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Articolo 441 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Consulente tecnico in appello

Dispositivo dell'art. 441 Codice di procedura civile

Il collegio nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, può (1) nominare un consulente tecnico (2) rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni [disp. att. 145, 146]. In tal caso con la stessa ordinanzapuò adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza(3) (4).

Note

(1) La norma in esame attribuisce al collegio la facoltà di nominare un consulente tecnico nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su un accertamento tecnico. Si tratta dunque di una valutazione discrezionale del collegio che però non esonera il collegio dall'onere di motivare la mancata ammissione della consulenza tecnica richiesta in quanto proprio la mancanza di motivazione potrebbe legittimare un ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.
(2) Il provvedimento di nomina del c.t.u. assume la forma dell'ordinanza. Nello stesso provvedimento, il giudice, ai sensi dell'art. 145 disp. att., assegna alle parti un termine di 6 giorni per la nomina di un proprio consulente di fiducia.
(3) Il termine di dieci giorni non ha natura perentoria e, pertanto, può essere prorogato dal giudice anche in maniera implicita con il semplice rinvio dell’udienza di discussione. Se però il c.t.u. non provvede a depositare la sua relazione prima dell’udienza la parte interessata potrà rivolgersi al giudice affinché provveda alla sostituzione del c.t.u. inadempiente oppure potrebbe ricusarlo.
(4) Secondo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, l’inosservanza del predetto termine, impedendo alla parte interessata di prendere tempestiva visione della relazione peritale per la elaborazione di proprie memorie, restringe il diritto di difesa e comporta, quindi, la nullità relativa della consulenza, deducibile, a pena di decadenza, nella prima difesa successiva al deposito della relazione.

Spiegazione dell'art. 441 Codice di procedura civile

All’udienza di discussione della causa il collegio può nominare un consulente tecnico nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su un accertamento tecnico (tale nomina non può essere disposta al solo fine di ovviare alle carenze probatorie delle parti).
Sebbene si tratti di una valutazione discrezionale, il collegio non è esonerato dall’onere di motivare la mancata ammissione della consulenza tecnica richiesta, poiché la mancanza di motivazione potrebbe costituire motivo per ricorrere in cassazione avverso la sentenza d’appello.

Il provvedimento con il quale viene nominato il CTU riveste la forma dell’ordinanza, con la quale la Corte:
  1. fissa l’udienza per il conferimento dell’incarico e la prestazione del giuramento;
  2. assegna alle parti, ex art. 145 delle disp. att. c.p.c., un termine, non superiore a sei giorni, per la nomina di un proprio consulente di fiducia;
  3. rinvia ad altra udienza, da fissarsi a non oltre trenta giorni, per la discussione;
  4. può adottare i provvedimenti per il pagamento di somme non contestate ex art. 423 del c.p.c..

Il secondo comma impone al CTU di depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza (ciò fa escludere che il CTU possa riferire verbalmente).
Il consulente deve dare comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni.
Il termine di 10 gg., comunque, non ha natura perentoria, con la conseguenza che può essere prorogato dal giudice anche implicitamente mediante semplice rinvio dell’udienza di discussione.
Tuttavia, se prima dell’udienza fissata il CTU non provvede a depositare la relazione, la parte interessata può ricusarlo ovvero fare istanza al giudice affinché lo sostituisca.

E’ stato, infatti, osservato che l’inosservanza di tale termine impedisce di fatto alla parte interessata di prendere tempestiva visione della relazione peritale per elaborare proprie memorie, restringendo il suo diritto di difesa, con conseguente nullità della consulenza, deducibile, a pena di decadenza, nella prima difesa successiva al deposito della relazione.

