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Articolo 390 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rinuncia

Dispositivo dell'art. 390 Codice di procedura civile

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto(1).

Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria(2).

Note

(1) La necessità della sottoscrizione ad opera della parte o dell'avvocato munito di mandato speciale si spiega per il fatto che la rinuncia è atto dispositivo del processo.
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Spiegazione dell'art. 390 Codice di procedura civile

Il processo di cassazione è dominato dall'impulso d'ufficio, il che comporta che, una volta instaurato, il processo non resta influenzato dagli eventi che ordinariamente determinano l'interruzione o l'estinzione del giudizio di cognizione (l'inattività delle parti, dunque, non determina la perenzione del giudizio).

Unica ipotesi di estinzione anticipata del giudizio di cassazione rimane quella, prevista dalla norma in esame, della rinuncia al ricorso, per la quale è in ogni caso richiesta un’apposita dichiarazione da parte della Corte.

Al pari del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, anche il ricorso in ordine al quale sia stata proposta rinuncia non è suscettibile di riproposizione.
A seguito della declaratoria di rinuncia non soltanto si produce l'estinzione del processo di cassazione, ma si realizza il consolidamento della cosa giudicata sulla sentenza impugnata.

Dalla rinuncia al ricorso va distinta la rinuncia ad uno solo tra più motivi del ricorso, ipotesi che non implica un atto di disposizione del diritto in contesa e che, come tale, rientra nei poteri del difensore e non deve farsi con le rigorose forme di cui agli artt. 390 e 319 c.p.c. (si dice che la rinuncia ai motivi rientra nelle più opportune modalità di svolgimento della linea difensiva).

Secondo una tesi giurisprudenziale, la rinuncia ad uno dei motivi del ricorso deve essere fatta dal difensore della parte in virtù di apposito mandato speciale, con la conseguenza che, in assenza di tale mandato, la rinuncia deve ritenersi inefficace e non esime la Corte dal dovere di esaminare tutti i motivi d'impugnazione originariamente proposti.
Trattasi, tuttavia, di interpretazione minoritaria, considerato che la giurisprudenza attualmente prevalente ritiene che la rinuncia ad uno dei motivi possa essere effettuata, anche in sede di discussione orale, dal difensore munito di semplice procura ad litem, senza che sia necessario apposito mandato speciale o sottoscrizione della parte.
Peraltro, la tesi della giurisprudenza prevalente trova riscontro normativo nell’istituto generale previsto al secondo comma dell’306cpc, norma che, nell'ordinario giudizio di cognizione, contiene un istituto analogo a quella in esame.

Condizione essenziale per la validità della rinuncia è che vi sia un'impugnazione ritualmente proposta.
Inoltre, preliminare alla pronunzia sulla rinuncia al ricorso, è la valutazione dell'ammissibilità dello stesso ricorso, non potendosi dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità se ricorre una causa di inammissibilità.
E’ opportuno anche precisare che la rinuncia al ricorso principale non priva di efficacia il ricorso incidentale, anche se tardivo, salvo che il ricorso incidentale non sia espressamente condizionato a quello principale.

Qualora, poi, la rinuncia provenga soltanto da alcune tra più parti di rapporti processuali congiunti, ma scindibili, l'estinzione del rapporto si realizza unicamente nei confronti di quelli per i quali è intervenuta la rinuncia stessa.
Al contrario, la rinuncia al ricorso di alcuno soltanto tra più ricorrenti in cause inscindibili è senza effetto.

L’ultimo momento utile perché possa intervenire la rinuncia è finchè non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale.

Poiché la rinuncia costituisce atto dispositivo del processo, essa può essere compiuta solo dal ricorrente personalmente, unitamente al proprio difensore, o solo dal difensore se munito di procura speciale, conferita ad hoc.
Inoltre, per la sua efficacia si richiede che:
a) venga inderogabilmente effettuata in forma scritta;
b) non contenga alcuna riserva o condizione;
c) rechi la duplice sottoscrizione, del ricorrente e del suo avvocato, o solo di quest'ultimo, se munito di mandato speciale a tale effetto (è quest’ultimo un requisito imposto ad substantiam).

