Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8767 del 21 giugno 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei reati plurisoggettivi l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. č ravvisabile, salvo previsioni particolari per fattispecie individuate: solo se siano concorse nella fattispecie criminosa non meno di quattro persone, oltre quelle la cui partecipazione č necessaria per la sussistenza del reato. (Nel reato di corruzione propria č stato ritenuto che per la sussistenza dell'aggravante sia necessaria la partecipazione di sei persone, due concorrenti necessari e quattro eventuali).

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