Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11169 del 12 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La consulenza tecnica, quale mezzo di acquisizione di elementi di cognizione utili ai fini del decidere, può essere disposta dal giudice anche di ufficio, senza incontrare limite alcuno al regime delle preclusioni previsto dal rito del lavoro per l'assunzione di mezzi istruttori; conseguentemente, anche se l'espletamento della consulenza tecnica venga richiesto dalla parte — al fine di accertare determinati fatti essenziali per la decisione — per la prima volta nell'atto introduttivo del giudizio di appello, il giudice di merito non può disattendere tale istanza senza confutare con valide argomentazioni le ragioni addotte a fondamento della stessa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.