Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5584 del 12 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari, poiché l'attestazione della banca sulla distinta predisposta dal cliente prende rilievo di piena efficacia probatoria e liberatoria di adempimento dell'obbligazione tributaria, secondo il regime legale vigente in materia, configura la fattispecie criminosa di cui agli artt. 476 secondo comma e 482, non diversamente di quanto viene riconosciuto, per la privilegiata valenza probatoria degli atti correlativi, in tema di alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali, oltre che, specificamente in materia di delega di pagamento dell'imposta Irpef attestata dal funzionario bancario. (Fattispecie relativa a falsificazione delle predette attestazioni compiuta dal commercialista a danno dei clienti).

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