Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 704 del 4 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle cause in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, il giudice del merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione delle indagini tecniche, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempreché egli dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad un'attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno indotto al suo giudizio.

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