(massima n. 1)
Ove il giudizio di cassazione si concluda con una dichiarazione di estinzione per rinuncia delle parti, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., č consentito alla Corte di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, e ciō sia con lo stesso provvedimento di estinzione, sia con un successivo decreto, se vi č concorde richiesta delle parti.