Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10809 del 7 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rinuncia al ricorso per cassazione, è rituale e comporta l'estinzione del procedimento di Cassazione quella inviata a mezzo fax e nella quale si evidenzia che la lite è stata transatta, quandanche vi sia solo la sottoscrizione del rinunciante e manchi la firma dell'avvocato, ma sia redatta su un foglio a lui intestato e con segni grafici ai margini di esso, interpretabili come la sua sottoscrizione e sia indice della sua provenienza. Infatti, è consentito trasmettere via fax atti relativi ad affari contenziosi e l'atto trasmesso si può considerare conforme all'originale ove non sorgano contestazioni sull'autenticità e provenienza di esso (nell'affermare tale principio la Corte ha rilevato che esso ha valore, a maggior ragione, quando — come nella specie — «vi è ragione di ritenere che seguirà il deposito dell'originale»).

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