caso di sopra, avremo che l'asse ereditario sarà composto dall'intera proprietà della casa di Palermo, dell’appezzamento di terreno a Palermo e di quello in Calabria (beni sui quali si determina la comunione tra moglie e figli per 1/3 ciascuno) e dalla quota di 1/2 della casa di Roma (sulla quale Caia ora dunque cumula la propria quota di 3/6, acquistata per effetto della comunione legale, con la quota ereditaria pari a 1/6 - in totale quindi 4/6 - e sulla quale i due figli possono vantare il diritto di comproprietà in ragione di 1/6 cadauno).
Il team di avvocati specializzati di Brocardi.it si occupa da parecchi anni di consulenza in materia di successioni e di famiglia, e potrà fornire un'assistenza professionale ed accurata nel caso di dispute sorte a causa di successioni apertesi in regime di comunione legale dei beni.
Parere di un avvocato specializzato in merito alla rinuncia all’eredità e alla rappresentazione a favore dei discendenti
Caso esemplificativo: alla morte di Tiziona, i figli Primo e Secondo si rivolgono al Tribunale per far fissare un termine entro il quale il fratello Terzo dovrà accettare o rifiutare l’eredità.
Terzo è molto indeciso, e senza accorgersene lascia scadere il termine entro cui fare la dichiarazione di accettazione o rinunzia.
Scopre che la madre aveva accantonato un’ingente somma di denaro in una polizza vita ed a questo punto si reca da un legale per raccontargli tutto e cercare di capire se c’è una scappatoia all’errore che aveva commesso.
Il legale inizialmente lo fa preoccupare in quanto gli dice che la mancata accettazione entro il termine inderogabilmente fissato dal Tribunale comporta la perdita definitiva del diritto di accettare l’eredità.
Poi si informa sulla sua situazione familiare, e Terzo riferisce di avere due figlie.
A quel punto lo tranquillizza, dicendogli che in casi come questo ancora c’è una possibilità che l’eredità non sia del tutto persa in favore degli altri eredi.
Gli spiega, infatti, che a favore dei discendenti dei figli del defunto, ma anche a favore dei discendenti di fratelli e sorelle del defunto, funziona un meccanismo particolare di passaggio dell’eredità, che il codice civile all’art. 467 c.c. definisce "rappresentazione".
Questo significa che le sue figlie potranno subentrargli nella porzione di eredità che gli spetta; saranno dunque le nipoti ad acquistare l’eredità della nonna. Tuttavia, non diventeranno eredi per il solo fatto che il padre non abbia accettato nel termine fissato dal Tribunale.
Infatti, anche per loro si porrà l'alternativa tra l'accettazione e la rinuncia, e anche per loro quindi potrebbe essere fissato un termine entro il quale decidano se accettare o rinunciare; ma questa volta è chiaro che non si faranno sfuggire quel termine così facilmente.

