Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12091 del 3 dicembre 1987

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel falso materiale in atto pubblico è sufficiente, ai fini della rilevanza penale del falso, che l'atto sia apparentemente valido nel momento in cui viene formato, poiché ciò che conta è la possibilità - valutata ex ante - della lesione della fede pubblica.

(massima n. 2)

Nella ipotesi di formazione di un atto pubblico falso da parte del privato, il criterio della invalidità o della inesistenza giuridica non può valere come scriminante dal momento che la carenza assoluta di potere nel privato è elemento del reato stesso.

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