Massime relative all'art. 441 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13114/2014

Nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, comprese quelle concernenti domande d'invalidità pensionabile, ove la parte interessata abbia mosso all'operato del consulente tecnico nominato in primo grado specifici rilievi critici - che possono essere formulati anche con la produzione di certificazione medica di data posteriore a quella delle indagini peritali ed avere, pure, un oggetto differente rispetto a quello già trattato dallo stesso consulente, purché di sufficiente portata decisiva ai fini di un diverso giudizio clinico - il giudice di appello ha l'obbligo di prenderli espressamente in considerazione e di procedere ai necessari accertamenti in merito, anche mediante nuove indagini tecniche o con la richiesta di chiarimenti al consulente.

Cass. civ. n. 14338/2012

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il principio secondo il quale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito valutare l'opportunità di rinnovare le indagini peritali va coordinato con il principio dell'effetto devolutivo dell'appello, sicché, qualora l'appellante non abbia censurato la consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze a fondamento del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullità della nuova consulenza e della sentenza che vi aderisca.

Cass. civ. n. 22708/2010

Nel rito del lavoro l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità, a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo 441 cod.proc.civ.. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste una nullità relativa, sanata se non venga fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.) (Rigetta, App. Caltanissetta, 21/07/2009).

Cass. civ. n. 20227/2010

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato che non erano state denunciate malattie nuove o aggravamenti delle infermità che avrebbero imposto un'esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito).

Cass. civ. n. 10157/2004

Nel nuovo rito del lavoro, l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 441 c.p.c., del termine giudizialmente assegnatogli per il deposito della consulenza, non comporta alcuna nullità, sempreché detto deposito avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo citato e senza pregiudizio, quindi, del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di seconde cure che aveva escluso la configurabilità di una lesione del diritto di difesa in quanto il Pretore aveva differito l'udienza di discussione proprio allo scopo di consentire alle parti di esaminare la relazione peritale depositata in ritardo e dedurre in merito).

Cass. civ. n. 7013/2004

Il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, tuttavia, ove siano dedotte nuove malattie o aggravamenti di quelle già denunciate, oppure se il giudice ritenga di dover dissentire dalle conclusioni espresse dal Consulente nominato in primo grado, ha il dovere di motivare in ordine alla decisione di non disporre una nuova consulenza; quando, invece, non siano in discussione nuove malattie o aggravamenti nelle infermità denunciate e il giudice d'appello ritenga di condividere le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, non è neppure necessaria una esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito.

Cass. civ. n. 4652/2001

Qualora il giudice d'appello dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di secondo grado ed accolga quelle del consulente tecnico di primo grado, che siano state contestate dalla parte interessata, egli deve non soltanto enunciare le ragioni che lo inducono ad accettare la prima consulenza, ma deve specificamente contestare le contrastanti valutazioni della seconda consulenza, anche in relazione alle critiche delle parti.

Cass. civ. n. 3371/2001

Nel rito del lavoro, il giudice del gravame, qualora ritenga convincenti e condivisibili le conclusioni del consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, rientrando tale facoltà, consentitagli dall'art. 441, comma primo c.p.c., nell'ambito dei poteri discrezionali a lui spettanti e non sindacabili in sede di legittimità se non attraverso la motivazione con la quale egli abbia giustificato il proprio convincimento in risposta alle doglianze all'uopo mosse dalla parte interessata.

Cass. civ. n. 5578/1999

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile la nomina del consulente tecnico d'ufficio è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è, in linea di principio, meramente facoltativa per il giudice d'appello, salvo il caso di documentati aggravanti del quadro patologico. Peraltro, è pur sempre da considerare giuridicamente corretto che il giudice d'appello, qualora non condivida o nutra dubbi sulla bontà di una prima consulenza, ne disponga il rinnovo. Infatti, il contributo alle cognizioni di ordine tecnico del giudice, derivante da tale rinnovo, è difficilmente sostituibile, stante il grado altamente specialistico raggiunto dalle discipline tecniche e, specificamente, dalla medicina legale. (Nel caso di specie — relativo all'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento — il Ministero dell'Interno aveva sostenuto l'inutilità della consulenza tecnica disposta dal giudice di appello sul principale rilievo che l'interessata era deceduta nel corso del giudizio, sicché si trattava esclusivamente di effettuare un riscontro documentale).

