Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28303 del 7 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, l'alterazione di elementi accessori dell'atto, diversi da quelli che attengono al contenuto tipico dell'attestazione, non configura un falso innocuo o irrilevante, in quanto tutte le componenti inserite nel documento ripetono da questo la loro idoneitą funzionale ad asseverare l'esistenza di quanto indicato, in particolare laddove tali componenti accessorie siano inserite proprio per provare i fatti da esse rappresentati.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.