Cassazione civile Sez. I sentenza n. 53 del 5 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché non si può rinunciare ad un diritto processuale se non esistono le condizioni per il suo esercizio, non è possibile una rinuncia all'impugnazione quando il contraddittorio in ordine alla sua introduzione non sia stato instaurato, anche a seguito di un ordine di rinnovo della notifica dell'impugnazione stessa. Ne discende che, qualora sia stata ordinata la rinnovazione della notificazione di un ricorso per cassazione ed essa non sia stata eseguita dalla parte ricorrente entro il termine concesso, il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile, restando irrilevante che quella stessa parte abbia rinunciato al ricorso.

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