Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15269 del 21 gennaio 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal "reo" con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo.

(massima n. 2)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui è previsto il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4 cod. pen. e non anche rispetto all'ipotesi di cui al secondo comma della norma medesima, in quanto, nel primo caso, la deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento risponde all'esigenza di contrastare in termini più afflittivi le condotte di chi abbia coinvolto minori in illeciti penali, mentre, nel secondo caso, la ragione dell'esclusione del divieto di prevalenza risiede nella necessità di restituire flessibilità applicativa al giudice, a fronte del particolare inasprimento sanzionatorio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.