Sembra chiaro che può essere soltanto espressa, anche in considerazione del fatto che, dopo la notificazione del ricorso, nessun comportamento del ricorrente può essere interpretato come implicita manifestazione della volontà di recedere dall'impugnazione, e dunque come acquiescenza tacita alla sentenza impugnata.

Per quanto concerne il requisito della duplice sottoscrizione, la giurisprudenza ritiene che la rinuncia sottoscritta solo dalla parte, e non anche dal suo difensore, seppure non sia idonea a determinare l'estinzione del giudizio, è tuttavia indicativa della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente stesso; di conseguenza, potrà dichiararsi l’estinzione dell’impugnazione per cessazione della materia del contendere, purché la controparte abbia manifestato la sua adesione ovvero non si sia costituita.

In quanto atto unilaterale recettizio, la rinuncia deve essere comunicata a cura della cancelleria alle parti costituite, così da agevolarne la conoscenza.
A differenza dell'ordinaria rinuncia agli atti del giudizio, i cui effetti si fanno dipendere dalla volontà delle restanti parti costituite (le quali hanno facoltà di accettarla o meno), la rinuncia al ricorso per cassazione non necessita di accettazione, salvo che intervenga quando ancora la parte resistente sia legittimata a proporre ricorso incidentale
A conferma di tale orientamento, si afferma, infatti, che l'omissione degli adempimenti previsti dal 3° co. non inficia la validità della rinuncia, qualora risulti certo che le altre parti o i loro difensori ne abbiano ugualmente avuto effettiva conoscenza (vale, dunque, il principio della sanatoria dei vizi dell'atto per conseguimento dello scopo ex art. 156 del c.p.c. ultimo comma).

Il principio stabilito dalla norma in commento, secondo cui la rinuncia al ricorso ordinario produce effetti anche se non è accettata dalla controparte, non può valere nel caso di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, data la sua natura non di mezzo di impugnazione,
Pertanto, la rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, senza accettazione della controparte, resta priva di effetti ed il giudice di legittimità deve pronunciarsi, in quanto il resistente si pone sulla questione di giurisdizione in senso difforme dal ricorrente.

In linea generale, la rinuncia all'azione determina la cessazione della materia del contendere, situazione ignorata dal codice di procedura civile a differenza di quanto previsto in altri sistemi, quali, a titolo di esempio, l'art. 23, L. 6.12.1971, n. 1034, sul processo amministrativo o l'art. 46, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 a proposito del processo tributario .
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere della lite tra le parti, a seguito del sopravvenire di un fatto che le privi comunque di ogni interesse a proseguire il giudizio.

Uno di tali fatti può consistere nella definizione transattiva di tutte le pretese azionate in giudizio, sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, nel corso del giudizio di legittimità, la quale comporta il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia giudiziaria ed implica la dichiarazione da parte della Corte della cessazione della materia del contendere (questa non comporta una decisione nel merito della causa e il relativo accertamento di fatto, ma l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno dell'interesse al ricorso).

Peraltro, l'atto di transazione, anche se contiene la rinuncia all'impugnazione non corredata dai requisiti richiesti dall'articolo in esame, è tuttavia idoneo a dar luogo all'improcedibilità del ricorso per la cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che il procedimento va definito con la formula della dichiarazione dell'improcedibilità e non del rigetto del medesimo.

È stato anche affermato che, qualora nel corso del giudizio sopravvenga un evento che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti e fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice, possa ammettersi ex art. 372 del c.p.c. la produzione del documento che certifica tale situazione e l'evento medesimo comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Massime relative all'art. 390 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 28182/2020

Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.; in caso di rinuncia tardiva, l'atto, benché invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO).