Cass. civ. n. 5139/1999

Dall'art. 441 c.p.c. si desume che nel rito del lavoro il potere del giudice di merito di disporre il rinnovo in grado di appello della consulenza tecnica di ufficio è discrezionale. Ne consegue che nelle controversie in tema di invalidità pensionabile il suddetto rinnovo può essere disposto non soltanto limitatamente all'ipotesi in cui sia necessario verificare denunciati aggravamenti di malattia ovvero qualsiasi altra sopravvenuta modificazione del quadro patologico, ma anche tutte le volte che siano ritenute, anche per implicito, insufficienti le conclusioni del consulente di primo grado.

Cass. civ. n. 4787/1999

Nei giudizi in materia di invalidità pensionabile, qualora il giudice di appello abbia disposto una nuova consulenza tecnica e ne condivida i risultati non è necessario che egli esponga in modo specifico le ragioni del suo convincimento potendo limitarsi a riportare il parere del c.t.u. sempreché tale parere - per la sua formulazione - sia idoneo a supportare una concisa motivazione adesiva e sempreché tale motivazione non si risolva in una acritica ricezione del suddetto parere allorquando lo stesso sia stato posto in discussione con specifiche censure potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia. In tale ultimo caso, infatti, la motivazione della sentenza dovrà tenere conto dei rilievi della parte che siano pertinenti rispetto alla fattispecie esaminata dal c.t.u.

Cass. civ. n. 12354/1998

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria che richiedono accertamenti tecnici, la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado ai sensi dell'art. 445 c.p.c., mentre è facoltativa per il giudice d'appello, il quale, tuttavia, è tenuto, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, a disporre la suddetta consulenza ove essa risulti omessa nel giudizio di primo grado;

Cass. civ. n. 9175/1997

La consulenza tecnica d'ufficio si traduce in un esame dei dati specialistici in atti in modo da servire a lumeggiare la questione dibattuta affinché il giudice possa trarne elementi chiarificatori ai fini della sua decisione. Essa pertanto quale ausilio per il giudice nella soluzione di questioni prettamente tecniche e non mezzo di prova sfugge, nel rito del lavoro, alla regola contenuta nell'art. 437 c.p.c. sulla possibilità di disporre nuovi mezzi di prova, in grado di appello, solo quando essi siano indispensabili.

Cass. civ. n. 5345/1996

Se nel corso del giudizio di primo grado siano stati nominati, in tempi successivi, due consulenti d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il giudice di appello (come quello di primo grado) può seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da entrambi, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, e salva, pertanto, l'esperibilità di un'ulteriore indagine tecnica, la quale è opportuna, se non addirittura indispensabile, in ipotesi di notevole divergenza delle consulenze già espletate.

Cass. civ. n. 4720/1996

La consulenza tecnica anche quando diventa strumento di accertamento di meri fatti non costituisce un mezzo di prova vero e proprio in quanto ogni accertamento implica, al di là della percezione della realtà, una valutazione fondata sull'applicazione di regole di esperienza tecnica cioè un giudizio e non una semplice testimonianza. Ne consegue che tale mezzo istruttorio, del resto sottratto alla disponibilità delle parti non incorre nel divieto di rinnovazione in grado di appello neanche quando, come nel rito del lavoro, in tale grado operi il divieto di nuove prove.

Cass. civ. n. 3747/1995

Nel nuovo rito del lavoro, l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 441 c.p.c., del termine giudizialmente assegnatogli per il deposito della consulenza, non comporta alcuna nullità, sempreché detto deposito avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo citato e senza pregiudizio, quindi, del diritto di difesa. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste un vizio di nullità relativa, che è sanato qualora non venga fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi.

