Cassazione penale Sez. III sentenza n. 31533 del 20 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falso materiale, l'annotazione da parte dello studente sul libretto universitario del superamento con profitto, contra verum di esami in realtą mai sostenuti, mediante falsificazione delle dichiarazioni del docente e della sua firma, non integra il delitto di falso in atto pubblico commesso da privato, ma quello di falso in certificato amministrativo: il libretto, infatti, essendo solo un prospetto riassuntivo della carriera scolastica dello studente universitario, ha natura certificativa degli esami sostenuti e dei voti riportati, in quanto, riproducendo in sintesi il verbale dell'esame, che costituisce l'atto pubblico originario e preesistente, č un documento «derivato» o «secondario» che contiene dichiarazioni di scienza, ossia attesta fatti e dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali.

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