Cass. civ. n. 25625/2020

Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 26/05/2014).

Cass. civ. n. 10140/2020

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 11/03/2011).

Cass. civ. n. 9474/2020

Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti. (Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2016).

Cass. civ. n. 34432/2019

In tema di giudizio di cassazione, la previsione dell'art. 390, comma 1, ultima parte, c.p.c. si deve intendere riferibile, quanto alla tempestività dell'atto di rinuncia, esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito previsto dall'art. 380 ter c.p.c., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all'art. 380 bis 1 c.p.c., il termine utile per la rinuncia va individuato nel passaggio in decisione del ricorso, non potendosi istituire una analogia tra la notificazione delle conclusioni del P.M. e la notificazione della relazione di cui al medesimo 380 bis c.p.c.

Cass. civ. n. 11033/2019

La rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso.

Cass. civ. n. 32584/2018

Alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parte ricorrente, non può conseguire la condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che la responsabilità aggravata, in tutte le sue ipotesi, involge una peculiare ed approfondita valutazione della complessiva condotta della parte a cui carico è richiesta, prevalendo l'immediatezza del rilievo estintivo della rinuncia anche sulle altre valutazioni pregiudiziali e preliminari in rito, quali l'inammissibilità o l'improcedibilità.

Cass. civ. n. 14782/2018

L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, c.p.c.(notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.

Cass. civ. n. 20112/2017

In tema di procedimento di cassazione, qualora, dopo la notificazione del ricorso, ancorché non seguita dalla iscrizione a ruolo e dalla costituzione in giudizio, il ricorrente notifichi alla controparte, in pari data, rinuncia agli atti del procedimento instaurato con detto ricorso ed una rinnovazione dello stesso gravame, il perfezionarsi della rinuncia, per effetto di accettazione della controparte, ovvero, anche a prescindere dall’accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del procedimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello, sicché, a prescindere dagli eventuali diversi scopi che il rinunciante si fosse proposto, detta rinnovazione è inidonea a riattivare il precedente ricorso per cassazione ovvero ad instaurarne uno nuovo

Cass. civ. n. 10934/2017

La rinuncia condizionata al ricorso per cassazione (nella specie, formulata subordinandone l’efficacia all’eventuale riscontro di un motivo di inammissibilità), anche se accettata dalla controparte, non può avere alcun effetto estintivo del procedimento, attesa l'impossibilita di constatare il verificarsi della condizione apposta.

Cass. civ. n. 22269/2016

La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso.

Cass. civ. n. 12743/2016

La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l'estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, restandone esclusa la reviviscenza ove la parte, con successiva memoria ex art. 378 c.p.c., sia tornata ad insistere per l'accoglimento dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 9611/2016

La rinuncia al ricorso per cassazione, determinando l'estinzione del processo analogamente a quanto previsto per l'appello e la revocazione ex art. 395, n. 4 e 5, c.p.c., comporta, normalmente, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo il caso in cui la stessa sia stata modificata nei suoi effetti nel corso del procedimento di impugnazione, attraverso atti adottati e con provvedimenti intervenuti al suo interno, da identificarsi esclusivamente nelle sentenze non definitive, di rito o di merito, sicché non è idonea ad influire sul suddetto passaggio in giudicato la transazione, intercorsa tra le parti, in cui sia stato precisato che, in conseguenza della rinuncia al ricorso, accettata dalla società "in bonis", doveva ritenersi passata in giudicato la sentenza, dichiarativa dello stato di insolvenza della medesima società - benchè opposta in primo grado ed ivi ritenuta nulla, con pronuncia confermata in sede di gravame - non rientrando quell'atto nel novero dei provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 338 c.p.c..

Cass. civ. n. 3971/2015

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.

Cass. civ. n. 901/2015

L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione é invalido e, quindi, inidoneo a produrre effetti ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal difensore, salvo che quest'ultimo non sia munito di mandato speciale a questo effetto, poiché la formalità della duplice sottoscrizione è prescritta "ad substantiam".

