Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 588 del 29 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie in tema d'invaliditā pensionabile, il rinnovo della consulenza tecnica in grado di appello — che, in linea di principio, č meramente facoltativo, a norma del combinato disposto degli artt. 441, 442 e 445 c.p.c. — s'impone, di regola, qualora l'assicurato alleghi e documenti aggravamenti di malattia o insorgenza di nuove infermitā, che il giudice di secondo grado debba valutare ed il cui riscontro richieda indagini tecniche.

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