Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8101 del 7 luglio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora un soggetto abbia commissionato a terzi la contraffazione di una patente di guida e abbia all'uopo fornito la propria fotografia da applicare al posto di quella dell'intestatario del documento risponde sia di concorso nella falsificazione materiale della patente, sia di concorso nella falsificazione del timbro della prefettura apposto sul documento al fine di renderlo pił verosimile.

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