Cass. civ. n. 25824/2014

Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente, ancorché espressa in via subordinata, determina senz'altro una pronuncia di estinzione del giudizio in quanto pregiudiziale anche rispetto alla declaratoria di inammissibilità del medesimo ricorso.

Cass. civ. n. 17187/2014

La rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio di quest'ultima, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese.

Cass. civ. n. 18707/2013

In tema di ricorso per cassazione, qualora intervenga rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso principale ed il difensore del resistente, ricorrente incidentale tardivo, la sottoscriva "per accettazione", deve ritenersi che tale sottoscrizione esprima un'implicita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'impugnazione incidentale, donde la necessità della declaratoria di inammissibilità della stessa.

Cass. civ. n. 13715/2013

La necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta ce, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità. (Nel caso di specie, la richiesta di cancellazione proposta dalla parte intimata, già ricorrente incidentale, è stata rigettata dalla Suprema Corte in base al rilievo che, intervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso e la relativa accettazione dell'intimato, né nella dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, né in quella di accettazione, e neppure nell'istanza di integrazione del dispositivo del decreto di estinzione del giudizio presentata dalla parte intimata, si è rinvenuta una concorde richiesta delle parti).

Cass. civ. n. 2259/2013

L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, c.p.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull'oggetto del contendere.

Cass. civ. n. 8991/2012

Ove il giudizio di cassazione si concluda con una dichiarazione di estinzione per rinuncia delle parti, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., è consentito alla Corte di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, e ciò sia con lo stesso provvedimento di estinzione, sia con un successivo decreto, se vi è concorde richiesta delle parti.

Cass. civ. n. 3876/2010

A norma dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità.

Cass. civ. n. 21894/2009

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede cioè l'accettazione di controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.

Cass. civ. n. 19800/2009

La dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritta dal ricorrente e non dal suo difensore, pur non essendo idonea a produrre gli effetti dell'estinzione del processo, ancorché vi sia contestuale adesione del controricorrente e del difensore di questi, determina tuttavia l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Cass. civ. n. 16341/2009

La produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti, dimostra che è venuto meno l'interesse del ricorrente all'impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche a quello della decisione.

Cass. civ. n. 460/2009

La rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare. La valutazione in concreto di tali comportamenti forma oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per contraddittorietà intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicità. (Nella fattispecie, relativa ad un rapporto di finanziamento per la vendita rateale di una vettura, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito secondo cui la società finanziatrice, poiché aveva erogato il prestito all'acquirente per il tramite dell'autoconcessionaria venditrice, nonostante questa non le avesse trasmesso la documentazione comprovante l'iscrizione di ipoteca sul veicolo, ma avendola reclamata cinque anni dopo, implicitamente aveva rinunciato all'iscrizione ipotecaria).

Cass. civ. n. 23840/2008

L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.

Cass. civ. n. 21876/2007

In tema di giudizio di cassazione e di procedimento per la decisione in camera di consiglio, il difetto di coordinamento tra la disposizione dell'art. 390, primo comma, c.p.c., secondo cui la parte può rinunziare al ricorso per cassazione «finchè non sia cominciata la relazione all'udienza o sia notificata la richiesta del pubblico ministero» e il nuovo procedimento per la decisione in camera di consiglio di cui agli artt. 375, 380 bis e, nella specie, 380 ter c.p.c., va risolto nel senso che la rinunzia risulterà consentita solo se proposta prima della notifica ai difensori delle parti della relazione del consigliere relatore, non potendo la rinunzia al ricorso interrompere il procedimento decisorio attivato con il deposito della relazione, al pari di quanto avviene nella pubblica udienza, ove l'obbligo della decisione non può essere frustrato dopo l'inizio della relazione (principio affermato in procedimento per regolamento di competenza rimesso all'adunanza della S.C. in camera di consiglio, in cui il ricorrente aveva notificato alla controparte l'atto di rinunzia all'istanza di regolamento di competenza successivamente alla notifica della relazione del consigliere relatore)