Cass. civ. n. 11169/1993

La consulenza tecnica, quale mezzo di acquisizione di elementi di cognizione utili ai fini del decidere, può essere disposta dal giudice anche di ufficio, senza incontrare limite alcuno al regime delle preclusioni previsto dal rito del lavoro per l'assunzione di mezzi istruttori; conseguentemente, anche se l'espletamento della consulenza tecnica venga richiesto dalla parte — al fine di accertare determinati fatti essenziali per la decisione — per la prima volta nell'atto introduttivo del giudizio di appello, il giudice di merito non può disattendere tale istanza senza confutare con valide argomentazioni le ragioni addotte a fondamento della stessa.

Cass. civ. n. 1000/1990

La scelta dell'ausiliare è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, non esistendo alcun espresso divieto al riguardo, può, nel giudizio di appello, nominare lo stesso consulente che abbia già prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, i quali, ove l'istanza di ricusazione — alla quale non è equiparabile la richiesta di revoca dell'ordinanza di nomina del detto consulente — non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 3946/1986

Nelle controversie in tema di pensione d'invalidità, la facoltà di nominare un consulente tecnico da parte del giudice d'appello a norma dell'art. 441 c.p.c., non trova limite per il caso che le censure mosse dall'appellante alla consulenza d'ufficio esperita in primo grado non sono state prospettate, previa nomina del consulente di parte, in contraddittorio con il consulente d'ufficio nominato in primo grado.

Cass. civ. n. 3875/1986

In una controversia concernente il riconoscimento della pensione di invalidità, il giudice di rinvio, cui la Suprema Corte, cassando per vizi di motivazione la sentenza d'appello, abbia demandato di motivare adeguatamente le ragioni dell'accoglimento delle conclusioni della consulenza tecnica di primo o di secondo grado, fra loro contrastanti, ben può utilizzare, ai fini del compimento della valutazione commessagli, lo strumento di una nuova consulenza, non essendo l'adozione di tale mezzo preclusa dalla sentenza di cassazione.

Cass. civ. n. 2746/1986

Il termine per il deposito della relazione della consulenza d'ufficio non ha carattere perentorio; ne consegue che, in sede d'appello, la sua inosservanza può incidere sulla validità della consulenza solo quando, non essendo il deposito avvenuto almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, vi sia stata violazione del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 1774/1986

Qualora la parte abbia mosso all'operato del consulente tecnico di ufficio specifici rilievi critici, che possono essere formulati anche con la produzione di una certificazione sanitaria di data posteriore a quella delle indagini peritali, ovvero relativa a infermità nuove o più gravi rispetto a quelle già accertate e tenute presenti dal giudice di primo grado, il giudice di appello ha l'obbligo di prenderli espressamente in considerazione e di esporre le ragioni per le quali li disattenda, se tale documentazione si rilevi influente ai fini di un differente giudizio clinico, imponendosi, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della stessa documentazione esibita dall'interessato a fondamento della sua pretesa.

Cass. civ. n. 704/1986

Nelle cause in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, il giudice del merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione delle indagini tecniche, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempreché egli dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad un'attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno indotto al suo giudizio.

Cass. civ. n. 588/1986

Nelle controversie in tema d'invalidità pensionabile, il rinnovo della consulenza tecnica in grado di appello — che, in linea di principio, è meramente facoltativo, a norma del combinato disposto degli artt. 441, 442 e 445 c.p.c. — s'impone, di regola, qualora l'assicurato alleghi e documenti aggravamenti di malattia o insorgenza di nuove infermità, che il giudice di secondo grado debba valutare ed il cui riscontro richieda indagini tecniche.

Cass. civ. n. 6562/1985

Nel caso di contrasto tra due consulenti, ove il giudice del merito accolga le conclusioni del secondo di essi, non ha l'obbligo di esaminare in modo espresso le risultanze del precedente accertamento, essendo la nuova confutazione implicita nell'accettazione della nuova consulenza, ferma restando, peraltro, che nel caso di semplice accettazione da parte del giudice del parere di un consulente tecnico, gli eventuali vizi del processo logico seguito dal medesimo consulente si ripercuotono sulla decisione e gli omessi esami necessariamente la viziano.

