Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12354 del 5 dicembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria che richiedono accertamenti tecnici, la nomina di un consulente tecnico č obbligatoria per il giudice di primo grado ai sensi dell'art. 445 c.p.c., mentre č facoltativa per il giudice d'appello, il quale, tuttavia, č tenuto, a pena di nullitā del procedimento di secondo grado, a disporre la suddetta consulenza ove essa risulti omessa nel giudizio di primo grado;

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