Cass. civ. n. 19255/2007

Nel regime processuale conseguente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 40 del 2006, la previsione dell'art. 390 c.p.c. — che esclude che il ricorso per cassazione possa essere rinunciato dopo la notifica delle richieste del P.M. — si deve intendere riferibile esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito di cui all'art. 380 ter c.p.c., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all'art. 380 bis c.p.c., il termine ultimo per la rinuncia è quello del passaggio in decisione del ricorso, non potendosi istituire un'analogia tra la notificazione delle conclusioni del P.M. e la notificazione della relazione di cui al medesimo art. 380 bis c.p.c. (fattispecie in tema di regolamento di competenza).

Cass. civ. n. 11154/2006

A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso non esige un ulteriore speciale mandato o, in mancanza di esso, la sottoscrizione anche della parte, ma è rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale del difensore, non realizzandosi in tal modo alcuno svuotamento sostanziale dell'impugnazione, attuato mediante un aggiramento della disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. (che richiede non solo il consenso «attivo» della parte, ma anche l'acquiescenza della controparte), bensì una gestione pienamente discrezionale dell'impugnazione, dovuta a ragioni tecniche, e spesso necessaria per corrispondere ai mutamenti intervenuti negli orientamenti giurisprudenziali tra la proposizione del ricorso e la sua discussione in udienza pubblica.

Cass. civ. n. 5679/2006

Qualora nel giudizio di cassazione venga prodotto un atto di rinuncia non sottoscritto da tutti i litisconsorti, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ma, ove sia allegato un atto di trasmissione della lite sottoscritto anche da coloro che non hanno sottoscritto la rinuncia, risultando documentata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il giudizio, il ricorso va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti contratte.

Cass. civ. n. 19968/2005

In tema di ricorso per Cassazione, la rinuncia nei confronti di uno solo degli intimati (rinuncia «parziale“) è inefficace allorquando si versi in ipotesi di litisconsorzio necessario.

Cass. civ. n. 19648/2005

Qualora nel giudizio di cassazione venga prodotta una dichiarazione di rinuncia al ricorso ritualmente sottoscritta dal difensore del ricorrente munito del relativo potere (ovvero di mandato speciale a tale effetto) e la stessa venga validamente accettata dal difensore della parte resistente, anch'esso munito del relativo potere, il processo deve ritenersi estinto per valida rinuncia al ricorso, da dichiarare con ordinanza.

Cass. civ. n. 3129/2005

Ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di detta volontà abdicativa segue sempre la declaratoria di estinzione, anche qualora sussista una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 22806/2004

Ove la dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione non sia stata sottoscritta dalla parte di persona, ma esclusivamente dal suo difensore nominato, senza che quest'ultimo risulti munito di mandato speciale a rinunziare, l'atto, siccome sprovvisto dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 390 c.p.c., non appare idoneo a produrre l'effetto dell'estinzione del processo per avvenuta rinunzia, ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 390 e dell'art. 391 c.p.c., ma si palesa idoneo a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso (segnatamente quando la controparte non si sia neppure costituita) e di determinare così la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso.

Cass. civ. n. 10809/2004

In tema di rinuncia al ricorso per cassazione, è rituale e comporta l'estinzione del procedimento di Cassazione quella inviata a mezzo fax e nella quale si evidenzia che la lite è stata transatta, quandanche vi sia solo la sottoscrizione del rinunciante e manchi la firma dell'avvocato, ma sia redatta su un foglio a lui intestato e con segni grafici ai margini di esso, interpretabili come la sua sottoscrizione e sia indice della sua provenienza. Infatti, è consentito trasmettere via fax atti relativi ad affari contenziosi e l'atto trasmesso si può considerare conforme all'originale ove non sorgano contestazioni sull'autenticità e provenienza di esso (nell'affermare tale principio la Corte ha rilevato che esso ha valore, a maggior ragione, quando — come nella specie — «vi è ragione di ritenere che seguirà il deposito dell'originale»).

