Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2685 del 15 marzo 1949

(1 massima)

(massima n. 1)

Se il difensore, con foglio separato da lui sottoscritto, invia o presenta alla Suprema Corte la dichiarazione con cui il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione, la rinunzia si ha come sottoscritta anche dall'avvocato e quindi č valida a termine dell'art. 390, comma secondo, c.p.c.

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