Parere degli avvocati specializzati di Brocardi.it in merito all'istituto del testamento
Caso esemplificativo n. 1: chi viene nominato erede in un testamento, come fa a sapere se esiste un altro testamento successivo di contenuto diverso?
È questo uno dei classici casi in cui è chiamato a svolgere la sua funzione il Registro generale dei testamenti (detenuto dagli archivi notarili) in quanto, nel caso in cui sia stato pubblicato un testamento e ci possa essere il ragionevole dubbio che il testatore abbia fatto un successivo testamento nel quale ha revocato il precedente o dettato nuove disposizioni, l’iscrizione nel registro generale dei testamenti consente il rilascio di un certificato da cui risultano tutti i testamenti di quella persona.
Per questa ragione è stato proposto che anche i testamenti olografi depositati fiduciariamente presso un notaio ed al momento non iscritti nel registro generale dei testamenti (per mancanza di un obbligo specifico), possano almeno su base volontaria esservi iscritti.
Gli avvocati del servizio di consulenza legale di Brocardi.it conoscono in maniera approfondita le tematiche inerenti all'istituto del testamento, e ne sanno apprezzare la complessità giuridica, grazie al gran numero di consulenze svolte sul tema.
L'assistenza specializzata dei professionisti di Brocardi.it costituisce un ottimo strumento per poter affrontare tali problematiche senza farsi sopraffare dal tecnicismo della materia.
Caso esemplificativo n. 2: è possibile escludere un figlio dall’eredità?
Non è assolutamente possibile, in quanto i figli rientrano nella categoria dei c.d. eredi legittimari, ai quali la legge riserva in ogni caso una quota di eredità.
Caso esemplificativo n. 3: è possibile cambiare un testamento pubblico redatto davanti al notaio?
È certamente consentito e non occorre neppure che la revoca avvenga con altro testamento pubblico, potendo la relativa volontà essere manifestata in un successivo testamento olografo (il testatore può tornare sui propri passi sino all’ultimo momento della sua vita).
Caso esemplificativo n. 4: un testamento olografo potrebbe essere occultato dagli eredi?
Contraffazione e sottrazione, purtroppo, sono rischi del tutto fondati nel caso di testamento olografo.
Caso esemplificativo n. 5: in quali circostanze un testamento può essere considerato nullo?
Nel caso di testamento olografo, se manca l’olografia, cioè la scritturazione di mano del testatore e la sottoscrizione (la mancanza di data ne causa annullabilità).
Testamento pubblico e segreto sono nulli se non è indicata l’ora di sottoscrizione.
Caso esemplificativo n. 6: se due coniugi possiedono solo la casa di abitazione, possono fare un unico testamento, redatto da uno solo di loro, riferendosi ad entrambi e con la sottoscrizione di tutti e due?
Si tratta di un’ipotesi assolutamente da escludere, che il codice civile definisce “testamento congiuntivo”, sanzionato con la nullità.
Si ricorda, infatti, che il testamento è un atto unipersonale, che non ammette intervento di altre persone, pur se affettivamente legate al testatore.
Caso esemplificativo n. 7: è possibile scrivere le proprie volontà testamentarie al computer, per poi stamparle e firmarle di pugno? Una volta scritto, una copia del testamento va consegnata a tutte le persone che sono state nominate eredi?
Il testamento si chiama olografo proprio perché richiede l’olografia, cioè che sia scritto direttamente a penna dal testatore e poi da lui firmato e sottoscritto.
Unica possibilità, molto residuale, perché possa avere validità un testamento scritto al computer è quella di servirsi della particolare forma del testamento segreto, il quale segue una procedura particolare ed è per questo che ad esso si fa ricorso in rarissimi casi.
Non è necessario che sia consegnato a tutte le persone istituite eredi, ma è indubbiamente opportuno che venga consegnato, anche attraverso un deposito fiduciario, ad un notaio o ad una persona di fiducia in quanto, se viene fatto un testamento olografo per essere messo in un cassetto, difficilmente si potrà avere conoscenza dello stesso (con eventuali rischi di smarrimento o di eventuali alterazioni).
Consigli giuridici dei legali di Brocardi.it in materia di donazioni
Caso esemplificativo n. 1: è possibile per il donante donare un immobile conservandone la disponibilità ed il materiale godimento per tutta la vita?
È certamente possibile e tale risultato si può ottenere mediante una donazione con riserva di usufrutto.
La legge stessa prevede che è permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio.
Inoltre, anche se la legge fa riferimento solo all’usufrutto, è pacificamente ammesso che la riserva possa riguardare anche altri diritti reali di godimento, come il diritto di abitazione, il diritto d’uso ed il diritto di superficie.
Il team di avvocati specializzati di Brocardi.it si confronta quotidianamente con problematiche legate al settore delle donazioni, strumento di liberà privata ampiamente diffuso e largamente utilizzato da molte persone per i motivi più vari. La conoscenza seria ed approfondita della materia, che il servizio di consulenza legale possiede grazie alla sua esperienza pluriennale, è uno strumento imprescindibile per potersi muovere al meglio nel campo delle donazioni, compiendo le scelte più vantaggiose e opportune.
Caso esemplificativo n. 2: posso donare ad associazioni o fondazioni?
Prima la donazione poteva farsi solo in favore di enti con personalità giuridica. Adesso, invece, anche gli enti non riconosciuti, come ad esempio una associazione, possono ricevere donazioni, al pari delle persone fisiche.
Se poi a ricevere la donazione è una ONLUS, l’organizzazione donataria gode dell’esenzione dall’imposta di donazione, mentre il donante beneficia di sgravi fiscali (sotto forma di onere deducibile dal reddito e di detrazione di imposta).
Caso esemplificativo n. 3: Se non si è d’accordo con una donazione fatta da un proprio congiunto, è possibile impugnarla?
Non è possibile impugnare una donazione solo perché non soddisfa i propri interessi.
La donazione, infatti, può impugnarsi senza alcun limite di tempo quando è nulla per mancanza di alcuno dei requisiti formali previsti dalla legge, mentre se viola i diritti degli eredi può essere impugnata entro dieci anni dall’apertura della successione.
Caso esemplificativo n. 4: se viene donato un immobile ad un figlio e vi sono più figli, gli altri possono avanzare pretese?
È possibile che ciò avvenga, ed in particolare se alla morte del donante non si rinvengano nel suo patrimonio beni sufficienti a rispettare la quota di riserva. In tal caso gli eredi che non hanno ricevuto alcuna donazione in vita, potranno agire in giudizio contro la donazione e chiederne la riduzione nei limiti in cui sia necessario per reintegrare la loro quota di riserva.
Caso esemplificativo n. 5: su chi gravano le imposte dei beni donati?
Poiché la donazione comporta un trasferimento di proprietà, le imposte gravano sul donatario.
Per quanto riguarda l’IMU, occorre distinguere a seconda che la donazione abbia avuto ad oggetto la piena proprietà, il solo usufrutto o la nuda proprietà (graverà sul donatario solo se viene donata la piena proprietà, l’usufrutto o il diritto di abitazione).