Cass. civ. n. 2534/2003

La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del procedimento e questa, ai sensi dell'art. 338 c.p.c. - il quale esprime un principio di carattere generale valido anche per il giudizio di cassazione, - comporta l'effetto automatico del passaggio in giudicato della sentenza impugnata; nè impedisce (in tutto o in parte) detto effetto la conciliazione della controversia intervenuta tra le parti al di fuori del procedimento e non fatta valere al suo interno, atteso che tale efficacia parzialmente o totalmente impeditiva è attribuita dal citato art. 338 c.p.c. soltanto ai «provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto».

Cass. civ. n. 15758/2002

L'intervenuta accettazione della rinunzia al ricorso per regolamento di competenza determina la estinzione del giudizio pure nella ipotesi di originaria proposizione anche di questione di giurisdizione, escludendo la persistenza dell'interesse della parte accettante anche alla decisione di detta questione.

Cass. civ. n. 7094/2000

Nell'ipotesi di rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione irritualmente notificato e di proposizione di un ulteriore ricorso avverso la medesima sentenza, non è necessario che sia rilasciata al difensore una apposita procura speciale da cui risulti l'espressa volontà di presentare un nuovo e successivo ricorso, essendo sufficiente che il mandato sia stato conferito in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto.

Cass. civ. n. 53/2000

Poiché non si può rinunciare ad un diritto processuale se non esistono le condizioni per il suo esercizio, non è possibile una rinuncia all'impugnazione quando il contraddittorio in ordine alla sua introduzione non sia stato instaurato, anche a seguito di un ordine di rinnovo della notifica dell'impugnazione stessa. Ne discende che, qualora sia stata ordinata la rinnovazione della notificazione di un ricorso per cassazione ed essa non sia stata eseguita dalla parte ricorrente entro il termine concesso, il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile, restando irrilevante che quella stessa parte abbia rinunciato al ricorso.

Cass. civ. n. 3941/1997

La «specialità» della procura richiesta per la proposizione del ricorso per Cassazione — volta a tutelare la specifica consapevolezza del conferente in ordine all'oggetto e al contenuto dell'impugnazione — rende indisponibili da parte del difensore i motivi del ricorso per la cui proposizione ha ottenuto mandato. Ne consegue che la rinunzia a uno o più motivi di ricorso non può essere rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale del difensore, che deve perciò essere munito di ulteriore speciale mandato, in mancanza del quale l'atto di rinunzia deve essere sottoscritto anche dalla parte ai sensi dell'art. 390 c.p.c., atteso che, diversamente argomentando, si consentirebbe al difensore (privo di specifico mandato) di «svuotare» sostanzialmente l'impugnazione, così «aggirando» anche la disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. (che prevede non solo la necessità del consenso «attivo» della parte, ma anche l'acquiescenza della controparte).

Cass. civ. n. 279/1997

La rinunzia al ricorso sottoscritta solo dal difensore del ricorrente e non anche da quest'ultimo, produce tutti gli effetti di cui all'art. 391 c.p.c., in quanto il difensore — ove la procura rilasciatagli preveda la facoltà di transigere e conciliare — ben può ritenersi munito del mandato speciale richiesto dal secondo comma dell'art. 390 c.p.c., configurandosi la rinunzia al ricorso come effetto ultimo e «naturale» dell'accordo transattivo o conciliativo.

Cass. civ. n. 892/1989

La dichiarazione, resa nell'udienza davanti alla Corte di cassazione dal procuratore della parte ricorrente non provvisto di procura ad hoc, di non voler insistere nel ricorso, non esonera la corte dal decidere il ricorso stesso, dovendo la rinuncia, per essere efficace, promanare dai soggetti previsti dall'art. 390 c.p.c. ed assumere le forme ivi prescritte.

