Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13114 del 11 giugno 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

La riduzione della capacità di guadagno al di sotto del limite di legge integra il fatto costitutivo del diritto alla pensione d'invalidità e va accertata dal giudice anche d'ufficio. Ne consegue che l'ente previdenziale può, in appello, contestare la sussistenza di detta riduzione, trattandosi di contestazioni che rimangono nell'ambito dell'originario "thema decidendum" e, dunque, hanno natura di eccezioni in senso lato od improprio, non soggette al divieto stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ.

(massima n. 2)

Nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, comprese quelle concernenti domande d'invalidità pensionabile, ove la parte interessata abbia mosso all'operato del consulente tecnico nominato in primo grado specifici rilievi critici - che possono essere formulati anche con la produzione di certificazione medica di data posteriore a quella delle indagini peritali ed avere, pure, un oggetto differente rispetto a quello già trattato dallo stesso consulente, purché di sufficiente portata decisiva ai fini di un diverso giudizio clinico - il giudice di appello ha l'obbligo di prenderli espressamente in considerazione e di procedere ai necessari accertamenti in merito, anche mediante nuove indagini tecniche o con la richiesta di chiarimenti al consulente.

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