Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1922 del 9 marzo 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinuncia del difensore contenuta nel controricorso ed avente ad oggetto un credito riconosciuto dalla sentenza impugnata, gravata di ricorso per cassazione proposto dalla controparte, è inefficace e quindi è inidonea a far cessare la materia del contendere perché la procura alle liti conferita, anche se con l'indicazione di stile secondo cui la stessa comprende «ogni più ampia facoltà di legge», non vale ad attribuire al difensore poteri più ampi di quelli previsti dal primo comma dell'art. 84 c.p.c. e, quindi, non conferisce il potere di un atto dispositivo dell'oggetto della controversia, quale la rinuncia, neppure se la stessa sia limitata al diritto al rimborso delle spese processuali, mentre sono irrilevanti, nel senso che non determinano un'estensione dei poteri del difensore, la circostanza che nel giudizio di cassazione sia richiesta la procura speciale ex art. 365 c.p.c. (che persegue solo la finalità di limitare il conferimento del potere ad una determinata controversia ed ad un determinato giudizio) e l'evenienza che tale procura risulti apposta in calce al controricorso che, per essere meramente formale, non realizza da sola la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 84 cit.

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