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Nei limiti del possibile, ai quesiti verrà fornita una risposta completa di riferimenti normativi e giurisprudenziali sempre comprensibile anche da parte di chi non è un tecnico del diritto, attenta a suggerire soluzioni pratiche e strategie concrete da addottare per la soluzione del caso proposto.

La Redazione di Brocardi.it si riserva la facoltà di non rispondere a quesiti formulati in maniera scorretta o non intellegibile o privi di un sufficiente corredo di elementi di fatto, o che per la complessità dei temi trattati richiedano uno studio eccessivamente approfondito. In tal caso rifonderà l'intero pagamento entro 24 ore o formulerà un preventivo adeguato.

È possibile valutare la qualità del servizio di consulenza legale offerto visionando lo storico delle consulenze già fornite.

Le opinioni dei clienti
sul nostro servizio di consulenza legale

“Sempre all'altezza.” G.M., 22 aprile 2024
“Servizio ricevuto nei tempi indicati. Piuttosto esaustivo per scegliere la strategia futura. Forse mi sarei aspettato anche una qualche soluzione alternativa.” M.U., 19 aprile 2024
“Ottimo servizio. Tornerò” G.D.P., 19 aprile 2024
“Direi tutto ok.” R.M., 18 aprile 2024
“Bravi, le informazioni hanno prodotto perplessitá nei confronti dei legali a cui le ho fatte vedere, non sono aggiornati.” M.M., 28 marzo 2024
“Molto bene” L.A., 27 marzo 2024
“Servizio ottimo” Anonimo, 25 marzo 2024
“Grazie, la vostra consulenza è stata soddisfacente. Per ora spero di avere risolto.” Marina C., 18 marzo 2024
“Grazie mille, siete esaustivi, preparati e rapidi.” V.P., 13 marzo 2024
“Sono soddisfatto, in seguito vi chiederò altre cose.” Marco B., 12 marzo 2024
“Buon servizio di consulenza rapida con spiegazioni sintetiche e chiare, arricchite da necessari riferimenti al Codice Civile.” Bruno M. F., 11 marzo 2024
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