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Articolo 440 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Appellabilità delle sentenze

Dispositivo dell'art. 440 Codice di procedura civile

Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a venticinque euro e ottantadue centesimi (1) (2).

Note

(1) Secondo l’orientamento dottrinale prevalente, il valore della controversia di lavoro relativamente all’applicazione dell’articolo in esame, va calcolato tenendo conto dell’importo base del credito del lavoratore, della rivalutazione monetaria e degli interessi. Pertanto, il valore irrisorio del limite fa sì che la norma sia nella prassi pressoché inapplicata.
(2) Il collegio deve dichiarare inammissibile l'appello proposto contro una sentenza che abbia deciso una controversia di lavoro di valore inferiore al limite di cui alla norma in esame. Tale inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio sino a che si formi il giudicato.

Ratio Legis

L'irrisorietà del limite, reso ancora più insignificante dalla svalutazione monetaria, fa sì che la norma sia nella prassi pressoché inapplicata.

Spiegazione dell'art. 440 Codice di procedura civile

Ai fini dell’applicazione della norma in esame si ritiene che il valore della controversia di lavoro debba essere calcolato tenendo conto dell’importo base del credito del lavoratore, della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Pertanto, sul piano concreto è pressoché impossibile che questa norma possa trovare applicazione.

Nella remota ipotesi in cui dovesse poter essere applicata, il collegio è tenuto a dichiarare inammissibile l’appello; tale inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio finché non si sia formato il giudicato.

Deve comunque ritenersi che le sentenze pronunciate con il rito del lavoro in controversie di valore inferiore a euro 25,82 siano pur sempre impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

E’ anche inappellabile la sentenza emessa a seguito di un giudizio ordinario di valore inferiore ad euro 25,82 e che sia stata erroneamente decisa seguendo il rito del lavoro, mentre se è la causa di lavoro ad essere stata erroneamente trattata dal tribunale con il rito ordinario, la sentenza è appellabile indipendentemente dal valore della causa.

Massime relative all'art. 440 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 16949/2004

Il valore della controversia di lavoro, ai fini dell'applicabilità della regola dell'art. 440 c.p.c. (sull'inappellabilità e la conseguente ricorribilità per Cassazione - delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila) deve essere determinato tenendo conto non soltanto della somma capitale indicata nella domanda giudiziale, ma anche della misura degli accessori maturati alla data della sua proposizione.

Cass. civ. n. 10838/2004

Allorquando il valore di una controversia in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, tenuto conto della misura degli accessori maturati dalla data della domanda giudiziale, sia inferiore a 25,82 euro, la sentenza non è appellabile ma ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 440 c.p.c..

Cass. civ. n. 1100/1991

Il valore della controversia di lavoro, ai fini dell'applicabilità della regola dell'art. 440 c.p.c. (sull'inappellabilità — e la conseguente ricorribilità per cassazione — delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila) deve essere determinato tenendo conto, in aggiunta all'importo-base del credito del lavoratore, anche della rivalutazione monetaria e degli interessi, pur se non richiesti nel ricorso introduttivo, in quanto compresi nell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 429, comma terzo, c.p.c.

Cass. civ. n. 680/1985

Nel rito del lavoro, la determinazione del valore di una controversia, ai fini dell'appellabilità o meno della sentenza ai sensi dell'art. 440 c.p.c., va effettuata alla stregua del valore del bene preteso dall'attore, al quale vanno sommati, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., soltanto gli interessi, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda e non anche le spese del procedimento instaurato per conseguire il bene anzidetto. Tale principio trova applicazione anche quando si tratti di stabilire l'appellabilità o meno della sentenza che ha concluso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il valore originario della controversia non può essere dilatato con l'aggiunta delle spese liquidate con il decreto opposto, essendo queste non anteriori, ma successive alla domanda proposta con il deposito del ricorso ex art. 638 c.p.c.

Cass. civ. n. 3290/1983

Nel caso in cui una sentenza soggetta soltanto al ricorso per cassazione (art. 440 c.p.c.) venga impugnata sia con tale mezzo che con l'appello, va riconosciuta l'ammissibilità del ricorso, ove risulti proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza e prima della declaratoria d'inammissibilità dell'appello.

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