Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12697 del 25 marzo 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della prova dello stato di soggezione che caratterizza la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 3 cod. pen.- che sanziona più gravemente la condotta di chi determini al reato persona soggetta alla propria autorità, vigilanza o direzione - rileva la sussistenza e la natura del rapporto di subordinazione tra il soggetto determinante e quello determinato, nel senso che quanto più forte è il vincolo di subordinazione che lega l'un soggetto all'altro, avuto riguardo al concreto contesto in cui si inserisce la condotta di determinazione a commettere reati, tanto maggiore è il timore del soggetto sottoposto all'altrui autorità, direzione o vigilanza di subire conseguenze sfavorevoli nel caso non conformi la propria condotta ai voleri del soggetto determinante. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta l'aggravante in questione nel caso di superiori dell'Arma dei carabinieri nei confronti di subordinati, in considerazione della connotazione fortemente negativa e potenzialmente pregiudizievole che assume l'insubordinazione nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri e, quindi, di ridotta limitazione della capacità di reazione dei subordinati).

(massima n. 2)

La disposizione di cui all'art. 430 bis cod. proc. pen - che non consente al P.M. di assumere informazioni dalle persone indicate nella richiesta di incidente probatorio, sanzionandone la violazione con l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del soggetto interrogato - prevede una specifica causa di inutilizzabilità, avente carattere assoluto, con la conseguenza che l'inutilizzabilità delle informazioni assunte in violazione del predetto divieto non opera solo con riguardo all'incidente probatorio ma si estende e comprende anche la fase dibattimentale.

(massima n. 3)

Sono legittimamente acquisite e, quindi, pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni della persona sottoposta ad indagini su fatti attinenti la propria responsabilità rese, nel contraddittorio tra le parti, in sede di incidente probatorio ammesso per procedere all'esame della stessa persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, ex art. 392, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.. Il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. (Fattispecie in cui si è affermato che la violazione dell'art. 430 bis cod. proc. pen. - concretatasi nella acquisizione illegittima, da parte del P.M., di informazioni da soggetto indicato nella richiesta di incidente probatorio ammesso dal Gip prima dell'illegittima assunzione delle predette informazioni - non determina la nullità dell'incidente probatorio in cui il P.M. abbia utilizzato per le contestazioni dette informazioni illegittimamente acquisite).

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