Cass. civ. n. 4093/1985

Nelle controversie in tema di pensione d'invalidità, il giudice di secondo grado non è obbligato a disporre la consulenza tecnica di ufficio; e ciò ancorché tale indagine non sia stata disposta dal giudice di primo grado, ove questa omissione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di appello.

Cass. civ. n. 2359/1977

Il giudice d'appello, il quale si trovi in presenza di un rilevante contrasto tra le consulenze tecniche di primo e di secondo grado, o, comunque, tra più successive consulenze vertenti sullo stesso oggetto, qualora accolga le conclusioni dell'ultima di esse deve, bensì, esporre adeguatamente i motivi che l'hanno indotto a ritenerle esatte e persuasive, senza necessità, tuttavia, di confutare in modo espresso e particolareggiato le diverse risultanze e valutazioni delle consulenze precedenti, in quanto tale confutazione sia già contenuta nella relazione dell'ultima consulenza e quindi sia implicita nell'accettazione di questa.

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Consulenze legali
relative all'articolo 441 Codice di procedura civile

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Luigi chiede
giovedì 17/02/2011 - Piemonte

“Se invece fosse stato necessario, a parere del ricorrente, una richiesta di chiarimenti alla CTU da parte del Giudice, ma il procuratore non avesse fatto esplicita richiesta, contestando comunque ritualmente con note critiche le contraddizioni della CTU, si potrebbe richiede in appello una integrazione della CTU con i suddetti chiarimenti?
Grazie.”

Consulenza legale i 24/02/2011

Un conto è che la CTU non sia stata ammessa; un altro è che l’integrazione di CTU - perché non richiesta dall’avvocato al Giudice o perché non ritenuta utile da quest’ultimo - non sia stata ottenuta. In questo caso, nel giudizio di appello e, precisamente, nel proprio atto di citazione in appello, la parte deve espressamente censurare, con un apposito motivo di gravame, l’insufficienza dell’istruttoria espletata in primo grado con il mezzo della CTU, spiegando tutte le ragioni per le quali un supplemento d’istruttoria andrebbe autorizzato dal Collegio. Ad esso spetta la scelta se rimettere o meno la causa in istruttoria.


Giuseppe chiede
domenica 30/01/2011

“Il giudice non ha ammesso la richiesta di CTU formulata dal convenuto in primo grado, e non ha considerato rilevante la relazione del tecnico di parte. Nel dubbio ha rigettato l'istanza (usucapione). Possiamo chiedere in appello la nomina di un CTU?
Grazie.”

Consulenza legale i 02/02/2011

Ai fini dell’ammissibilità dell'istanza formulata in grado di appello relativa alla proposizione di prove non ammesse nel precedente grado di giudizio, non può ritenersi sufficiente un generico richiamo a queste ultime. Per un verso, nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente od implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con il motivo di gravame addotto, anche le ragioni per le quali le relative istanze in precedenza sono state respinte o disattese. Per altro verso, è comunque tenuta a riproporre dette istanze nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato in tal senso dall'art. 359 del c.p.c..
Invero, è in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 189 del c.p.c. che il procuratore di parte deve necessariamente reiterare le proprie istanze istruttorie, siccome formulate nel proprio atto introduttivo e nella memoria ex art. 183 del c.p.c., VI comma, n. 2.
L’intervenuta rinunzia della parte costituita in giudizio alle istanze istruttorie sulle quali il giudice non si è espresso, né esplicitamente né implicitamente, si desume dal suo stesso comportamento processuale, se non siano state riformulate all'udienza di precisazione delle conclusioni, con la conseguente inammissibilità della relativa istanza formulata in grado di appello, a ciò ostando il divieto espresso dall’art. 345 del c.p.c., poché non si verte in ipotesi idonea a configurare una prova nuova.