Cass. civ. n. 2103/1988

La rinuncia al ricorso per cassazione, che non sia formalmente perfezionata per il difetto della sottoscrizione dell'avvocato del rinunciante, richiesta dal secondo comma dell'art. 390 c.p.c., può tuttavia rivelare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta mancanza d'interesse del ricorrente, quando la controparte abbia aderito a tale atto o non si sia neppure costituita.

Cass. civ. n. 7834/1986

A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione (artt. 390 e 391 c.p.c.) — che la parte, o il suo difensore munito di procura ad hoc, possono proporre per conseguire l'effetto estintivo del processo — la pur concorde affermazione dei procuratori delle parti circa la cessazione della materia del contendere, non è di per sé preclusiva del riscontro dell'effettivo venir meno dell'interesse al giudizio, costituente il presupposto della declaratoria di cessazione della materia del contendere. (Nella specie è stato ritenuto persistente l'interesse al ricorso per cassazione contro l'ordinanza di esecutività della sentenza di nullità di un matrimonio ecclesiastico, pur dopo che i procuratori delle parti avevano concordemente dichiarato che la materia del contendere era cessata per sopravvenuta pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Cass. civ. n. 6147/1985

L'atto di transazione della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione, qualora, pur contenendo la rinuncia all'impugnazione, non sia idoneo a determinare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (nella specie perché non sottoscritto anche dal difensore del ricorrente per il giudizio di legittimità, è atto idoneo a comportare l'improcedibilità del ricorso per cassazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il difetto d'interesse a proseguire il processo.

Cass. civ. n. 1922/1985

La rinuncia del difensore contenuta nel controricorso ed avente ad oggetto un credito riconosciuto dalla sentenza impugnata, gravata di ricorso per cassazione proposto dalla controparte, è inefficace e quindi è inidonea a far cessare la materia del contendere perché la procura alle liti conferita, anche se con l'indicazione di stile secondo cui la stessa comprende «ogni più ampia facoltà di legge», non vale ad attribuire al difensore poteri più ampi di quelli previsti dal primo comma dell'art. 84 c.p.c. e, quindi, non conferisce il potere di un atto dispositivo dell'oggetto della controversia, quale la rinuncia, neppure se la stessa sia limitata al diritto al rimborso delle spese processuali, mentre sono irrilevanti, nel senso che non determinano un'estensione dei poteri del difensore, la circostanza che nel giudizio di cassazione sia richiesta la procura speciale ex art. 365 c.p.c. (che persegue solo la finalità di limitare il conferimento del potere ad una determinata controversia ed ad un determinato giudizio) e l'evenienza che tale procura risulti apposta in calce al controricorso che, per essere meramente formale, non realizza da sola la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 84 cit.

Cass. civ. n. 1978/1984

L'accettazione della rinuncia al ricorso per cassazione non ha effetto ove provenga dal difensore della parte munito soltanto della procura ad litem che non lo legittima al compimento di questo atto.

Cass. civ. n. 4871/1978

Qualora il ricorrente per cassazione abbia rinunciato al ricorso davanti al notaio ed il resistente abbia accettato la rinuncia la Suprema Corte deve dichiarare l'estinzione del processo, anche se non siano state osservate le forme di cui all'art. 390 c.p.c., stante il maggior rigore formale dell'atto notarile.

Cass. civ. n. 1844/1976

L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione è invalido e, quindi, inidoneo a produrre gli effetti suoi propri, ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato, dovendosi tale formalità, cioè la duplice sottoscrizione, ritenere prescritta ad substantiam.

Cass. civ. n. 2685/1949

Se il difensore, con foglio separato da lui sottoscritto, invia o presenta alla Suprema Corte la dichiarazione con cui il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione, la rinunzia si ha come sottoscritta anche dall'avvocato e quindi è valida a termine dell'art. 390, comma secondo, c.p.c.

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