Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18707 del 6 agosto 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, qualora intervenga rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso principale ed il difensore del resistente, ricorrente incidentale tardivo, la sottoscriva "per accettazione", deve ritenersi che tale sottoscrizione esprima un'implicita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'impugnazione incidentale, donde la necessitą della declaratoria di inammissibilitą della stessa.

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